Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 4006
CASS
Sentenza 22 aprile 1999

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In tema di violazioni amministrative connessi a reati commessi in relazione alla circolazione stradale da cui sono derivati danni alla persona, gli artt. 221 e 222 cod. strada dispongono la "vis attractiva" del giudice penale, al quale pertanto è rimesso anche l'accertamento delle violazioni amministrative e l'applicazione delle relative sanzioni, anche accessorie, senza che, peraltro, dette sanzioni perdano la propria autonomia rispetto al sistema penale, tant'è che è prevista una riespansione dei poteri del Prefetto in ordine ad esse, qualora vengano meno per qualsiasi causa (eccetto che per morte del reo) le condizioni per l'intervento del giudice penale, la cui funzione deve quindi ritenersi di mera supplenza; ne consegue che il Prefetto conserva i propri poteri anche in relazione alla misura cautelare del ritiro della patente in ogni caso in cui dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale siano derivate lesioni personali, indipendentemente dagli sviluppi in concreto assunti dal relativo procedimento penale con riguardo agli istituti che lo regolano, e perciò anche nell'ipotesi in cui in quella sede sia intervenuto il proscioglimento dell'imputato per mancanza di una condizione di procedibilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/04/1999, n. 4006
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4006
    Data del deposito : 22 aprile 1999

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