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Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2023, n. 5228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5228 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OR RO nato a [...] il il 22/01/1970 RL (già BO) AR nato a [...] il [...] OR VI nato a [...] il [...] OR' ER nato a [...] il [...] avverso il decreto del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di GENOVA udita la relazione svolta dal Consigliere Grazia Rosa NN OL;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Simone Perrelli, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 16 dicembre 2021, la Corte d'appello di Genova ha, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale di questa Corte (sentenza n. 28829-19 del 22 marzo 2019), parzialmente riformato il decreto di confisca del Tribunale di Genova nei confronti dei proposti FO OM e ME (già BO) LA, nonché dei terzi interessati FO VI e FO IK. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 5228 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 20/10/2022 La misura di prevenzione della confisca era stata disposta, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs 159/2011, a seguito di provvedimento di sequestro di immobili, autovetture e conti correnti, disposto in data 10 febbraio 2017. 2. Avverso il suindicato decreto hanno proposto ricorso, con un unico atto sottoscritto dal difensore di fiducia, i proposti FO OM e BO ME LA, nonché il terzo interessato FO VI. Con atto sottoscritto da altro difensore ha pure proposto ricorso il terzo interessato FO IK. 2.1. Con il primo motivo del ricorso di FO OM, ME (già BO) LA e FO VI si denunziano violazione di legge penale e vizi motivazionali in riferimento alle ordinanze con le quali erano state disposte dalla Corte di appello le audizioni di quattro testi ed era stata disposta l'acquisizione dell'informativa redatta dalla polizia giudiziaria. Assumono i ricorrenti che l'acquisizione della documentazione, concernente la situazione anagrafica, ma sostanzialmente riguardante la situazione patrimoniale, risulta essere decisione arbitraria della Corte territoriale, in contrasto con quanto stabilito dalla pronunzia di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione. 2.2. Con il secondo motivo è denunziata violazione di legge in ordine al requisito della pericolosità sociale ed ai principi di concretezza ed attualità, stabiliti con la sentenza della Suprema Corte, in relazione ai singoli beni colpiti dal provvedimento di confisca. In particolare, la difesa lamenta la reintroduzione del concetto di pericolosità generica, poiché la Corte territoriale ha ricondotto gli interessati alla categoria di cui all'art. 1 lett. b) del d.lgs 159/2011, quali soggetti che avrebbero sempre ed abitualmente vissuto con i proventi delle attività delittuose, sin dal compimento della maggiore età, con la conseguenza che qualsiasi loro acquisto sia passibile di confisca. Inoltre, la Corte territoriale in sede di giudizio di rinvio ha fatto riferimento alle denunce a carico di FO OM (del 2.12.2015 e del 15.06.2012, entrambe oggetto di archiviazione), nonostante la Suprema Corte avesse fatto esplicito riferimento all'accertamento contenuto nelle sentenze irrevocabili di condanna (solo tre per reati contro il patrimonio e l'ultima risalente al 2003). Quanto a ME (già BO) LA, erra la Corte territoriale nel ritenerla gravata da due sentenze di condanna, poiché risulta a carico della ricorrente solo una sentenza di patteggiamento, per cui, ad oggi, il reato deve ritenersi estinto;
