Sentenza 8 agosto 2003
Massime • 1
Il sistema della legge n. 689/81 preserva il principio della natura personale della responsabilità, disciplinando rigorosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'"elemento soggettivo" della violazione (art. 3), delle "cause di esclusione della responsabilità" (art. 4), del "concorso di persone" (art. 5); e lo stesso profilo di deroga ad esso apportato attraverso l'istituto della "solidarietà" (art. 6) resta rigorosamente circoscritto e delimitato e la sua disciplina non tollera interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino il mancato rispetto del principio della "riserva di legge" fissato nell'art. 1 (Facendo applicazione di un tal principio in una fattispecie nella quale era stato reso destinatario di un'ordinanza ingiunzione per avvenuta violazione della disciplina degli orari di chiusura di un'azienda bar ceduta in affitto anche il soggetto mero titolare della licenza di esercizio (ma non gestore e neppure titolare dell'azienda ceduta), siccome parificato, in quanto tale (e cioè in quanto "proprietario" del documento amministrativo rappresentativo della licenza), alla figura del "proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione" contemplata dall'art. 6 della legge n. 689/81, la Suprema Corte, nell'accogliere il ricorso proposto dall'ingiunto avverso la pronuncia del giudice di merito il quale aveva rigettato l'opposizione, ha posto in risalto come nella nozione di "proprietario della cosa che servì o fu destinata" fissata dall'art. 6 della legge n. 689/81, non possa farsi rientrare in via di interpretazione estensiva anche la figura del titolare della licenza il quale non risulti al tempo stesso ne' gestore ne' proprietario dell'esercizio commerciale).
Commentari • 2
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FATTI DI CAUSA 1. Con delibera adottata il 19 settembre 2006 la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, all'esito dell'istruttoria compiuta, valutò negativamente il comportamento del Coordinamento Taxi Italiano, con riferimento alle astensioni collettive dalle prestazioni poste in essere, in numerose città italiane, dagli addetti al servizio taxi nei giorni dal 30 giugno 2006 e successivi, nonché 13 luglio 2006 e seguenti, rilevando la violazione dell'art. 2-bis della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla l. n. 83 del 2000, tenuto conto dell'incidenza sul servizio pubblico essenziale con grave pregiudizio dei diritti degli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2003, n. 11954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11954 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso l'avvocato ARTURO ALFIERI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO POLITA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IC ANCONA, ora Camera di Commercio, Industria, Artigianato e agricoltura Ancona elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2003 STATO, ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 134/00 del Tribunale di ANCONA, depositata il 30/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/03/2003 dal Consigliere Dott. Onofrio Fittipaldi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TR ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 2/9/99 il sig. AL PI proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 99000552 del 29/7/99, con la quale l'IC di Ancona gli aveva ingiunto di pagare, in qualità di obbligato solidale, la sanzione amministrativa pecuniaria di L. 1.000.000, oltre spese, per la violazione dell'art. 8 della l. n. 287/91, consistita nel mancato rispetto dell'orario di chiusura dell'esercizio "Bar Sala Giochi Felix" di Jesi, da parte del sig. DA DA EN Mohamed, gestore dello stesso;
sanzione accertata dai CC di Jesi il 18/11/98.
Lamentava l'opponente il difetto di legittimazione passiva, in quanto la Ditta Pico s.n.c. (della quale egli era semplice amministratore) aveva in precedenza affittato l'esercizio al sig. DA, il quale, siccome gestore dell'azienda, doveva considerarsi l'unico responsabile della violazione. Il Galli sottolineava inoltre come, anche a voler ritenere la responsabilità della proprietà del locale, l'ingiunzione avrebbe dovuto essere emessa nei confronti della Società.
Si costituiva la parte opposta, riportandosi al verbale di accertamento dei CC, i quali avevano provveduto ad identificare il responsabile solidale nel Galli, in quanto titolare della relativa licenza affissa nel locale.
Il Giudice del Tribunale di Ancona, con sentenza del 30/6/2000- 30/8/2000, rigettava l'opposizione sottolineando come risultasse in maniera certa che l'opponente fosse il titolare della licenza, e come in tale qualità egli - quindi - rispondesse ai sensi dell'art. 6 della l. n. 689/81, dovendosi interpretare sicuramente il concetto di "cosa" come ricomprendente anche beni consistenti in documenti amministrativi quali una licenza.
