Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/03/2003, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
cc 62512 0445 3 /0 3 E N IO 6 8 Z 9 * 1 A / 5 R RIA REPUBBLICA ITALIANA 4 . T / IS N 6 2 - G . IBUTA E .R R .P IN NOME DEL OPO DIALL NO LL D A A L D . E TR B D E A SSAZIONE I T S T N Dygelto N 1 E E IA 3 S S Juvia strat 1 E I TER . A N SEZIONE TRIBUTARIA A M Composta dagli mi Sigg i Magistrati: R. G. N. 22569/$ FTNOCCHIARODotL. A fio Presidente DeLL. Giovanni PAOLINI Consigliere - Cron. lol6. Dott. Giulto GRAZIADEI Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE Consigliero - Rep- Od. 01/10/02 DOLL Salvatore DI PALMA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente 2CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sir e CAMPIONE CIVILE SEN TENZA 66512 su ricorac proposto do: N. IMMOBILIARE SMP SRL ή τι persona de l legalo rappresentante pro tempore, elettivamente demiciliata in ROMA CCRSO TRIESTE 88, presso _ C studio de l'avvocato GIORGTO RECCHIA, che la ji fence unitamente all'avvocato LJ RATCRR MAUTONE, giusta delega in calce;
- ricorrente
contro
MIN STERO DEL E FINANZE, i persona del pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2002 1'AVVOCATURA GENERALE DELIO STATO, che 1c presso 3434 rappresenta e ditende op legis;
controricorrente SVVCIBO la Bentenza r. 271/97 de la Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 30/12/97; edita la relaziono viella Causa svolta nel a Dubolica udienza del 01/10/02 dal Consigliere Dott. Salvatore I PALMA;
udito, рет ricorrente, 'Avvocato ETTORE GIELARCT [cor deleça) che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
de SostitutC rocuratore udito P.M. iг. persona Generale Dozz. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso;
inammissibilità del Zerzo, qua Lo e quinto motivo del ricorso;
in subordine rigetto del toτzo quarto quinto motivo del ricorso. Ritenuto in fatto che, in data 18 dicembre 1991, Immobiliare S.M. P. S.r.
1. presentò . A dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'in.v.im. straordinaria, prevista Con rod.. d:ll'art.l del G. . г.299 del 1991, conv. nella legge г. 363 del 1991 relativamerte all'incremento di valore verificatosi, alla dala del 31 ottobre 1991, per un fabbricato restaurato e costituito da nove un Là abitative, oltre pertinenze ed accessori, indicando, quale valore iniziale, quelio di £.848.000.000; quali spose incrementative e di costru- zione, quelle di A.239.891.171; e, quale valore finale, quello di £.2.220.700.000; che, con avviso di accertamento .8363 de 10 no- vembre 1991, notificato alla SocieLA >1 noverbre 1994, 1 fficio del Registro di Rapalio - ritenu O con- gruo i valoro iniziale dichiarato;
C riconosciute lo spese incrementative e di costrizione indicate - elevò il valore finale a £.7.500.000.000, sulla base di reia- zione Q stima dell'U.T.I. di Genova, allegata all'avviso; che, con ricorso del 18 gennaio 1995 alla Commis sione tributaria di 1° grado di Chiavari, ' a Società impugnò il predetto avviso, chiedendo che ne fosse di- chiarata la nullità per carenza di motivazione anche CON riferimento alla relazione stima, o, in subordi [C, l'annullamento, por infondatezza della maggiore va- lutazione operaza dall'Uf icic;
D hiedendo, altresì, che El va ore degli immobili tosse determinate "automaticamente" secondo le rendite catastali;
che, in contraddittorio con l'Off_cio il quale instò per le reiezione de ricorso la Commissione adite, con decisione n.400 del 15 aprile 1996, ridusse i valore finale a £.6.325.700.000; che, seguito di appello della Società la que- ricorso *ntro- le ripropose mutli i motivi dodotti ופר duttivo ed in contraddittorio con l'Ufficio . 38- le resistette al gravame la Commissione Tributaria regionale di Genova, con sentenza n. 271 del 30 dicembre 1997, conferró la decisione di primo grado, - che, in particolare, a Commissione ha cosi, Le- in diritto l'avviso di accer.atualmente, motivato: tamento è da ritenersi sufficientemente motivato Lecuto anche presente che ia stessa Cassazione, con sua sen- tenza n. 4 53 del 05.02.27, ha aftermato che ia stima deil . .E. fa asautoro cersistenza motivazione qualora siano indicate le caratteristiche dell'immobile come la consistenza, ubicazione e la qualità, in Fat- 50 | cortificato catastale rilasciato in data 24.11.94 ! non può essere preso in considerazione poiché TNVTM straordinaria faceva riferimento all'anno 1991"; che avvero tale sentenza à Immobiliare S.M.P. decucendo S.r. ha proposto ricorso per cassazione, cinque motivi di consira;
