Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2003, n. 3897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3897 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' ---- 0 38 97 /03 REPUB LICANT LIIN |- -- 1. IN NOME DIEL P --- LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto --- SEZIONE LAVORO Lavoro - Composta dagli 111.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo TREZZA R.G. N. 19308/0 | .. Consigliere- cron. 8935 Dott. Donato FIGURELLI Dott. Pietro CUOCO Consigliere Rep. " Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere Ud. 22/11/02 Dott. Maura LA TERZA Rel. Consigliere -- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA — VIA OSLAVIA 14. presso lo studio dell'avvocato — FRANCESCO MANCUSO, che lo rappresenta e difende -- unitamente all'avvocato PAOLO ANDREOTTI, giusta delega | in atti} ricorrente - contro !E.L.C. ELECTROCONSULT S.P.A., in persona del legale | pro tempore, elettivamente domiciliato i rappresentante 1. in ROMA VIA LUIGI LILIO 65, presso lo studio degli ----- avvocati DE BERARDINIS E MOZZI, rappresentato e difeso 2002 -- dall'avvocato PIETRO ZAMBRANO, giusta delega in atti;
4789 -1- controricorrente avversO la sentenza п. 9017/00 del Tribunale di 1- ― MILANO, depositata il 19/07/00 R.G.N. 684/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica | udienza del 22/11/02 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;
! udito l'Avvocato MANCUSO;
udito l'Avvocato ZAMBRANO;
| udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore --- Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per rigetto del ricorso. + -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2293/98 II Pretore del lavoro di Milano, revocato il decreto ingiuntivo emesso a favore del dirigente ing. GI AN ed a carico della società datrice di lavoro ELC Elettroconsult spa, aveva accertato un credito del AN di € 220.604.304 lorde, comprensivo di retribuzioni ed indennità di espatrio, spese di permanenza e alloggio, indennità sostitutiva del preavviso e relative competenze indirette, nonché dell'indennità supplementare determinata nella misura minima;
avendo poi accertato un credito della società di £ 107,440,319, aveva condannato quest'ultima a pagare la differenza tra i due importi. Con ricorso del 3 luglio 1999 al Tribunale di Milano l'ing. AN proponeva appello, chiedendo che, in parziale riforma di detta statuizione, fosse dichiarata la ingiustificatezza del licenziamento intimatogli dalla ELC Elettroconsult spa il 九 24 gennaio 1994, con condanna della società al pagamento dell'indennità supplementare nella misura massima di £ 174.164.133; lamentava infatti l'appellante che il primo Giudice non avesse tenuto conto della sua anzianità di 18 anni, avendo egli intrattenuto con la spa ELC un primo rapporto durato circa 15 anni, risoltosi per dimissioni nel 1990, cui era seguito un rapporto nominalmente di consulenza dal gennaio 1992 e poi l'assunzione come dirigente nel 1993; l'ing. AN reclamava, altresì, le retribuzioni comprensive dell'indennità di espatrio spettanti da agosto 1993 al gennaio 1994, pari a £ 47.792.000, rilevando che erroneamente il primo Giudice le avesse considerate già accreditate, nonché dollari 11.200 per rimborso spese di permanenza, villo e alloggio, ed infine £243.592.000 a titolo di rimborso spese per gli incarichi ricevuti, censurando la determinazione in via equitativa operata dal Pretore e producendo un centinaio di documenti, rappresentanti le pezze giustificative su cui non era stato possibile effettuare consulenza tecnica in primo grado per 1 impossibilità di corrispondere al CTU l'ingente somma richiesta a titolo di fondo spese. La società proponeva a sua volta appello incidentale, lamentando che il primo Giudice la avesse condannata al rimborso di spese che il dipendente non aveva documentato, assumendo che il suo credito ammontava non già a lire 107.440.319, ma alla maggiore somma di lire 146.842.463, ]] Tribunale, con sentenza del 19 luglio 2000, in parziale riforma della statuizione di primo grado, accertava che il debito del AN nei confronti della società ammontava a £ 146.842.463 e la confermava nel resto. Quanto alla misura del rimborso spese, il Tribunale rilevava che l'ing. AN non aveva seguito la procedura prevista nel contratto, non avendo inviato alla società le pezze giustificative e non avendo consentito in giudizio, adducendo l'impossibilità di versare il fondo spese, di verificare tramite CTU l'ingente materiale prodotto che era di difficile lettura, senza che fosse stato peraltro allegato