Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2015, n. 20565
CASS
Sentenza 29 gennaio 2015

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Massime1

In tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile "per saltum" mediante ricorso per cassazione, trattandosi di rimedio esperibile, ai sensi dell'art. 311 cod. proc. pen., unicamente contro le ordinanze genetiche che dispongono la restrizione della libertà.

Commentario1

  • 1Rigetto della richiesta di revoca della misura cautelare: Non è impugnabile per saltum.
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 21 luglio 2022

    In tema di misure cautelari, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta di revoca o di modifica di una misura cautelare personale non è impugnabile per saltum mediante ricorso per cassazione, essendo quest'ultimo un rimedio esperibile ex art. 311 cod. proc. pen. unicamente contro le ordinanze genetiche, che dispongono la restrizione della libertà. Cassazione penale , sez. II , 24/05/2022 , n. 24349 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Catania ha rigettato l'istanza di sostituzione della Misura Cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari presso la Struttura Terapeutica residenziale per …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2015, n. 20565
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20565
Data del deposito : 29 gennaio 2015

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