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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 5983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5983 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL GI, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Antonio Larussa- di fiducia avverso la sentenza del 17/06/2025 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Laura Condemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, avv. Antonio Muscimarro, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell'imputato avv. Antonio Larussa, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 giugno 2025, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 6 dicembre 2023, dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di lesioni di cui al capo B perché estinto per prescrizione ed in ordine al reato di violenza privata aggravata ai danni del custode giudiziario Massimo Durante, di cui al capo D, per difetto di Penale Sent. Sez. 2 Num. 5983 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 23/01/2026 querela, e confermava la sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità di GI AL per i delitti di tentata estorsione aggravata ai danni di LE IE (capo a), e di tentata estorsione ai danni di FA ON (capo c), rideterminando la pena. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 178 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.; nullità dell'udienza per omesso avviso al codifensore. Si deduce che, in data 31 maggio 2025, dopo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, l'avv. Antonio Larussa aveva depositato nomina difensiva con la quale l'imputato lo aveva nominato difensore di fiducia, aveva eletto domicilio presso il suo studio e aveva dichiarato di revocare ogni altra precedente nomina;
stante l'omessa indicazione dell'avv. Melacrinis nel decreto di citazione per il giudizio di appello, nonostante l'imputato avesse conferito a tale difensore la nomina fiduciaria ed il mandato ad impugnare, l'imputato aveva inteso revocare solo il difensore indicato nel decreto di citazione a giudizio, ovvero l'avv. SO (e non anche l'avv. Melacrinis). Ne conseguiva che, non essendo stato notificato il decreto di citazione a giudizio anche all'avv. Melcrinis, si era verificata una nullità. 2.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 56 cod. pen., 629 cod. pen. di cui ai capi a) e c); violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. in relazione all'art. 353 cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta qualificazione dei reati di tentata estorsione in quello di cui all'art. 353 cod. pen. Si contesta che non sussistono gli elementi per ritenere integrata la fattispecie di tentata estorsione, e non invece quello di turbativa d'asta, difettando nel caso in esame l'idoneità degli atti a cagionare un danno patrimoniale. Si deduce che LE IE non poteva essere persona offesa del delitto di tentata estorsione in quanto soggetto non capace di influire sulle determinazioni dei partecipanti all'asta, in quanto rivestiva una mera funzione di tramite. Si deduce che anche FA ON, indicata quale persona offesa nell'ambito del delitto contestato al capo c), non poteva essere considerata soggetto passivo del delitto di tentata estorsione, in quanto persona che da sola non poteva influire sulle sorti dell'asta e, in particolare, sulla conclusione dell'aggiudicazione. e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della citazione per l'udienza dinanzi alla Corte di appello per omesso avviso al difensore, è infondato. La Corte di appello dà atto di come, in data 31 maggio 2025, dopo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, l'avv. Larussa ha depositato nomina difensiva con la quale l'imputato lo ha nominato difensore di fiducia, ha eletto domicilio presso il suo studio e ha dichiarato di revocare ogni altra precedente nomina, così inequivocabilmente revocando sia la nomina dell'avv. Ruscio che quella dell'avv. Melacrinis;
di conseguenza la Corte di appello ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'avv. Melacrinis stante la sua sopravvenuta revoca da parte dell'imputato. La difesa sostiene che, stante l'omessa indicazione dell'avv. Melacrinis nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l'imputato aveva inteso revocare solo il difensore indicato nel decreto di citazione a giudizio, cioè l'avv. SO (e non anche l'avv. Melacrinis). Si tratta di un'argomentazione priva di pregio, atteso che la dichiarazione di revoca di ogni altra precedente nomina, effettuata nell'atto di nomina del nuovo difensore di fiducia avv. Larussa, fa necessariamente riferimento alle nomine difensive effettuate in precedenza, certamente a conoscenza dell'imputato che le aveva effettuate, non potendosi ritenere implicito un rinvio di tale dichiarazione al decreto di citazione in appello, dove era indicato uno dei difensori e non l'altro. 