Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 9831
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Sentenza 13 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Qualificazione giuridica dei fatti

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile per assenza di un concreto interesse all'impugnazione, poiché la diversa qualificazione giuridica sollecitata non avrebbe riflessi concreti sull'applicazione della misura cautelare. Inoltre, la Corte ha ritenuto che le condotte contestate, realizzate in costanza di un rapporto di coniugio non ancora sciolto, possano rientrare nel reato di maltrattamenti, anche in presenza di separazione, poiché il coniuge separato resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.

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La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Sesta Penale, ha esaminato il ricorso proposto da un indagato avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catanzaro, il quale aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai figli, misura imposta dal Giudice per le indagini preliminari. L'indagato era gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia, ex art. 572 c.p., per condotte vessatorie nei confronti della moglie, poste in essere dopo la cessazione della convivenza coniugale e in costanza di separazione. La difesa dell'indagato lamentava, in particolare, la non corretta qualificazione giuridica delle condotte, sostenendo la configurabilità del reato di stalking (art. 612 bis c.p.) anziché dei maltrattamenti.

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per più ragioni concorrenti. In primo luogo, ha ritenuto pregiudiziale e assorbente l'assenza di un concreto e attuale interesse all'impugnazione, poiché la diversa qualificazione giuridica invocata dalla difesa non trovava sufficiente supporto fattuale e giuridico tale da incidere sulla persistente applicazione della misura cautelare, né sulle esigenze cautelari né sull'efficacia temporale del divieto. In secondo luogo, la Corte ha ritenuto errata l'impostazione giuridica del ricorso, affermando che i precedenti giurisprudenziali richiamati dalla difesa non escludono la configurabilità del reato di maltrattamenti ex art. 572 c.p. anche in presenza di condotte realizzate dopo la cessazione della convivenza e in costanza di separazione, purché il rapporto di coniugio non sia ancora sciolto, poiché il coniuge separato resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 9831
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9831
    Data del deposito : 13 marzo 2026

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