Sentenza 2 marzo 2001
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 <
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2001, n. 20908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20908 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VINCENZO ACCATTATIS - Presidente - del 02/03/2001
1. Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NICOLA QUITADAMO " N. 799
3. Dott. PIERLUIGI ONORATO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE " N. 42523/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP NO n. Framura 3.3.1930
avverso la sentenza 26/11/99 della Corte di Appello di Genova Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. G. Izzo che ha concluso per inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AP NO ricorre avverso la sentenza 26.11.99 della Corte di Appello di Genova confermativa di quella emessa in data 3.2.99 dal Pretore do La Spezia, con la quale - prosciolto dalle contravvenzioni, commesse in tempi diversi, di cui all'art. 20 lett. c e 20 lette d della legge n. 47/85 perché estinte per concessione in sanatoria - fu condannato alla pena di mesi uno di arresto e di lire 22 milioni di ammenda, essendo stato dichiarato responsabile delle contravvenzioni unificate ex art. 81 cpv c.p., p e p degli artt. 1 sexies della legge 431/85 in rel. all'art. 20 lett. c della legge 47/85 e dall'art. 1161 cod. nav. (realizzazione non autorizzata, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex art. 1 lett. a della legge 431/85 e, cioè, su territorio costiero, di scogliere lunghe metri 150 circa con esecuzione di lavori di spianamento e scavo e con arbitraria occupazione del demanio marittimo: acc. in Framura 24.2.97).
Denuncia il ricorrente, erronea applicazione della legge penale e carenza, oltre che illogicità della motivazione:
1) per la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati residuati, nonostante che l'intervento edilizio, di cui all'imputazione, fosse stato dettato sia dall'esigenza di evitare "responsabilità civili e penali che sarebbero derivate da danni a persone e cose dei campeggiatori, cui lo stato dei luoghi e della scogliera, in particolare, li esponevano, sia dalla certezza di liceità, per essere l'imputato "già munito delle autorizzazioni all'esercizio" (del campeggio) e per essere le "opere eseguende" rispondenti "alle normative urbanistiche, paesaggistiche e di tutela del patrimonio demaniale": certezza, questa, confermata dalle autorizzazioni postume;
2) per l'affermata sussistenza degli estremi del reato, di cui all'art. 1 sexies della legge 431/85, consistito nella realizzazione, senza autorizzazione, delle opere suddette, sottoposte ex art. 1 lett. a) cit. a vincolo paesaggistico, nonostante che, trattandosi di opere eseguite su beni disciplinati dall'art. 1 quinquies della legge 431/85 cit., ai fini della valutazione circa la configurabilità del reato si dovesse far riferimento alle previsioni del piano paesistico, nella specie fin dal 1990: piano dal quale, invece, l'imputazione prescindeva del tutto;
3) per il mancato riconoscimento di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 sexies della legge 431(85 e 1161 cod. nav. per sospetto contrasto con l'art. 3 cost., nella parte in cui la prima di detta norma prevede l'applicazione della sanzione di cui all'art. 20 della legge 47/85 anche in caso di "successiva sanatoria disposta dall'ente competente" e nella parte in cui entrambe le norme suindicate non prevedono che la sanatoria successiva produca l'effetto di far venir meno il reato, soprattutto quando trattisi, come nel caso in esame, di violazioni di modesta entità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È inammissibile il primo motivo relativo alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendola censura, nella prima proposizione, volta a contrastare un apprezzamento in punto di fatto dei giudici di merito;
i quali hanno rilevata la "carenza assoluta" di elementi idonei a confortare l'assunto difensivo circa l'agire dell'imputato "in costanza di pericoli di crollo o, comunque, in una situazione concreta indilazionabile"; mentre la stessa censura, nella seconda proposizione (avente riferimento all'asserito conforto della convinzione soggettiva derivante dalle autorizzazioni postume), è manifestamente infondata, poiché la tesi, che ne è alla base, contrasta con la natura formale del reato, il cui perfezionamento coincide con il solo fatto di intraprendere lavori, in zone vincolate, senza la prescritta autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (comb. disp. degli artt. 7 legge 1497/39 e 1 sexies, 2^ co. legge 431/85 sostituito dall'art. 163 del dec. lgv. 490/99).
La seconda censura è infondata.
L'adozione del piano paesistico regionale previsto dall'art. 1 quinquies della legge 431/85, pur introducendo, in sostituzione del regime interinale di inedificabilità assoluta, una regolamentazione circa le compatibilità ambientali delle opere (compatibilità da individuarsi con riferimento ai parametri fissati nel piano predetto), non comporta, perciò solo, l'abbandono del regime autorizzatorio. Sicché persistono gli estremi della condotta illecita nell'intraprendere, senza autorizzazione, opere in zone oggettivamente individuate come sottoposte al vincolo paesaggistico- ambientale, qual è quella in esame, che è compresa in una fascia costiera "della profondità di 300 metri dalla linea di battigia" (art. 1 della legge 431/85 sost. dal d.lgv. 490/99). Correttamente, inoltre, quanto al terzo motivo, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 sexies della legge 431/85 e 1161 cod. nav., in riferimento al supposto contrasto di dette norme con l'art. 3 Cost., è stata ritenuta dai giudici di merito manifestamente infondata. Al di là, invero, della carenza di elementi in base ai quali possa ritenersi configurabile una ingiustificata disuguaglianza di trattamento nell'ambito di (non indicate) situazioni uguali, non può dubitarsi che la violazione delle norme suindicate - come già si è accennato nell'esame del primo motivo - si perfeziona, rispettivamente, con l'esecuzione dei lavori in zona vincolata e con l'occupazione abusiva, anche temporanea, dell'area demaniale.
Ne deriva che, stante il carattere formale delle violazioni, non può ritenersi irragionevole un mancato intervento successivo di "favore" del legislatore, volto a determinare l'estinzione del reato o, ancor più, il venir meno del carattere illecito della condotta per effetto di autorizzazione successiva;
la quale, quanto alla violazione dell'art. 1 sexies della legge 431/85, non determina, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'estinzione del reato, pur se può assumere rilevanza in relazione alla esclusione della rimessione in pristino (sent. 28.11.98 n. 2812 ric. Antognoli ed altro). Per quanto innanzi osservato il ricorso, previa dichiarazione di manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale, va rigettato.
P.Q.M.
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2001