Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 9775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9775 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
109775-26
composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità. gli altri deti identificativi, a noima dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
AE De MI
- Presidente -
Sent. n. sez. 59/2026
RI RO MA RO RI LL IA CI
ha pronunciato la seguente
- relatore -
SENTENZA
CC - 16/01/2026 R.G.N. 41024/2025
sul ricorso proposto da
AR ON, nato ad [...] il [...]
avverso l'ordinanza del 13/10/2025 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere MA RO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. ON AR è indagato per il delitto di maltrattamenti verso la propria convivente. Con atto del proprio difensore, impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che ha respinto l'appello da lui proposto a norma dell'art. 310, cod. proc. pen., avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, a norma dell'art. 276, cod. proc. pen., ha disposto la sostituzione degli arresti domiciliari, cui era in precedenza sottoposto, con la custodia cautelare in carcere.
2. ricorso denuncia vizi di motivazione in punto di necessità dell'aggravamento della misura cautelare e di esclusione della adeguatezza degli arresti domiciliari con controllo elettronico. Evidenzia la difesa che la violazione degli arresti domiciliari compiuta dall'indagato è del tutto indifferente rispetto alle esigenze cautelari cui era funzionale la misura, ovvero il pericolo di reiterazione del reato e di condizionamento della vittima. Egli, infatti, è stato sorpreso in luogo distante da quelli frequentati dalla persona offesa, ove peraltro si era recato per motivi esclusivamente personali (procacciarsi stupefacente e fare acquisti): di qui, dunque, l'inesistenza di un aggravamento di quelle esigenze. In ogni caso, la protezione della vittima da eventuali inosservanze ulteriori della custodia domiciliare si sarebbe potuta adeguatamente garantire semplicemente mediante l'imposizione del controllo elettronico.
3. La Procura generale ha depositato la propria requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.
4. Il motivo di ricorso non è fondato.
In tema di misure cautelari personali, la trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, ove ritenuta non di lieve entità, determina la revoca obbligatoria di tale misura, a norma dell'art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., seguita dalla sostituzione con la custodia in carcere, non dovendo il giudice previamente valutare l'idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo (così Sez. 6, n. 8630 del 24/01/2024, A., Rv. 286070). Peraltro, la valutazione di "lieve entità" dev'essere riferita alla violazione in sé e non all'entità dell'esigenza cautelare da soddisfare ed alla conseguente adeguatezza della misura. Tal ultima necessità, infatti, è tutelata dall'art. 299, cod. proc. pen., che impone l'adeguamento della misura cautelare, in melius o in peius per l'indagato o imputato, in corrispondenza con l'evolversi delle esigenze di cautela. L'art. 276, cod. proc. pen., nelle pur diverse e più o meno elastiche formulazioni susseguitesi nel tempo, fino a quella disposta dalla legge n. 168 del 2023 contro la c.d. violenza di genere, ha comunque mantenuto ferma la sua caratterizzazione di norma marcatamente sanzionatoria, con la quale il legislatore ha inteso dar rilievo del tutto preminente al dato soggettivo, personologico, dell'inaffidabilità del soggetto sottoposto a misura. Di tanto, del resto, si trae conferma anche dal fatto che, laddove tale disposizione al comma 1 - lascia al giudice uno spazio discrezionale, questo dev'essere esercitato <tenuto conto
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dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione», secondo parametri, dunque, tutti focalizzati sulla condotta di tale soggetto e non sugli eventuali riflessi che la stessa potrebbe avere sulle esigenze di cautela, sui pericoli, cioè, che la misura è destinata a neutralizzare.
5. L'impugnazione, pertanto, dev'essere respinta, con il conseguente obbligo, per il ricorrente, di sopportarne le spese (art. 616, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2026.
Il Consigliere estensore MA RO
Il Presidente AE De MI
Si dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 MAR 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.Sppina Cirimele
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Il Presidente