Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11954
CASS
Sentenza 8 agosto 2003

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Il sistema della legge n. 689/81 preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1 (Facendo applicazione di un tal principio in una fattispecie nella quale era stato reso destinatario di un'ordinanza ingiunzione per avvenuta violazione della disciplina degli orari di chiusura di un'azienda bar ceduta in affitto anche il soggetto mero titolare della licenza di esercizio (ma non gestore e neppure titolare dell'azienda ceduta), siccome parificato, in quanto tale (e cioè in quanto "proprietario" del documento amministrativo rappresentativo della licenza), alla figura del "proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione" contemplata dall'art. 6 della legge n. 689/81, la Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso proposto dall'ingiunto avverso la pronuncia del giudice di merito il quale aveva rigettato l'opposizione, ha posto in risalto come nella nozione di "proprietario della cosa che servì o fu destinata" fissata dall'art. 6 della legge n. 689/81, non possa farsi rientrare in via di interpretazione estensiva anche la figura del titolare della licenza il quale non risulti al tempo stesso ne' gestore ne' proprietario dell'esercizio commerciale).

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    FATTI DI CAUSA 1. Con delibera adottata il 19 settembre 2006 la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, all'esito dell'istruttoria compiuta, valutò negativamente il comportamento del Coordinamento Taxi Italiano, con riferimento alle astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere, in numerose città italiane, dagli addetti al servizio taxi nei giorni dal 30 giugno 2006 e successivi, nonché 13 luglio 2006 e seguenti, rilevando la violazione dell'art. 2-bis della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla l. n. 83 del 2000, tenuto conto dell'incidenza sul servizio pubblico essenziale con grave pregiudizio dei diritti degli …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11954
Data del deposito : 8 agosto 2003

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