3. Con le ulteriori doglianze, dedotte nell'ambito di un unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente reitera le medesime censure formulate con l'atto di appello, senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento del rigetto dei motivi di gravame, alle quali non muove una critica argomentata. Va a tal proposito richiamata la giurisprudenza di legittimità che considera inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01). È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del 3 motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01). 4. Tanto premesso, con argomentazioni lineari ed immuni da vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede, la sentenza impugnata ha preso in esame e coerentemente disatteso le censure difensive relative alla denunciata violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. ed alla richiesta di riqualificazione nel delitto di cui all'art. 353 cod. pen. relativamente ai delitti di tentata estorsione contestati ai capi a) e c). 4.1. Quanto al primo profilo di censura, relativo alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella meno grave fattispecie di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 cod. pen., in mancanza di un danno patrimoniale, si osserva quanto segue. Il reato di estorsione presuppone, tra l'altro, per la sua configurabilità l'intenzione del soggetto agente di procurarsi un ingiusto profitto con danno della persona offesa. È altresì diffusa l'opinione secondo cui il danno, quale centro dell'offesa "criminale" sulla quale è imperniato il delitto di estorsione, debba avere un contenuto patrimoniale, determinando una effettiva diminuzione del patrimonio della persona offesa. La definizione della nozione di danno, pertanto, deve essere determinata in correlazione funzionale a quella di patrimonio, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico necessario al fine di individuare il momento effettuale del risultato pregiudizievole della condotta costrittiva. La questione verte allora sul corretto inquadramento della figura del "danno patrimoniale" e, in particolare, se entro tale nozione possa essere ricompreso non solo il danno patrimoniale diretto ed immediato derivante dall'azione ma anche un danno potenziale, pur sempre di natura patrimoniale, consistente nella c.d. perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico (c.d. "perdita di chance"). A dirimere un contrasto giurisprudenziale sul punto sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che hanno chiarito che, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione, rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 - 02). 4.2. Nella fattispecie in esame, quanto alla dedotta insussistenza della idoneità degli atti a cagionare un danno patrimoniale alle persone offese, la Corte di appello ha affermato che la condotta violenta e minacciosa dell'imputato era univocamente diretta a determinare un pregiudizio economicamente valutabile, per effetto della perdita, ai danni di coloro che già risultavano aggiudicatari del capannone, di un risultato certo, rappresentato dalla definitiva acquisizione al patrimonio del bene già aggiudicato e non invece di un'incerta aspettativa. La sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata al riguardo e conforme al principio di diritto sopra richiamato, avendo ritenuto che la condotta dell'imputato che, nella veste di debitore esecutato, aveva ripetutamente attuato minacce e violenze per costringere gli aggiudicatari a rinunciare al bene, desistendo dal versamento del saldo del prezzo per l'aggiudicazione definitiva, integrava a tutti gli effetti il delitto di tentata estorsione;
nella fattispecie, invero, non veniva lesa una mera chance più o meno seria e consistente di aggiudicazione, ma si trattava di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere le persone offese a rinunciare ad un aggiudicazione già stabilita, in attesa del versamento di una parte residua del prezzo, e, dunque, ad un bene che essi avevano una seria e consistente possibilità di conseguire. Poiché l'aggiudicazione era già avvenuta, non vi è dubbio circa la possibilità di sussumere la condotta violenta e minacciosa tenuta dall'imputato, per rientrare in possesso dell'immobile già aggiudicato, nel delitto di estorsione, dipendendo l'acquisizione definitiva esclusivamente dal pagamento da parte degli aggiudicatari del saldo del prezzo. 4.3. Si deduce, inoltre, che LE IE, non essendo soggetto partecipante all'asta, non poteva essere qualificato come soggetto passivo della tentata estorsione, avendo rivestito una mera funzione di intermediario;