che resiste, con controricorso, i Ministro delle - Finar.ze. Considerato in diritto che, con il primo (con cui deduce: "Violazione 8 falsa applicazione dell'art.2697 c.c. in tema di onere delle prove" ed il secondo motivo di ricorso (con cui deduce: "Omessa od insufficiente motivazione della sen- tenza qui impugnata sul punto, decisivo per la
contro
- versia, circa l'onero probatorio a carico dell'ufficic finanziario") - i quali possono ossero esaminati Con- giuntamente, avuto riguardo alla loro stretta connes зіспе la Società ricorrente critica la sentenza impu- gnata, anche Botto i profilo della Sta mo_ivazione, sia perché l'Officic, nel corso di entrambi gradi ae giudizio non avrebbe forailo la prova della congruita del vaiore finale attribuito agii immobili - toruto conto delle sostanziali perplessità ed astrattezza dei criteri, nonché delle argomentazioni delle valutazio- ni contenute nelia relazione di stima dell'J.T.E. Gerova sia perché, in ogni caso, proprio sul punto della valutazione degli immobili, 1 Giudici i'appello avrebbero omosso qualsiasi motivazione;
che con il cer zo (con cui docuce: "Violazione e false applicazione delle norme in materia della c.d. q valutazione automatica: art.1 co. 6 de! D. 5. 13.09.1991 n.299 conv. 1.363/91 isti ntiva dell'INVIM straordina ria oltra ت برایم dogli artt. 12 13.5.1900 154; T. 24.03.1993 n. 757 art.34 0.Ivo 31.10.1999 L. 346; Circ. 6.04.1988 .24/4002062 ex Dir. Gen. Tasso e 11.00. sugli affariţ Ris. Min. DIE. Centrale Catasto 7.32/5 dell'8.2.1995 ) ed il quarto motivo di ricorso (con qui deduce: "Ditetto di motivazione delia sentenza qui im- pugnata sul punto del rigeito della richiesta di valu- Lazione automatica dell'immobile") i quali posso c essere, del pari, esaminati congiuntamente la ricor rente larenta che i Giudici a quibus avrebbero omesso del tutto di Lenar conte e di motivare sulla richiesta A Sulia applicabilité, ג. 1.ה fattispecie, della c.α. "valutazione automatica" di cui all'art.1 comma de! 0.1 .299 del 1991; he, infine, con il quinto mol.ivo (con cui dedu- ce: "Violazione e taisa applicazione dell'art. 7 D. i.gs.
5.546 del 31.12.1992 ), la ricorrente Lamenta cne, per la valutazione dell'immobile, a fronte delle contesta- ziori formu ace dalla Società, i Cindici d'appello on abbiano esercitato il potere di disporre cnsulenza tecnica d'ufficio; che il ricorso meriza accoglimento, per quarto di ragione, poiché ia sentenza impugnata appare Condata su motivazione meramente apparente;
cho, infatti, per quanto attiene alla valutazione deg i immocili, la Commissione, per un vorco, Ia esclu- sivo riferimento alla validità formale dell'avviso di accertamento impugnato, a±±ermando, peraltro in Iodo astrallo, Sonza alcun riguardo ali avviso di accerta- mento de quo, la legittimità de. !a c.d. motivazione per relationem;
e, per l'a tro, ignora tolalmente le dedu- کو zioni difensive della Società ricorrente, che, criti- gando ia valutazione in concreto oporala dall'Ufficio tecnico erariala di Genova e recepita dall'Ufficio cel Registro Rapa _o, sosteneva che la maggior pretesa Calla vaiere da quest'ultimo non D a Borrelta da suffi - ciente provaj che Inoltre, per quanto attiene fattispecie, del criterio diail'applicabilità, vaiutazione automatica, prefiguzato dall'art.l Comma 8 del i. . .299 del 1991, i Siucici d'appello si limila- no in nodo sostanzialmente ingiustificato, ad afforma- re l'inefficacia, ai fini richiesti dalla Società, dci certificato catastale del 24 novemb e 1994 prodotto dalla stessa;
che, portanto, ia sentenza impugnala deve casere annullata e la relativa causa viata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Liguria, la quale, oltre ad eliminer i rlevati vizi di motiva- ziono, provvederà anche a regolare le spese della pro- sonte Fase del giudizio;
cae restano assorbiti tutli gli altri motivi profili di censura.
P.Q.M.
Accoglie i ricorso por quanto di ragione, cassa גי 7 sentenza impugnata o rinvia, anche per le tra sezione della Commissione tributaria la Liguria. Chei deciso in Roma, nella Camera di la Sezione Tributaria, il 1° cttoore 2002 1 rel. ed est. bliaitter IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio spese, ad al- regionale del- Consiglio del- T L occhiato DEPONA CANCELLERIA Oggi 26 MAR 2003 IL CANCELLERE C1 OI Ascanio