invece, la sentenza del 30 settembre 2019 ha ad oggetto fatti che sono stati pacificamente commessi a seguito dell'emissione del decreto di sequestro e, dunque, non può assumere alcuna rilevanza nel presente procedimento. 2.3. Con il terzo motivo è denunziata violazione di legge per omessa motivazione sulla conferma della confisca per i beni del terzo interessato FO VI. 2 —Th La Corte territoriale, infatti, non ha minimamente motivato in ordine alla lecita provenienza delle risorse utilizzate per effettuare gli acquisti ossia alla capacità reddituale di FO VI dando, anzi, per accertata (ma senza fare riferimento ad alcuna prova), l'intestazione formale e sostanzialmente fittizia dei beni che sarebbero poi stati nella disponibilità degli interessati. 2.4 Con il primo ed unico motivo dell'atto di ricorso di FO IK è denunciata violazione di legge in riferimento alla mancata osservanza in sede di rinvio del principio enunciato dalla Corte di Cassazione. La Corte d'appello non solo non ha tenuto conto che il bene (l'immobile sito in Genova, via Stuparich) non era contemplato nei precedenti decreti, ma ha operato una totale inversione dell'onere probatorio, che ha fatto ricadere sul terzo interessato il compito di dimostrare la natura lecita dalla provenienza del bene. Mancante è anche la prova del carattere formale dell'intestazione e dell'indebita intromissione del preposto nella sua gestione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno rigettati per le ragioni qui di seguito indicate. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di FO OM, ME (già BO) LA e FO VI. Quanto alla denunzia di vizi motivazionali, va ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, per cui è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (ex multis, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina;
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 -01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007), che tuttavia non ricorre nella specie. I ricorrenti denunziano anche la nullità delle ordinanze istruttorie emesse dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio, con le quali è stata disposta l'audizione di alcuni testi e l'acquisizione di documentazione prodotta dal Procuratore Generale. Secondo i deducenti vi sarebbe violazione del contraddittorio, non essendo stata offerta la possibilità ai proposti e ai terzi interessati di fornire la prova contraria, nonché violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.. Partendo da tale ultimo profilo, va detto che correttamente la Corte di appello, dopo i rilievi fatti nella sentenza di annullamento con rinvio, ha ritenuto di procedere a degli approfondimenti probatori. Peraltro, l'attività istruttoria disposta dalla Corte territoriale è risultata nel complesso funzionale proprio all'esercizio del diritto di difesa dei terzi interessati e degli stessi proposti, in 3 quanto finalizzata ad accertare le reali capacità economiche e reddituali dei ricorrenti, tanto che il decreto del Tribunale è stato parzialmente riformato con revoca della confisca relativa a una serie di beni. Né può dubitarsi della legittimità dell'esercizio ufficioso dei poteri istruttori da parte della Corte di appello: l'art. 7, comma 9, d.lgs. 159/2011 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dallo stesso decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 cod. proc. pen., sicché deve ritenersi pienamente legittimo lo svolgimento di accertamenti, nell'ambito del giudizio di prevenzione, per verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle relative misure personali o patrimoniali, posto che il giudice dispone di ampi poteri istruttori ai sensi dell'art.666, comma 5, cod.proc.pen. (ex multis, Sez. 5, n. 3181 del 14/11/2018 -dep. 23/01/2019- Rv. 275411; si veda anche Sez. 2, 18 gennaio 2017, n. 3954, Raccagno, Rv. 269250, che non ha ravvisato alcuna lesione del principio del contraddittorio nel fatto che, nell'ambito di procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione, regolato dall'art. 666 cod.proc.pen. in virtù del rinvio di cui all'art. 7, comma 9, d. lgs. 159/2011, nel corso della prima udienza in appello erano state disposte, su istanza del Procuratore Generale, ulteriori indagini su operazioni immobiliari mediante delega alla Guardia di Finanza, senza concedere alcun termine a difesa per l'esame del rapporto integrativo dopo il suo deposito o per richiedere prove a discarico, e senza dare avviso al difensore del deposito stesso). 3. Il secondo motivo proposto nell'interesse di FO OM, ME (già BO) LA e FO VI è infondato. La Corte territoriale ha colmato i vuoti motivazionali, rilevati dalla sentenza di annullamento con rinvio, individuando sia la natura della pericolosità sociale dei proposti sia la sua perimetrazione temporale, concretezza ed attualità (pagg.