analogamente, FA ON, non poteva essere considerata soggetto passivo della tentata estorsione in quanto, da sola, non poteva influire sulle sorti dell'asta. 4.4. Va richiamato in proposito quanto da questa Corte affermato, ovvero che integra il delitto di estorsione la condotta dell'agente che rivolga la violenza o la minaccia a persona diversa dal soggetto al quale è richiesto l'atto di disposizione patrimoniale, sempre che la condotta sia idonea ad influire sulla volontà di quest'ultimo (Sez. 2, n. 23759 del 11/03/2021, Ariostini, Rv. 281459 - 01; Sez. 1, n. 25382 del 28/05/2014, Mammoliti, Rv. 262259 - 01). Anche sul punto, deve rilevarsi che il ricorso non si confronta con la convincente motivazione dei giudici di merito che hanno correttamente affermato che le minacce venivano rivolte ad IE LE, padre di IA IE, socia 5 della società aggiudicataria del capannone, proprio perché soggetto in grado di influire sulla volontà della figlia e di indurla a rinunciare all'aggiudicazione del capannone, facendo leva proprio sulle minacce di morte rivolte allo stretto congiunto e sull'aggressione fisica dallo stesso subita (pag. 3 della sentenza impugnata). 4.5. Analogamente, per quanto riguarda la tentata estorsione ai danni di FA ON, di cui al capo c) della rubrica delle imputazioni, i giudici di appello spiegano, con corrette argomentazioni, per quali motivi alla ON doveva essere riconosciuta a tutti gli effetti la qualifica di persona offesa della tentata estorsione, in quanto socia della società insieme a IA IE e al coniuge GI NC BO, dunque vittima del danno patrimoniale sopra descritto;
inoltre, in tale veste, la ON aveva la concreta possibilità di incidere, condizionandole o orientandole, sulle scelte di investimento della società, anche tenuto conto dei rapporti interpersonali esistenti tra lei e la IE, dimostrati anche dai suoi numerosi tentativi di persuasione realizzati proprio per far desistere gli altri due soci dal portare a compimento la procedura di acquisizione del capannone (pag. 4 della sentenza impugnata). 5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili GI NC BO, IA IE e LE IE, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili BO GI NC, IE IA e IE LE che liquida in complessivi euro 3639,00 oltre accessori di legge. Così è deciso, 23/01/2026
udita la relazione svolta dal consigliere Daniela Cardamone;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Laura Condemi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore delle parti civili, avv. Antonio Muscimarro, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile, e ha depositato conclusioni scritte e nota spese;
udito il difensore dell'imputato avv. Antonio Larussa, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 giugno 2025, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 6 dicembre 2023, dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di lesioni di cui al capo B perché estinto per prescrizione ed in ordine al reato di violenza privata aggravata ai danni del custode giudiziario Massimo Durante, di cui al capo D, per difetto di Penale Sent. Sez. 2 Num. 5983 Anno 2026 Presidente: ARIOLLI GIOVANNI Relatore: CARDAMONE DANIELA Data Udienza: 23/01/2026 querela, e confermava la sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità di GI AL per i delitti di tentata estorsione aggravata ai danni di LE IE (capo a), e di tentata estorsione ai danni di FA ON (capo c), rideterminando la pena. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo: 2.1. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 178 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.; nullità dell'udienza per omesso avviso al codifensore. Si deduce che, in data 31 maggio 2025, dopo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, l'avv. Antonio Larussa aveva depositato nomina difensiva con la quale l'imputato lo aveva nominato difensore di fiducia, aveva eletto domicilio presso il suo studio e aveva dichiarato di revocare ogni altra precedente nomina;
stante l'omessa indicazione dell'avv. Melacrinis nel decreto di citazione per il giudizio di appello, nonostante l'imputato avesse conferito a tale difensore la nomina fiduciaria ed il mandato ad impugnare, l'imputato aveva inteso revocare solo il difensore indicato nel decreto di citazione a giudizio, ovvero l'avv. SO (e non anche l'avv. Melacrinis). Ne conseguiva che, non essendo stato notificato il decreto di citazione a giudizio anche all'avv. Melcrinis, si era verificata una nullità. 2.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 110 cod. pen., 56 cod. pen., 629 cod. pen. di cui ai capi a) e c); violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. in relazione all'art. 353 cod. pen.; mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta qualificazione dei reati di tentata estorsione in quello di cui all'art. 353 cod. pen. Si contesta che non sussistono gli elementi per ritenere integrata la fattispecie di tentata estorsione, e non invece quello di turbativa d'asta, difettando nel caso in esame l'idoneità degli atti a cagionare un danno patrimoniale. Si deduce che LE IE non poteva essere persona offesa del delitto di tentata estorsione in quanto soggetto non capace di influire sulle determinazioni dei partecipanti all'asta, in quanto rivestiva una mera funzione di tramite. Si deduce che anche FA ON, indicata quale persona offesa nell'ambito del delitto contestato al capo c), non poteva essere considerata soggetto passivo del delitto di tentata estorsione, in quanto persona che da sola non poteva influire sulle sorti dell'asta e, in particolare, sulla conclusione dell'aggiudicazione. e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi qui illustrati. 2. Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la nullità della citazione per l'udienza dinanzi alla Corte di appello per omesso avviso al difensore, è infondato. La Corte di appello dà atto di come, in data 31 maggio 2025, dopo la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, l'avv. Larussa ha depositato nomina difensiva con la quale l'imputato lo ha nominato difensore di fiducia, ha eletto domicilio presso il suo studio e ha dichiarato di revocare ogni altra precedente nomina, così inequivocabilmente revocando sia la nomina dell'avv. Ruscio che quella dell'avv. Melacrinis;
di conseguenza la Corte di appello ha ritenuto infondata l'eccezione di nullità per l'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello all'avv. Melacrinis stante la sua sopravvenuta revoca da parte dell'imputato. La difesa sostiene che, stante l'omessa indicazione dell'avv. Melacrinis nel decreto di citazione per il giudizio di appello, l'imputato aveva inteso revocare solo il difensore indicato nel decreto di citazione a giudizio, cioè l'avv. SO (e non anche l'avv. Melacrinis). Si tratta di un'argomentazione priva di pregio, atteso che la dichiarazione di revoca di ogni altra precedente nomina, effettuata nell'atto di nomina del nuovo difensore di fiducia avv. Larussa, fa necessariamente riferimento alle nomine difensive effettuate in precedenza, certamente a conoscenza dell'imputato che le aveva effettuate, non potendosi ritenere implicito un rinvio di tale dichiarazione al decreto di citazione in appello, dove era indicato uno dei difensori e non l'altro. 3. Con le ulteriori doglianze, dedotte nell'ambito di un unico articolato motivo di ricorso, il ricorrente reitera le medesime censure formulate con l'atto di appello, senza confrontarsi con le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento del rigetto dei motivi di gravame, alle quali non muove una critica argomentata. Va a tal proposito richiamata la giurisprudenza di legittimità che considera inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Giagnorio, Rv. 231708-01). È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del 3 motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c) all'inammissibilità (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01). 4. Tanto premesso, con argomentazioni lineari ed immuni da vizi logico- giuridici rilevabili in questa sede, la sentenza impugnata ha preso in esame e coerentemente disatteso le censure difensive relative alla denunciata violazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. ed alla richiesta di riqualificazione nel delitto di cui all'art. 353 cod. pen. relativamente ai delitti di tentata estorsione contestati ai capi a) e c). 4.1. Quanto al primo profilo di censura, relativo alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella meno grave fattispecie di turbata libertà degli incanti di cui all'art. 353 cod. pen., in mancanza di un danno patrimoniale, si osserva quanto segue. Il reato di estorsione presuppone, tra l'altro, per la sua configurabilità l'intenzione del soggetto agente di procurarsi un ingiusto profitto con danno della persona offesa. È altresì diffusa l'opinione secondo cui il danno, quale centro dell'offesa "criminale" sulla quale è imperniato il delitto di estorsione, debba avere un contenuto patrimoniale, determinando una effettiva diminuzione del patrimonio della persona offesa. La definizione della nozione di danno, pertanto, deve essere determinata in correlazione funzionale a quella di patrimonio, che ne costituisce il presupposto logico-giuridico necessario al fine di individuare il momento effettuale del risultato pregiudizievole della condotta costrittiva. La questione verte allora sul corretto inquadramento della figura del "danno patrimoniale" e, in particolare, se entro tale nozione possa essere ricompreso non solo il danno patrimoniale diretto ed immediato derivante dall'azione ma anche un danno potenziale, pur sempre di natura patrimoniale, consistente nella c.d. perdita dell'aspettativa di conseguire un vantaggio economico (c.d. "perdita di chance"). A dirimere un contrasto giurisprudenziale sul punto sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che hanno chiarito che, nella nozione di danno patrimoniale rilevante ai fini della configurabilità del delitto di estorsione, rientra anche la perdita della seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile, la cui sussistenza deve essere provata sulla base della nozione di causalità propria del diritto penale (Sez. U, n. 30016 del 28/03/2024, Annunziata, Rv. 286656 - 02). 