Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2001, n. 2457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2457 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 5 I 1 . Z / N 4 A / ee SA Apr - R 6 A T 2 02457 /0 1 I B S . I . R R L . G L A P E . T A RF B D R . U L B B A E A I D D T R I A 1 S E T I 3 N T 1 E R N S E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . E I Oggetto T S N A E A TRIBUTI M SEZIONE TRIBUTARIA VALUTAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 7865/98 Dott. Mario DELLI PRISCOLI Consigliere Dott. Mario CICALA Cron.5069 Consigliere Dott. Eugenio AMARI Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere Rep. - Consigliere Ud.16/11/00 -Dott. Simonetta SOTGIU CORTE SUPR MA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 72872 な N. sul ricorso proposto da: RI, CA RI UI, AL RI AL TO, elettivamente domiciliati in ROMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE VIA MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio Richiesta copia studio dal Sig. Auto i dell'avvocato SCHWARZENBERG CLAUDIO, che li difende √9.000 per diritti L. unitamente all'avvocato UCKMAR VICTOR, giusta mandato il 28 MAR 2001 IL CANCELLIERE in calce;
- ricorrente
contro
A MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI, 2000 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 1925 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
CORTE SUPREMA DI CASSAZION Al Sig. Avv. Dom Gar copis legol - controricorrente rilasciata Commissione n. per nos avverso la sentenza n. 43/97 della Carta bollata L. 40.000 H12000 tributaria regionale di GENOVA, depositata il 01/10/97; Dir. Copia REC ET Totale L. 52000 svolta nella pubblica Roma, - 3 MAG. 2001 udita la relazione della causa IL CANCELLIER. udienza del 16/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ANTONELLI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del quarto motivo del ricorso;
il rigetto degli altri motivi.
1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. I signori PA RI IS, IA CO RI e IA ER, rappresentati e di- fesi come in atti, ricorrono contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappre- sentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale del- lo Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Re- gionale di Genova, accogliendo l'appello dell'Ufficio del Registro di La Spezia, ha ritenuto legittima la rettifica del valore di due appartamenti venduti dai 2 ricorrenti con atto del 4.4.1991. 1.2. A sostegno del ricorso deducono: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 2, DPR 131/86, perché l'avviso di rettifica era stato notificato il 19 dicembre 1994, oltre la sca- denza del termine biennale sancito dalla citata dispo- sizione;
b) violazione e falsa applicazione dell'art. 51 DPR 131/1986, in quanto mancherebbe nell'atto di retti- fica una autonoma valutazione degli immobili, essendo fondato sul rinvio ad una stima dell'UTE, redatta, pe- raltro, in maniera meramente descrittiva e senza speci- fica indicazione dei criteri di valutazione;
c) violazione e falsa applicazione dell'art.52, comma 2, seconda parte, DPR 131/86, in quanto l'atto di accertamento è carente di specifica motivazione;
d) violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c, anche sotto il profilo del vizio di motivazio- ne, in quanto non risulta dalla sentenza impugnata che siano stati forniti e valutati i concreti elementi pro- batori sui quali è basato l'accertamento, astrattamente invocati dall'Ufficio.
1.3. Il Ministero si è costituito senza nulla de- durre.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 3 2.1. Il ricorso appare fondato in relazione al quarto motivo addotto.
2.2. Il primo motivo è inammissibile, perché propo- sto per la prima volta in questa sede. Ma è anche in- fondato perché il termine biennale di decadenza, nella specie, è rimasto sospeso per due anni, in forza dell'art. 57, comma 2, della legge 413/1991 (dal 1 gen- naio 1992, data di entrata in vigore della legge, fino al 31.12.1993, secondo la espressa indicazione del ci- tato art. 57). Pertanto, l'avviso di rettifica, notifi- cato il 19 dicembre 1994 è tempestivo, tenuto conto del fatto che l'atto di compravendita è del 4.4.1991. 2.3. Del pari, infondati o inammissibili sono i mo- tivi secondo e terzo che prospettano questioni relative al merito della motivazione dell'atto di rettifica;
ov- vero, alla legittimità della motivazione per relatio- nem, notoriamente ritenuta legittima quando l'atto di riferimento sia noto al contribuente (circostanza que- sta non contestata).
2.4. Appare, invece, fondato il quarto motivo. In- fatti, la sentenza impugnata non dà ragione in alcun modo della conclusione assolutamente apodittica ed in- controllabile alla quale giunge. Infatti, tutta la mo- tivazione si risolve nella imposizione di un atto di fede nei confronti dell'operato dell'UTE di La Spezia, che, stando ai giudici di appello, "ha valutato corret- tamente il valore degli immobili". Non altro regge la decisione impugnata. Ed è davvero poco, anzi nulla _ 2.5. Conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice a quo, che do- vrà adeguatamente valutare ed "esternare" analiticamen- te le ragioni del proprio convincimento, nel rispetto del principio dell'onere della prova che grava sulle parti e dell'obbligo della motivazione che vincola il giudice. Il giudice del rinvio provvederà anche per le spese di questo grado.
P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso. Dichiara inammissibili ° infondati gli altri motivi. Cassa la esentenza impugnata in relazione al motivo accolto rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione Tributaria Regionale della Liguria. Così deciso in Roma il 16 novembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Merone) (dr. Mario Delli Priscoli) ТО пеев баз ов IL CANCELLIERE C1 NO AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi.
2.0 FEB 2001 IL CANCELLIERE C1 OC AT