5-12 del provvedimento impugnato). Le censure dei ricorrenti, oltre a risolversi in doglianze versate in fatto, non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato, che ha valutato importanti e significativi elementi che comprovano la dedizione di FO OM e di ME LA alla commissione per un lungo periodo temporale di reati in grado di procurare profitti illeciti. In proposito va ribadito che questa Corte, anche successivamente alla pronuncia costituzionale invocata dai ricorrenti, ha chiarito che nel compiere il giudizio di pericolosità e, per quel che qui più rileva, nell'avere riguardo al profilo «constatativo» che ne costituisce la prima fase (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Rv. 260103), il giudice della prevenzione, pure nei casi di pericolosità generica, «può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal 4 riconoscimento di cause estintive» (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 - 01, che ha puntualizzato pure che il giudice della prevenzione non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali). Peraltro, è incontroverso che il giudice della prevenzione possa «valorizzare [...] dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi [... ] sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa» (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280145 - 01; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372). Incontroversa è anche l'autonomia di valutazione da parte del giudice della prevenzione di «fatti oggetto di un procedimento penale archiviato, purché effettui una attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione» (Sez. 5, n. 182/2021, cit.; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 27743802). 4. Infondato è anche il terzo motivo con il quale è denunziata violazione di legge in relazione alla confisca dei beni del terzo interessato FO VI. La Corte territoriale, infatti, ha motivato in ordine all'incapacità reddituale del ricorrente (pagg. 11 e 12), così come emersa dall'istruttoria. Peraltro, le prove offerte dal terzo interessato, per dimostrare l'esistenza di fonti di reddito o di finanziamenti, sono state ritenute dalla Corte territoriale, con congrue argomentazioni, prive di efficacia dimostrativa circa l'idoneità a giustificare l'autonomo acquisto dei beni confiscati, così da vincere la presunzione di intestazione fittizia di tali beni, ai sensi dell'art. 26 comma 2 d.lgs. 159/2011. 5. Infondato è da ritenersi il motivo dedotto con l'atto di ricorso di FO IK. Come si evince dal provvedimento impugnato, nella proposta depositata in data 27 settembre 2016 per l'applicazione della confisca, previo sequestro, dei beni, si era fatto riferimento anche a "eventuali altri beni mobili e immobili trascritti nei pubblici registri, non conosciuti precedentemente ma emersi durante l'esecuzione del provvedimento di sequestro". In esecuzione del provvedimento di sequestro del tribunale, i carabinieri sottoposero alla misura di prevenzione anche l'immobile sito in Genova, alla via Stuparich, di proprietà di FO IK, precisando che esso era stato acquistato in data 24 ottobre 2016 e, quindi, prima del provvedimento ex art. 20 d.lgs 159/2011, emesso in data 10 febbraio 2017. 5 Corretta, dunque, deve ritenersi la risposta alle analoghe censure difensive fornita dalla Corte territoriale (pagg. 12 - 13), sottolineando come l'immobile era ricompreso certamente nel decreto di confisca e che, in virtù di tale certezza, è da escludersi che sia stata impedita o compressa la possibilità di svolgere attività difensiva da parte del ricorrente. Va, peraltro, precisato che nella vigenza del d. Igs. 159/2011 "il sequestro non costituisce né un presupposto applicativo né un momento procedimentale ineludibile rispetto alla confisca" (Sez. 1, 24 settembre 2015, n. 43796, Buccellato e altri, Rv. 264754), poiché "la lettura logico- sistematica degli artt. 24, 20 e 22 d. Igs. n. 159 del 2011 rende evidente che il sequestro è una misura cautelare eventuale, suscettibile di adozione al fine di anticipare in via provvisoria, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento applicativo della misura ablatoria della confisca, l'apprensione di beni nella disponibilità di uno dei soggetti indicati dall'art. 16 per garantire, nell'interesse pubblico, la praticabilità e l'efficacia della misura di prevenzione reale. La sua adozione risponde, quindi, ove ne sussistano i presupposti, all'esigenza di impedire al proposto di occultare o disperdere i beni per sottrarli alla definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato da parte dei pubblici poteri". Tale interpretazione - espressa in più pronunzie di questa Corte (Sez. II, 24 maggio 2016, n. 26303, Wang, Rv. 267152; Sez. 1, 25 maggio 2016, n. 38028, Wu, Rv. 268104) - ha trovato avallo anche da parte delle Sezioni Unite (S.U., 23 febbraio 2017, Yang, n. 20215, Rv. 269590). 