Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2008, n. 19465
CASS
Sentenza 5 maggio 2008

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La legittimazione a proporre istanza di revoca del provvedimento di confisca disposto ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) spetta solo a chi abbia partecipato al procedimento di prevenzione, mentre colui che non vi ha preso parte può far valere l'inefficacia della confisca nei suoi confronti soltanto mediante incidente d'esecuzione. Ne consegue che l'istanza di dissequestro avanzata dal terzo estraneo al procedimento di prevenzione rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2008, n. 19465
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19465
    Data del deposito : 5 maggio 2008

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