CASS
Sentenza 22 maggio 2026
Sentenza 22 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/05/2026, n. 18586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18586 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI NY nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma. Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare, avanzata nell’interesse di NY RI. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione NY RI, tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza rigettato le istanze di detenzione domiciliare e di affidamento in prova ai servizi sociali adducendo come ragione la mancanza di ammissione dell’addebito. La difesa rileva che il nostro ordinamento penitenziario e la giurisprudenza che lo interpreta non prevedono in alcun modo che, per ottenere i benefici penitenziari, bisogna dichiararsi colpevole. Osserva, altresì, che il Tribunale a quo non ha preso in considerazione la condotta della condannata successiva al reato e in particolare il fatto che non abbia più commesso reati e non abbia riportato alcun carico pendente nei cinque anni successivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18586 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/03/2026 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il difensore lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza di Roma ritenuto non idoneo il domicilio, per non essere la ricorrente titolare dell’immobile, ma ospite e per essere l’abitazione collocata in una zona nota per l’attività di spaccio. Si evidenzia che l’RI non occupa abusivamente l’immobile, ma è ospite stabilmente insieme alla famiglia nella struttura dal 2014, per una sorta di comodato di fatto con la proprietaria, e che, comunque, non rileva il fatto che la zona fosse nota per lo spaccio a fronte della condotta della condannata successiva al reato.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione per assoluta genericità della stessa. Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, [...], Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, [...], e da ultimo Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, [...], Rv. 273985, in cui la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione); infine, il tribunale di 2 sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, [...], Rv. 276213). Infine, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, [...], Rv. 270016). 3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nell’escludere l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, ha fatto esclusivo riferimento alla pericolosità sociale della condannata, in espiazione di pena per detenzione illecita di 3.000 dosi di MDMA, commessa in Roma il 12 maggio 2020, in relazione alla quale la stessa avrebbe riferito di essere stata raggirata dal compagno e non avrebbe assunto pienamente le proprie responsabilità; nonché all’inidoneità del domicilio per il fatto di essere la suddetta ospite e di trovarsi detto domicilio comunque nel quartiere di Tor Bella Monaca, noto per le attività di spaccio. Non spiega, quindi, il Tribunale a quo, le ragioni per le quali non abbia preso in alcuna considerazione la condotta della RI successiva alla commissione del suddetto delitto, risalente ad oltre cinque anni prima, e per le quali debba ritenersi inidoneo un domicilio per il solo fatto che la stessa sia ospite, in assenza di ragioni ostative, non potendosi considerare tale il genericissimo riferimento ad un quartiere noto per lo spaccio. 2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma Così è deciso, 10/03/2026 3 Il Consigliere estensore 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Simonetta Ciccarelli, che chiede il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e, in subordine, di detenzione domiciliare, avanzata nell’interesse di NY RI. 2. Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso per cassazione NY RI, tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza rigettato le istanze di detenzione domiciliare e di affidamento in prova ai servizi sociali adducendo come ragione la mancanza di ammissione dell’addebito. La difesa rileva che il nostro ordinamento penitenziario e la giurisprudenza che lo interpreta non prevedono in alcun modo che, per ottenere i benefici penitenziari, bisogna dichiararsi colpevole. Osserva, altresì, che il Tribunale a quo non ha preso in considerazione la condotta della condannata successiva al reato e in particolare il fatto che non abbia più commesso reati e non abbia riportato alcun carico pendente nei cinque anni successivi. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18586 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 10/03/2026 2.2. Con il secondo motivo di ricorso il difensore lamenta violazione di legge per avere il Tribunale di sorveglianza di Roma ritenuto non idoneo il domicilio, per non essere la ricorrente titolare dell’immobile, ma ospite e per essere l’abitazione collocata in una zona nota per l’attività di spaccio. Si evidenzia che l’RI non occupa abusivamente l’immobile, ma è ospite stabilmente insieme alla famiglia nella struttura dal 2014, per una sorta di comodato di fatto con la proprietaria, e che, comunque, non rileva il fatto che la zona fosse nota per lo spaccio a fronte della condotta della condannata successiva al reato.
2.3. Col terzo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione per assoluta genericità della stessa. Il difensore insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, quali il mancato superamento dei limiti massimi, fissati per legge, della pena da scontare e l’assenza di reati ostativi, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all’affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Tali considerazioni, peraltro, devono essere inquadrate alla luce del più generale principio per il quale l'opportunità del trattamento alternativo non può prescindere, dall'esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione - che va motivatamente escluso attraverso il riferimento a dati fattuali obiettivamente certi - oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio che la facoltà di ammettere a tali misure presuppone la verifica dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda del soggetto e alle finalità rieducative. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, [...], Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, [...], e da ultimo Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, [...], Rv. 273985, in cui la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l'attaccamento al contesto familiare e l'eventuale buona prospettiva di risocializzazione); infine, il tribunale di 2 sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l'attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e sussista una verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, [...], Rv. 276213). Infine, in tema di misure alternative alla detenzione, il giudice, nell'esaminare le relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato (nella specie l'U.E.P.E.), non è, in alcun modo, vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi ma è tenuto soltanto a considerare le riferite informazioni sulla personalità e lo stile di vita dell'interessato, parametrandone la rilevanza ai fini della decisione alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità dell'interessato, secondo la gradualità che governa l'ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, [...], Rv. 270016). 3. Nel caso in esame il provvedimento impugnato non ha fatto buon governo dei principi sopra indicati. Invero, il Tribunale di sorveglianza di Roma, nell’escludere l’affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare, ha fatto esclusivo riferimento alla pericolosità sociale della condannata, in espiazione di pena per detenzione illecita di 3.000 dosi di MDMA, commessa in Roma il 12 maggio 2020, in relazione alla quale la stessa avrebbe riferito di essere stata raggirata dal compagno e non avrebbe assunto pienamente le proprie responsabilità; nonché all’inidoneità del domicilio per il fatto di essere la suddetta ospite e di trovarsi detto domicilio comunque nel quartiere di Tor Bella Monaca, noto per le attività di spaccio. Non spiega, quindi, il Tribunale a quo, le ragioni per le quali non abbia preso in alcuna considerazione la condotta della RI successiva alla commissione del suddetto delitto, risalente ad oltre cinque anni prima, e per le quali debba ritenersi inidoneo un domicilio per il solo fatto che la stessa sia ospite, in assenza di ragioni ostative, non potendosi considerare tale il genericissimo riferimento ad un quartiere noto per lo spaccio. 2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, rispettoso dei principi summenzionati, al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma Così è deciso, 10/03/2026 3 Il Consigliere estensore 4