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così de iso il 20 ottobre 2022 Il cq4isigliere estensore Gr zia OS NN OL CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Il Presidente Gera abeone 5
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del dott. Simone Perrelli, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto del 16 dicembre 2021, la Corte d'appello di Genova ha, all'esito del giudizio di rinvio disposto dalla Prima Sezione Penale di questa Corte (sentenza n. 28829-19 del 22 marzo 2019), parzialmente riformato il decreto di confisca del Tribunale di Genova nei confronti dei proposti FO OM e ME (già BO) LA, nonché dei terzi interessati FO VI e FO IK. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 5228 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Data Udienza: 20/10/2022 La misura di prevenzione della confisca era stata disposta, secondo quanto previsto dall'art. 24 del d.lgs 159/2011, a seguito di provvedimento di sequestro di immobili, autovetture e conti correnti, disposto in data 10 febbraio 2017. 2. Avverso il suindicato decreto hanno proposto ricorso, con un unico atto sottoscritto dal difensore di fiducia, i proposti FO OM e BO ME LA, nonché il terzo interessato FO VI. Con atto sottoscritto da altro difensore ha pure proposto ricorso il terzo interessato FO IK. 2.1. Con il primo motivo del ricorso di FO OM, ME (già BO) LA e FO VI si denunziano violazione di legge penale e vizi motivazionali in riferimento alle ordinanze con le quali erano state disposte dalla Corte di appello le audizioni di quattro testi ed era stata disposta l'acquisizione dell'informativa redatta dalla polizia giudiziaria. Assumono i ricorrenti che l'acquisizione della documentazione, concernente la situazione anagrafica, ma sostanzialmente riguardante la situazione patrimoniale, risulta essere decisione arbitraria della Corte territoriale, in contrasto con quanto stabilito dalla pronunzia di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione. 2.2. Con il secondo motivo è denunziata violazione di legge in ordine al requisito della pericolosità sociale ed ai principi di concretezza ed attualità, stabiliti con la sentenza della Suprema Corte, in relazione ai singoli beni colpiti dal provvedimento di confisca. In particolare, la difesa lamenta la reintroduzione del concetto di pericolosità generica, poiché la Corte territoriale ha ricondotto gli interessati alla categoria di cui all'art. 1 lett. b) del d.lgs 159/2011, quali soggetti che avrebbero sempre ed abitualmente vissuto con i proventi delle attività delittuose, sin dal compimento della maggiore età, con la conseguenza che qualsiasi loro acquisto sia passibile di confisca. Inoltre, la Corte territoriale in sede di giudizio di rinvio ha fatto riferimento alle denunce a carico di FO OM (del 2.12.2015 e del 15.06.2012, entrambe oggetto di archiviazione), nonostante la Suprema Corte avesse fatto esplicito riferimento all'accertamento contenuto nelle sentenze irrevocabili di condanna (solo tre per reati contro il patrimonio e l'ultima risalente al 2003). Quanto a ME (già BO) LA, erra la Corte territoriale nel ritenerla gravata da due sentenze di condanna, poiché risulta a carico della ricorrente solo una sentenza di patteggiamento, per cui, ad oggi, il reato deve ritenersi estinto;