4.2. Nella fattispecie in esame, quanto alla dedotta insussistenza della idoneità degli atti a cagionare un danno patrimoniale alle persone offese, la Corte di appello ha affermato che la condotta violenta e minacciosa dell'imputato era univocamente diretta a determinare un pregiudizio economicamente valutabile, per effetto della perdita, ai danni di coloro che già risultavano aggiudicatari del capannone, di un risultato certo, rappresentato dalla definitiva acquisizione al patrimonio del bene già aggiudicato e non invece di un'incerta aspettativa. La sentenza impugnata risulta adeguatamente motivata al riguardo e conforme al principio di diritto sopra richiamato, avendo ritenuto che la condotta dell'imputato che, nella veste di debitore esecutato, aveva ripetutamente attuato minacce e violenze per costringere gli aggiudicatari a rinunciare al bene, desistendo dal versamento del saldo del prezzo per l'aggiudicazione definitiva, integrava a tutti gli effetti il delitto di tentata estorsione;
nella fattispecie, invero, non veniva lesa una mera chance più o meno seria e consistente di aggiudicazione, ma si trattava di atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere le persone offese a rinunciare ad un aggiudicazione già stabilita, in attesa del versamento di una parte residua del prezzo, e, dunque, ad un bene che essi avevano una seria e consistente possibilità di conseguire. Poiché l'aggiudicazione era già avvenuta, non vi è dubbio circa la possibilità di sussumere la condotta violenta e minacciosa tenuta dall'imputato, per rientrare in possesso dell'immobile già aggiudicato, nel delitto di estorsione, dipendendo l'acquisizione definitiva esclusivamente dal pagamento da parte degli aggiudicatari del saldo del prezzo. 4.3. Si deduce, inoltre, che LE IE, non essendo soggetto partecipante all'asta, non poteva essere qualificato come soggetto passivo della tentata estorsione, avendo rivestito una mera funzione di intermediario;
analogamente, FA ON, non poteva essere considerata soggetto passivo della tentata estorsione in quanto, da sola, non poteva influire sulle sorti dell'asta. 4.4. Va richiamato in proposito quanto da questa Corte affermato, ovvero che integra il delitto di estorsione la condotta dell'agente che rivolga la violenza o la minaccia a persona diversa dal soggetto al quale è richiesto l'atto di disposizione patrimoniale, sempre che la condotta sia idonea ad influire sulla volontà di quest'ultimo (Sez. 2, n. 23759 del 11/03/2021, Ariostini, Rv. 281459 - 01; Sez. 1, n. 25382 del 28/05/2014, Mammoliti, Rv. 262259 - 01). Anche sul punto, deve rilevarsi che il ricorso non si confronta con la convincente motivazione dei giudici di merito che hanno correttamente affermato che le minacce venivano rivolte ad IE LE, padre di IA IE, socia 5 della società aggiudicataria del capannone, proprio perché soggetto in grado di influire sulla volontà della figlia e di indurla a rinunciare all'aggiudicazione del capannone, facendo leva proprio sulle minacce di morte rivolte allo stretto congiunto e sull'aggressione fisica dallo stesso subita (pag. 3 della sentenza impugnata). 4.5. Analogamente, per quanto riguarda la tentata estorsione ai danni di FA ON, di cui al capo c) della rubrica delle imputazioni, i giudici di appello spiegano, con corrette argomentazioni, per quali motivi alla ON doveva essere riconosciuta a tutti gli effetti la qualifica di persona offesa della tentata estorsione, in quanto socia della società insieme a IA IE e al coniuge GI NC BO, dunque vittima del danno patrimoniale sopra descritto;
inoltre, in tale veste, la ON aveva la concreta possibilità di incidere, condizionandole o orientandole, sulle scelte di investimento della società, anche tenuto conto dei rapporti interpersonali esistenti tra lei e la IE, dimostrati anche dai suoi numerosi tentativi di persuasione realizzati proprio per far desistere gli altri due soci dal portare a compimento la procedura di acquisizione del capannone (pag. 4 della sentenza impugnata). 5. Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6. Ne discendono, altresì, le correlative statuizioni di seguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore delle costituite parti civili GI NC BO, IA IE e LE IE, la cui liquidazione, escluso quanto richiesto per la fase introduttiva del giudizio non effettuata dalla parte civile richiedente e tenuto conto del grado di complessità della vicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili BO GI NC, IE IA e IE LE che liquida in complessivi euro 3639,00 oltre accessori di legge. Così è deciso, 23/01/2026