Sentenza 13 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/06/2002, n. 8500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8500 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0 8500702 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO . LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ Oggetto Lavoro Composta dagl ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO Presidente R.G.N. 1849/00 Consigliere Cron.23391 Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. Dott. Camillo Consigliere Ud. 22/04/02 FILADORO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RU ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante - -- _ in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 delega in atti;
1744 -1- controricorrente la sentenza n. 402/99 del Tribunale di avverso BOLOGNA, depositata il 03/11/99 - r.g.n. 4544/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato AGOSTINI per delega ASSENNATO;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto. -2- 1849/00 Svolgimento del processo Con ricorso del 29.11.1995 al Pretore di Bologna SE RU, premesso di aver lavorato per 25 anni come conducente di autocarri all'interno di una cava e di essere affetto da malattia professionale (ipoacusia), conveniva in giudizio 1'INAIL e chiedeva che detto istituto venisse condannato a corrispondergli una rendita commisurata al grado di invalidità accertato, a decorrere dalla domanda amministrativa presentata il 24.1.1992. Il Pretore, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 31.5.1996 respingeva la domanda. Il Tribunale di Bologna, disposta una nuova consulenza tecnica d'ufficio, rigettava l'appello dell'assicurato aderendo alle conclusioni del CTU nominato in secondo grado, il quale D9μm aveva escluso che l'ipoacusia riscontrata al periziato fosse compatibile con un trauma da rumore. Per la cassazione di questa sentenza l'assicurato ha proposto ricorso con un unico articolato motivo. L'INAIL resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso, denunciando violazione degli articoli 3 e 79 del d.p.r. 30.6.1965 n. 1124 nonché degli articoli 41, 42, 43, 44 e 45 del d.lgs. n. 277 del 1991, oltre contraddittorietà della motivazione, a insufficienza e l'assicurato censura la sentenza impugnata per aver condiviso acriticamente le conclusioni del consulente nominato in appello senza esaminare e prendere in considerazione né la perizia di primo grado, secondo la quale il deficit uditivo riscontrato al RU era riconducibile a più agenti eziologici, tra i quali l'esposizione al rumore nell'ambiente di lavoro, né la diagnosi effettuata presso la clinica otorinolaringoiatrica del l'ipoacusia potevaPoliclinico S.Orsola, in base alla quale essere messa in relazione a trauma acustico. Osserva altresì il ricorrente che il CTU nominato in appello era incorso in una serie di gravi contraddizioni circa l'incidenza causale del rumore nella insorgenza del deficit uditivo in quanto, pur avendo accertato a carico del RU la sussistenza di esposizione al rischio di contrarre malattia professionale, sia per la guida di autocarri a pieno carico in salita con marce ridotte che per la rumorosità ambientale della cava, aveva poi concluso che l'ipoacusia non era compatibile Deposi con l'eziopatogenesi traumatica da rumore. Rileva ancora il ricorrente che di fronte ad una ipoacusia di origine mista e di fronte ad una curva audiometrica simmetrica in caduta sui toni acuti e neurosensoriale il concorso di inabilità doveva essere valutato con la formula di sui all'art. 79 del T.U. ed il danno lavorativo doveva essere calcolato sui valori desunti dalla tabella di valutazione del danno da rumore professionale fissata dall'INAIL con circolare n. 22 del 7 luglio 1994. Lamenta infine il ricorrente che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in esame il rilievo formulato con l'atto di appello della rumorosità all'interno relativo alla valutazione compresa tra un minimo di 82 dell'abitacolo di un autocarro, dba ed un massimo di 85,6 dba, che correlata al tempo trascorso alla guida di automezzi pesanti, avrebbe giustificato l'insorgenza della ipoacusia. Il ricorso è infondato. 