Sentenza 25 febbraio 2014
Massime • 1
Integra il delitto di furto in abitazione, previsto dall'art. 624 bis cod.pen., la condotta di impossessamento di cose mobili altrui, commessa all'interno dello stabilimento di un'azienda, in quanto tale luogo rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la "vita privata" dell'imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare l'attività d'impresa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2014, n. 21863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21863 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 25/02/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO R. - rel. Consigliere - N. 559
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 12277/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
AT NG N. IL 16/03/1953;
avverso la sentenza n. 5144/2012 TRIB. SEZ. DIST. di CLUSONE, del 12/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 25/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PEZZULLO ROSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. D'NG Giovanni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
udito il difensore dell'imputato, avv. MARINI Marino, che ha concluso per il rigetto del ricorso del P.G. e la conferma della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12 novembre 2012 il Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di elusone, condannava NE AN alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro centodieci di multa, concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti e alla recidiva contestate, ed operata la riduzione di pena, prevista per il rito abbreviato, ai sensi dell'art. 442 c.p.p., per il reato di cui all'art. 110 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 5 e art. 624 bis c.p., perché, in concorso con altre due persone non identificate, si introduceva mediante effrazione della porta d'ingresso nel capannone dell'azienda Della Torre Imballaggi, impossessandosi al fine di trarne profitto di una motosega, un decespugliatore, una scala in alluminio, 200 metri di cavi elettrici, un avvitatore elettrico, due biciclette e diversi prodotti alimentari, con le aggravanti di aver commesso il fatto in numero di tre persone e con violenza sulle cose, con la recidiva reiterata specifica.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale di Brescia, limitatamente alla pena irrogata all'imputato, per l'inosservanza dell'art. 624 bis c.p. e la determinazione di una pena non conforme a legge per difetto. In particolare, secondo l'impugnante, a fronte di un addebito, non modificato in sentenza, di (concorso in) furto ex art. 624 bis c.p., commi 1 e 3, (trattandosi di un furto perpetrato da tre persone e con effrazione della porta d'ingresso, all'interno del capannone di un'azienda), il Tribunale di Bergamo, Sezione Distaccata di elusone, ha assunto erroneamente come pena base, previa concessione di attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti (della violenza sulle cose, del numero delle persone e della recidiva), quella di mesi sei di reclusione ed Euro 165,00 di multa, pari, nella componente detentiva, al minimo edittale di cui all'art. 624 c.p., invece di considerare la pena minima prevista dall'art. 624 bis c.p., pari ad anni uno di reclusione e _ 309 multa, che, con la riduzione ex art. 442 c.p.p., doveva comportare l'irrogazione della pena finale conforme a legge pari a mesi otto di reclusione e di Euro 206 di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Ed invero, all'imputato è stato ascritto il delitto di furto all'interno di un capannone industriale ai sensi dell'art. 624 bis c.p., in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo cui integra il delitto di furto in abitazione (art. 624 bis c.p.) la condotta di colui che commetta il furto all'interno di uno stabilimento, considerato che lo stabilimento rappresenta uno degli snodi fondamentali in cui si svolge la "vita privata" dell'imprenditore, atteso che i beni prodotti devono essere necessariamente depositati al suo interno al fine di organizzare l'attività di impresa (Sez. 5^, n. 33993 del 05/07/2010). A fronte di tale contestazione -non modificata in sentenza, come correttamente evidenziato dal P.G. impugnante- stante la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti della violenza sulle cose, del numero delle persone e della recidiva, il giudice avrebbe dovuto considerare la pena base relativa appunto al delitto di cui all'art. 624 bis c.p., pari ad anni uno di reclusione ed Euro 309,00 di multa e su tale pena operare la riduzione per il rito ex art. 442 c.p.p., e, quindi, determinare la pena finale pari a mesi otto di reclusione ed Euro 206,00 di multa. La sentenza impugnata, pertanto, va annullata in merito al trattamento sanzionatorio e non implicando la rideterminazione della pena accertamenti o valutazioni discrezionali, ostativi (Sez. 4^, n. 41569 del 27/10/2010), questa Corte a norma dell'art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l), ridetermina appunto in mesi otto di reclusione ed
Euro 206,00, di multa la pena nei confronti dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina in mesi otto di reclusione ed Euro 206,00 di multa.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014