Ricorre per Cassazione il Galli sulla base di due motivi. Resiste l'IC
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il 1^ motivo il ricorrente, nel dedurre VIOLAZIONE DI LEGGE, lamenta come, ferma la natura sempre personale delle responsabilità penale ed amministrativa, il richiamato art. 6 della legge n. 689/81 dovrebbe ritenersi del tutto inconferente in materia, posto che tale norma contempla la solidarietà fra proprietario della cosa e l'autore della violazione, laddove la licenza amministrativa non poteva di certo considerarsi una "cosa".
Il motivo si rivela fondato e va quindi accolto.
Va premesso, intanto: a) come il sistema della legge n. 689/81 preservi esso stesso il principio della natura personale della responsabilità, affermatosi nel sistema del codice penale, disciplinando rigorosamente e minuziosamente i profili della "imputabilità" (art. 2), dell'elemento soggettivo della violazione (art. 3), dell'esclusione della responsabilità (art. 4), del concorso di persone (art. 5); b) nonché come lo stesso profilo di deroga apportato attraverso la previsione dell'istituto di derivazione più propriamente civilistico della "solidarietà" (art. 6) resti rigorosamente circoscritto, e naturalmente non tolleri interpretazioni che si discostino dal rispetto del principio della "riserva di legge" (art. 1) che rappresenta esso stesso il cardine del sistema di cui alla legge n. 689/81. Più in particolare il primo comma dell'art. 6 della legge n. 689/81 così delimita il fenomeno della solidarietà: "Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, se trattasi di un bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà".
Ne consegue - per venire più propriamente alla fattispecie oggetto del presente giudizio - che, risultando incontroverso che l'esercizio commerciale in relazione al quale è stata riscontrata la violazione dell'art. 8, comma primo della legge n. 287/91, fosse stato oggetto di affitto di azienda (e neppure da parte diretta del sig. AL TR) in favore del sig. DA DA, gestore - quindi - del medesimo, i concreti atti di gestione dell'esercizio (compresi quelli inerenti il rispetto degli orari di apertura e di chiusura) si rivelino, sul piano della responsabilità personale diretta, riconducibili, di per sè - attesa la piena autonomia del titolo rappresentato in sè dall'affitto di azienda - esclusivamente all'esercente sig. DA DA, e ciò tanto più tenuto conto della formulazione della disposizione di cui all'art. 8 cit. (ai sensi della quale il soggetto tenuto direttamente agli obblighi connessi all'orario di attività, è l'"esercente"). D'altronde - la situazione di titolarità di una licenza commerciale non può in alcun modo essere assimilata (come invece ritenuto nella impugnata sentenza) a quella del "proprietario della cosa" servita o destinata a commettere la violazione, delineata nell'art. 6 sopra richiamato, rappresentando essa licenza - oltretutto - un bene del tutto immateriale non oggetto o strumento diretto della commissione della violazione, tanto meno confondibile - di certo - con il supporto grafico nel quale essa risulti materialmente "consacrata". Ne discende che difettassero del tutto i presupposti per il configurarsi di quella "solidarietà" in ragione della quale il sig. AL TR è stato concretamente sottoposto a sanzione amministrativa, e che, conseguentemente la stessa ordinanza ingiunzione si riveli illegittima, il che comporta l'accoglimento dell'opposizione e lo stesso assorbimento concettuale del 2^ motivo il ricorrente deduce SA NE in ordine al fatto per cui la ordinanza ingiunzione andasse indirizzata semmai alla PI SNC, proprietaria del locale.
Non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., essere decisa nel merito con l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta. Dalla soccombenza discende la condanna dell'IC alla refusione delle spese del giudizio, in favore del ricorrente, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. Condanna la resistente alla refusione delle spese del giudizio che liquida, per questa fase, in euro 500,00 per onorari ed euro 100,00 per esborsi oltre accessori come per legge, nonché, per il giudizio di merito, in euro 500,00 per onorari ed euro 100,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 6 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 8 agosto 2003