Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 9831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9831 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9831/2026 Roma, li, 13/03/2026
Composta da GI Di ST IN TI
- Presidente -
NE AT AD
- Relatore -
Sent. n. sez. 97/2026 CC - 27/01/2026 R.G.N. 42288/2025
ER CI
ST CC
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA 1 Seriale: 6661dcfdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1
Firmato Da: BENEDETTO PATERNO DD Emesso Da: TR QUALIFIED Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 33177349812eb09
LL IZ, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/05/2025 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NE AT AD;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale competente;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che, con l'ordinanza descritta in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato il riesame proposto da IZ LL avverso l'ordinanza applicativa del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai figli- imposto al LL dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale locale perché gravemente indiziato del reato di cui all'art. 572 cod. pen., realizzato ai danni della moglie con condotte vessatorie poste in essere dopo la cessazione della convivenza coniugale e in costanza della relativa separazione;
rilevato che avverso detta decisione ha interposto ricorso per cassazione la difesa dell'indagato, lamentando, sul piano della corretta qualificazione giuridica da dare alle condotte in fatto apprezzate a sostegno della misura applicata, la non configurabilità dei maltrattamenti contestati in luogo della diversa ipotesi di reato di cui all'art 612 bis cod. pen.; ritenuto che il ricorso deve ritenersi inammissibile per più concorrenti ragioni;
ritenuto, in particolare, che appare pregiudiziale e assorbente l'assenza di un concreto e attuale interesse all'impugnazione, atteso che la diversa qualificazione sollecitata non risulta ulteriormente supportata, neppure sul piano delle mere
affermazioni labiali, da indicazioni in fatto e diritto che permettano, nel caso, di correlare alla diversa configurazione privilegiata dalla difesa, concrete refluenze sul piano della persistente applicazione della misura in contestazione, anche sul versante delle sole esigenze cautelari e persino su quello, più mediato, della efficacia nel tempo del divieto imposto, indifferente avuto riguardo alle due diverse fattispecie
messe
in
gioco
dal
ricorso (Sez. 6, Sentenza n. 5640 del 18/10/2023,dep.2024, Rv. 286063 e da ultimo in motivazione, Sez. 2, n. 23839 del 9 maggio 2025, n.m.); ritenuto, infine, che, in disparte le assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso riposa comunque su una impostazione in diritto comunque errata, atteso che gli stessi precedenti apprezzati a sostegno della tesi interpretativa nel caso rivendicata (la sentenza di questa sezione n. 35152 dell'8 ottobre 2025 che si rifà alle analoghe decisioni assunte con le sentenze nn. 26263 del 30/05/2024 e 29928 del 2025), legittimano l'idea della configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art 612 bis cod. pen. in presenza di agiti realizzati finita la convivenza e pur in presenza del fattore relativo alla comune genitorialità ad esclusione del caso in cui le condotte si siano innestate, come nella specie, in un rapporto di coniugio non ancora disciolto in quanto, malgrado la separazione di fatto o legale, il coniuge comunque resta "persona della famiglia" fino allo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, a prescindere dalla convivenza, favorendo, in coerenza, l'inquadramento giuridico privilegiato dai giudici della cautela (in termini il consolidato orientamento espresso da questa sezione della Corte, rassegnato dalla sentenza n. 45400 del 30/09/2022, R., Rv. 284020 citata nel provvedimento gravato, ribadito di recente tra le altre, dalla sentenza n. 1130 del 16/10/2025, dep. 2026 e n. 41471 del 10/12/25, n.m.); Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. definite come da dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026
Il Consigliere estensore BENEDETTO PATERNO' DD
Il Presidente PIERLUIGI DI STEFANO
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
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Firmato Da: BENEDETTO PATERNO
DD Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 6661dcfdb21ab4-Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Seriale: 63815cb487736d1 Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TR QUALIFIED CA 1 Serial: 33177349812eb09