Sentenza 5 maggio 2008
Massime • 1
La legittimazione a proporre istanza di revoca del provvedimento di confisca disposto ai sensi dell'art. 2-ter, comma terzo, L. 31 maggio 1975 n. 575 (disposizioni contro la mafia) spetta solo a chi abbia partecipato al procedimento di prevenzione, mentre colui che non vi ha preso parte può far valere l'inefficacia della confisca nei suoi confronti soltanto mediante incidente d'esecuzione. Ne consegue che l'istanza di dissequestro avanzata dal terzo estraneo al procedimento di prevenzione rientra nella competenza del giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/05/2008, n. 19465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19465 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 05/05/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1318
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 002553/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) CORTE APPELLO NAPOLI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE NAPOLI - CONFLITTO;
ORDINANZA del 15/01/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dr. Galasso chiedeva dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli. Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, quale giudice della prevenzione, dichiarava la propria incompetenza a provvedere in relazione alla richiesta avanzata dall'Avv. Orefice Gennaro con la quale si chiedeva il dissequestro dei beni confiscati a Nocera Pietro, in quanto era rimasto aggiudicatario in sede civile di uno dei beni sequestrati e confiscati. Osservava che la richiesta era volta ad ottenere la revoca della confisca, provvedimento non definitivo in quanto era pendente l'appello proposto dall'interessato davanti alla Corte d'appello di Napoli e riteneva che fosse opportuno che di tale richiesta si occupasse la stessa Corte ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art.
7. La Corte d'appello di Napoli sollevava conflitto, osservando che nel caso di specie non era applicabile la disciplina di cui all'art. 7 citato, in quanto era stato chiesto il dissequestro dei beni e non la revoca della confisca, ed il motivo addotto non era l'insussistenza originaria dei requisiti ma solo il diritto avanzato da un terzo sulla proprietà di un bene sequestrato;
inoltre l'unico strumento a disposizione dell'istante era l'incidente di esecuzione, visto che non aveva partecipato al giudizio di prevenzione nella veste di terzo estraneo.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità del conflitto in rito, perché dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento è derivata una situazione di stasi processuale che è irrisolvibile senza l'intervento di questa Suprema Corte.
Deve rilevarsi che in applicazione del principio affermato dalla decisione delle Sezioni Unite n. 57 del 19 dicembre 2006, rv. 234956, secondo cui la legittimazione a proporre istanza di revoca del provvedimento di confisca disposto ai sensi della L. n. 575 del 1975, art. 2 ter, comma 3, spetta solo a chi ha partecipato al procedimento di prevenzione, mentre colui che non vi ha partecipato può far valere l'inefficacia della confisca solo mediante incidente di esecuzione, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli, non quale giudice della prevenzione ma quale giudice dell'esecuzione. Ne consegue che l'istanza di dissequestro avanzata dal terzo estraneo al procedimento di prevenzione, deve essere trasmessa al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008