Sentenza 29 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile "per saltum" mediante ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà.
Commentario • 1
- 1. Rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare: Non è impugnabile per saltum.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 luglio 2022
In tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà. Cassazione penale , sez. II , 24/05/2022 , n. 24349 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di sostituzione della Misura Cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la Struttura Terapeutica residenziale per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2015, n. 20565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20565 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 29/01/2015
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - ORDINANZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 191
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - N. 28412/2014
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RO LI, nata a [...] il [...];
avverso la ordinanza del 13/06/2014 del Gip presso il tribunale dell'Aquila;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CANEVELLI Paolo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. RO LI ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza con la quale il gip presso il tribunale dell'Aquila ha rigettato la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari o la sostituzione di quest'ultima misura con altra meno afflittiva.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza, RO LI, tramite il difensore, affida il gravame ad un unico motivo con il quale lamenta vizio di motivazione su un punto decisivo per il giudizio cautelare (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)). CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 5. 2. In materia di impugnazioni cautelari personali, non è ammesso il ricorso per cassazione, omisso medio, avverso il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare ai sensi dell'articolo 299 codice di procedura penale.
L'art. 568 c.p.p., comma 2, stabilisce, tra l'altro, che sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non sono altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale.
Nel caso di specie, il provvedimento con il quale il giudice cautelare si è pronunciato sulla richiesta di revoca o di sostituzione della misura cautelare è impugnabile con l'appello cautelare, previsto dall'art. 310 c.p.p.. L'art. 311 c.p.p., che disciplina i casi nei quali è ammissibile il ricorso per cassazione per saltum, consente di proporre all'imputato e al suo difensore direttamente il ricorso per cassazione esclusivamente per violazione di legge e soltanto contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva.
Non è ammesso pertanto il ricorso per cassazione, omisso medio, ne' nei confronti delle misure cautelari interdittive e neppure nei confronti di quelle coercitive, fuori dalla fase genetica di restrizione della libertà, potendo essere il ricorso diretto per cassazione mezzo di impugnazione alternativo al riesame de libertate e non all'appello (argumenta ex art. 311 c.p.p., comma 2). Ne consegue che deve essere disposta la conversione del ricorso per cassazione in appello cautelare con trasmissione degli atti al tribunale dell'Aquila.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello ed ordina la trasmissione degli atti al tribunale dell'Aquila.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2015