3 Nonostante il formale richiamo a violazioni di legge, meramente enunciate e non svolte, le doglianze del ricorrente si risolvono nel contestare al Tribunale l'adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio di appello, e quindi nel prospettare un difetto di motivazione della sentenza. Questa Corte ha avuto più volte modo di affermare che in tema accertamento di malattia professionale non tabellata, di come nella specie, grava sull'assicurato l'onere di provare l'esposizione al rischio e l'eziologia professionale della malattia, mentre resta riservata al giudice del merito la acquisite e la loro idoneità a valutazione delle prove dimostrare il rapporto di causalità tra la malattia riscontrata al richiedente e il fattore di rischio legato all'attività ODOTT lavorativa (cfr. tra le tante Cass. S.U. n. 1919 del 1990, : Cass. n. 4223 del 1995, Cass. n. 2500 del 1997).. è stato peraltro affermato,Tale accertamento, incensurabile in sede di legittimità quando è sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici e consenta di identificare l'iter argomentativo posto a fondamento della decisione. Nella specie il Tribunale, che ha condiviso nella sua sentenza il giudizio espresso dal consulente tecnico d'ufficio nominato in appello circa la natura degenerativa endogena della ipoacusia, ha rilevato che il perito ha espletato il mandato affidatogli procedendo ad accertamenti ed indagini completi sia sotto il profilo anamnestico che strumentale e che ha fornito esauriente relazione, corredata dalla necessaria documentazione medica, pervenendo a conclusioni coerenti con le risultanze di tali accertamenti. In particolare il Tribunale ha rilevato che l'accertata ipoacusia non è compatibile con l'ipotesi di danno tecnopatico, perché i rumori cui è stato esposto l'assicurato non erano sufficienti a determinare le gravi lesioni all'udito a questi riscontrate;
infatti, ha precisato il Tribunale, l'ipoacusia non compatibile con l'eziopatogenesi traumatica da rumore, non presentando la tipica conformazione audiometrica in caduta sui toni acuti, con soglie uditive per i toni medi e gravi conservate anche nelle fasi più avanzate della lesione. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della invalidità derivante da malattia professionale, quando il giudice accoglie le conclusioni del CTU, facendole proprie, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte Don dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese (cfr. tra le tante, Cass. n. 3519 del 2001, Cass. n. 225 del 2000, Cass. n. 7806 del 1998). La Corte ha altresì precisato che, in materia di prestazioni previdenziali о assicurative derivanti da patologie relative stato di salute dell'assicurato, il difetto di allo motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del CTU, deve e deficenzeconsistere nella indicazione delle carenze diagnostiche riscontrabili nella perizia, o nella precisazione delle affermazioni illogiche o scientificamente errate in essa contenute, о nella individuazione della omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera 5 prospettazione di di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e quella della parte;
al di fuori di tale ambito, infatti, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione nel merito n. 225del convincimento del giudice (cfr. tra le tante Cass. del 2000, Cass. n. 530 del 1998, Cass. n. 12630 del 1995). Orbene, nella specie le valutazioni espresse dal Tribunale, adeguatamente motivate, non presentano evidenti vizi logici e contraddizioni e consentono di ricostruire adeguatamente l'iter Oches argomentativo che sorregge la decisione;
per contro, le censure che il ricorrente muove alla sentenza impugnata, laddove 49 recepisce e fa proprie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, si rivelano per un verso infondate, nella parte in cui lamentano il mancato esame di documenti medici acquisiti agli atti, che invece risultano esaminati dal consulente, che ne ha fatto menzione nella relazione (in particolare, l'esame della relazione peritale di primo grado e del referto dell'Istituto S.Orsola); si rivelano per altro verso inammissibili, nella parte in cui si sostanziano nella prospettazione di un mero dissenso diagnostico circa l'incidenza della rumorosità ambientale e dello strumento di lavoro nell'insorgenza della otopatia. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna del lavoratore soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 aprile 2002 Il Presidente Il Cons. estensore Valin. Um m . Groente Odpustime IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria $3610. 2002 A M E R P U S IL CANCELLERECAMP l e 3 3 0 44 . 0° 5 1 A . . S I T N S R D A , A 3 T ' O , 7 L L - L A L 9 E S - O E D 1 P B 1 I S I S I D N E N E G A G S T O G I S E A O A L D P O E M T A , I T L O I A L R R I E D T S D D E I T G O N E E R S E