invece, la sentenza del 30 settembre 2019 ha ad oggetto fatti che sono stati pacificamente commessi a seguito dell'emissione del decreto di sequestro e, dunque, non può assumere alcuna rilevanza nel presente procedimento. 2.3. Con il terzo motivo è denunziata violazione di legge per omessa motivazione sulla conferma della confisca per i beni del terzo interessato FO VI. 2 —Th La Corte territoriale, infatti, non ha minimamente motivato in ordine alla lecita provenienza delle risorse utilizzate per effettuare gli acquisti ossia alla capacità reddituale di FO VI dando, anzi, per accertata (ma senza fare riferimento ad alcuna prova), l'intestazione formale e sostanzialmente fittizia dei beni che sarebbero poi stati nella disponibilità degli interessati. 2.4 Con il primo ed unico motivo dell'atto di ricorso di FO IK è denunciata violazione di legge in riferimento alla mancata osservanza in sede di rinvio del principio enunciato dalla Corte di Cassazione. La Corte d'appello non solo non ha tenuto conto che il bene (l'immobile sito in Genova, via Stuparich) non era contemplato nei precedenti decreti, ma ha operato una totale inversione dell'onere probatorio, che ha fatto ricadere sul terzo interessato il compito di dimostrare la natura lecita dalla provenienza del bene. Mancante è anche la prova del carattere formale dell'intestazione e dell'indebita intromissione del preposto nella sua gestione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno rigettati per le ragioni qui di seguito indicate. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di FO OM, ME (già BO) LA e FO VI. Quanto alla denunzia di vizi motivazionali, va ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, per cui è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (ex multis, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, Giardina;
Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 -01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007), che tuttavia non ricorre nella specie. I ricorrenti denunziano anche la nullità delle ordinanze istruttorie emesse dalla Corte di appello nel giudizio di rinvio, con le quali è stata disposta l'audizione di alcuni testi e l'acquisizione di documentazione prodotta dal Procuratore Generale. Secondo i deducenti vi sarebbe violazione del contraddittorio, non essendo stata offerta la possibilità ai proposti e ai terzi interessati di fornire la prova contraria, nonché violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.. Partendo da tale ultimo profilo, va detto che correttamente la Corte di appello, dopo i rilievi fatti nella sentenza di annullamento con rinvio, ha ritenuto di procedere a degli approfondimenti probatori. Peraltro, l'attività istruttoria disposta dalla Corte territoriale è risultata nel complesso funzionale proprio all'esercizio del diritto di difesa dei terzi interessati e degli stessi proposti, in 3 quanto finalizzata ad accertare le reali capacità economiche e reddituali dei ricorrenti, tanto che il decreto del Tribunale è stato parzialmente riformato con revoca della confisca relativa a una serie di beni. Né può dubitarsi della legittimità dell'esercizio ufficioso dei poteri istruttori da parte della Corte di appello: l'art. 7, comma 9, d.lgs. 159/2011 stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dallo stesso decreto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 666 cod. proc. pen., sicché deve ritenersi pienamente legittimo lo svolgimento di accertamenti, nell'ambito del giudizio di prevenzione, per verificare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle relative misure personali o patrimoniali, posto che il giudice dispone di ampi poteri istruttori ai sensi dell'art.666, comma 5, cod.proc.pen. (ex multis, Sez. 5, n. 3181 del 14/11/2018 -dep. 23/01/2019- Rv. 275411; si veda anche Sez. 2, 18 gennaio 2017, n. 3954, Raccagno, Rv. 269250, che non ha ravvisato alcuna lesione del principio del contraddittorio nel fatto che, nell'ambito di procedimento per l'applicazione della confisca di prevenzione, regolato dall'art. 666 cod.proc.pen. in virtù del rinvio di cui all'art. 7, comma 9, d. lgs. 159/2011, nel corso della prima udienza in appello erano state disposte, su istanza del Procuratore Generale, ulteriori indagini su operazioni immobiliari mediante delega alla Guardia di Finanza, senza concedere alcun termine a difesa per l'esame del rapporto integrativo dopo il suo deposito o per richiedere prove a discarico, e senza dare avviso al difensore del deposito stesso). 3. Il secondo motivo proposto nell'interesse di FO OM, ME (già BO) LA e FO VI è infondato. La Corte territoriale ha colmato i vuoti motivazionali, rilevati dalla sentenza di annullamento con rinvio, individuando sia la natura della pericolosità sociale dei proposti sia la sua perimetrazione temporale, concretezza ed attualità (pagg.
5-12 del provvedimento impugnato). Le censure dei ricorrenti, oltre a risolversi in doglianze versate in fatto, non si confrontano con le argomentazioni del provvedimento impugnato, che ha valutato importanti e significativi elementi che comprovano la dedizione di FO OM e di ME LA alla commissione per un lungo periodo temporale di reati in grado di procurare profitti illeciti. In proposito va ribadito che questa Corte, anche successivamente alla pronuncia costituzionale invocata dai ricorrenti, ha chiarito che nel compiere il giudizio di pericolosità e, per quel che qui più rileva, nell'avere riguardo al profilo «constatativo» che ne costituisce la prima fase (Sez. 1, n. 23641 del 11/02/2014, Rv. 260103), il giudice della prevenzione, pure nei casi di pericolosità generica, «può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159, anche indipendentemente dall'esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal 4 riconoscimento di cause estintive» (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 - 01, che ha puntualizzato pure che il giudice della prevenzione non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l'efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali). Peraltro, è incontroverso che il giudice della prevenzione possa «valorizzare [...] dati conoscitivi non presi in considerazione in alcun procedimento penale, così come quelli valutati in procedimenti penali non definitivi [... ] sostenendo, naturalmente, il relativo giudizio con congrua motivazione, anche alla luce delle deduzioni e delle allegazioni eventualmente introdotte dalla difesa» (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020 - dep. 2021, Rv. 280145 - 01; Sez. 6, n. 36216 del 13/07/2017, Schiraldi, Rv. 271372). Incontroversa è anche l'autonomia di valutazione da parte del giudice della prevenzione di «fatti oggetto di un procedimento penale archiviato, purché effettui una attenta disamina del provvedimento di archiviazione, al fine di verificare se da esso emergano elementi ostativi alla trasmigrazione dei dati in sede di prevenzione» (Sez. 5, n. 182/2021, cit.; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Diotallevi, Rv. 27743802). 4. Infondato è anche il terzo motivo con il quale è denunziata violazione di legge in relazione alla confisca dei beni del terzo interessato FO VI. La Corte territoriale, infatti, ha motivato in ordine all'incapacità reddituale del ricorrente (pagg. 11 e 12), così come emersa dall'istruttoria. Peraltro, le prove offerte dal terzo interessato, per dimostrare l'esistenza di fonti di reddito o di finanziamenti, sono state ritenute dalla Corte territoriale, con congrue argomentazioni, prive di efficacia dimostrativa circa l'idoneità a giustificare l'autonomo acquisto dei beni confiscati, così da vincere la presunzione di intestazione fittizia di tali beni, ai sensi dell'art. 26 comma 2 d.lgs. 159/2011. 5. Infondato è da ritenersi il motivo dedotto con l'atto di ricorso di FO IK. Come si evince dal provvedimento impugnato, nella proposta depositata in data 27 settembre 2016 per l'applicazione della confisca, previo sequestro, dei beni, si era fatto riferimento anche a "eventuali altri beni mobili e immobili trascritti nei pubblici registri, non conosciuti precedentemente ma emersi durante l'esecuzione del provvedimento di sequestro". In esecuzione del provvedimento di sequestro del tribunale, i carabinieri sottoposero alla misura di prevenzione anche l'immobile sito in Genova, alla via Stuparich, di proprietà di FO IK, precisando che esso era stato acquistato in data 24 ottobre 2016 e, quindi, prima del provvedimento ex art. 20 d.lgs 159/2011, emesso in data 10 febbraio 2017. 5 Corretta, dunque, deve ritenersi la risposta alle analoghe censure difensive fornita dalla Corte territoriale (pagg. 12 - 13), sottolineando come l'immobile era ricompreso certamente nel decreto di confisca e che, in virtù di tale certezza, è da escludersi che sia stata impedita o compressa la possibilità di svolgere attività difensiva da parte del ricorrente. Va, peraltro, precisato che nella vigenza del d. Igs. 159/2011 "il sequestro non costituisce né un presupposto applicativo né un momento procedimentale ineludibile rispetto alla confisca" (Sez. 1, 24 settembre 2015, n. 43796, Buccellato e altri, Rv. 264754), poiché "la lettura logico- sistematica degli artt. 24, 20 e 22 d. Igs. n. 159 del 2011 rende evidente che il sequestro è una misura cautelare eventuale, suscettibile di adozione al fine di anticipare in via provvisoria, per il tempo necessario alla conclusione del procedimento applicativo della misura ablatoria della confisca, l'apprensione di beni nella disponibilità di uno dei soggetti indicati dall'art. 16 per garantire, nell'interesse pubblico, la praticabilità e l'efficacia della misura di prevenzione reale. La sua adozione risponde, quindi, ove ne sussistano i presupposti, all'esigenza di impedire al proposto di occultare o disperdere i beni per sottrarli alla definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato da parte dei pubblici poteri". Tale interpretazione - espressa in più pronunzie di questa Corte (Sez. II, 24 maggio 2016, n. 26303, Wang, Rv. 267152; Sez. 1, 25 maggio 2016, n. 38028, Wu, Rv. 268104) - ha trovato avallo anche da parte delle Sezioni Unite (S.U., 23 febbraio 2017, Yang, n. 20215, Rv. 269590). 6. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., si impone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così de iso il 20 ottobre 2022 Il cq4isigliere estensore Gr zia OS NN OL CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE Il Presidente Gera abeone 5