nel ricorso introduttivo un prospetto chiaro ed intelligibile delle voci da riscontrare. Non avendo questi assolto all'onere probatorio di dimostrare la misura del rimborso spese, il suo debito nei confronti della società doveva essere determinato in £ 146.842.463. Quanto alla misura dell'indennità supplementare, il Tribunale escludeva che si potesse tenere conto dell'anzianità di servizio di 18 anni, come preteso dal AN, sul rilievo che poteva essere considerato solo l'ultimo rapporto, senza unificarlo con quello svoltosi in precedenza, stante il periodo di interruzione, in cui vi era stato un rapporto di natura autonoma (né la sua natura subordinata era stata mai rivendicata), anche perché l'art. 26 del CCNL, che pure fa riferimento alle altre qualifiche del dirigente, non può che riguardare il rapporto in atto, non già periodi di lavoro precedenti, già risolti, per i quali si dovrebbero peraltro conteggiare le spettanze dipendenti dall'anzianità; pertanto, concludeva il Tribunale, stante la esigua anzianità di servizio, era equa la liquidazione dell'indennità supplementare operata dal giudice di primo grado. In relazione poi alle spettanze del dirigente riconosciute dalla società, N compreso il concorso nelle spese di permanenza e spese alloggio, esse risultavano pagate dalla società tramite la banca estera e la documentazione prodotta comprovava l'esistenza dei versamenti, mentre il AN non aveva negato di avere ricevuto detti importi, ma sostanzialmente si era limitato a contestare la procedura all'uopo seguita, che era invece quella concordata tra le parti ed utilizzata nel corso del rapporto. Avverso delta sentenza l'ing. AN propone ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria. Resiste la società con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si denunzia, in punto indennità supplementare, la violazione delle norme di interpretazione del contratto (artt. 1363 e seg. Cod. civ.) in relazione all'art. 19, alinea 22 e 26,del CCNL per i dirigenti di aziende industriali, nonché errore di diritto c difetto di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto equa la liquidazione dell'indennità determinata dal Pretore nella misura di sedici mensilità, in considerazione della breve anzianità di servizio, avendo negato ogni rilevanza al pregresso rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 1974 al 1990 ed al rapporto di consulenza dal 1992 al 1993. Poiché il CCNL disponeva la liquidazione dell'indennità tra un minimo pari al corrispettivo del preavviso maggiorato di due mensilità ed un massimo di فركيه 22 mensilità, egli avrebbe diritto al massimo, essendo il licenziamento assolutamente immotivato e stante la notevole anzianità di 18 anni, giacché il CCNL disponeva che, a tutti gli effetti del presente contratto, l'anzianità si computa comprendendo tutti i periodi di servizio prestati alle dipendenze dell'azienda anche con altre qualifiche;
detta disposizione si dovrebbe interpretare nel senso che, per il computo dell'anzianità, non è necessario che tutti i periodi siano afferenti ad un unico rapporto senza soluzione di continuità. 3 Il motivo va rigettato, giacché con esso non si precisa neppure quale dei canoni ermeneutici sarebbero stati violati nell'interpretazione del contratto collettivo, mentre, com'è noto, deve essere precisato, nel ricorso in sede di legittimità, in qual modo il ragionamento del giudice di merito abbia deviato da essi, non essendo ammissibile un generico richiamo ai criteri astrattamente intesi e neppure una critica della ricostruzione della volontà dei contraenti non riferibile a tale violazione (cfr. tra le tante Cass. 18 marzo 1997 n. 2354), di talché è inammissibile la censura, con cui ci si limita a prospettare un risultato کالا خالد interpretativo diverso da quello accolto dalla sentenza impugnata che & frutto di un convincimento meramente soggettivo. Con il secondo motivo, in relazione al rimborso spese alloggio e permanenza all'estero, si denunzia la violazione delle disposizioni sull'onere della prova (art. 2697 e seg. cod. civ.), errore di diritto e difetto di motivazione, per avere il Tribunale ritenuto che dette spese erano state pagate dalla società tramite le banche, come emergerebbe dalla documentazione da questa depositata. Sostiene di contro il ricorrente che dalla documentazione emergerebbe solo la prova che la società aveva dato mandato al Credito Italiano di accreditare delle somme a suo favore in America e che detta banca avrebbe, a sua volta, dato corso all'operazione, confermando l'incarico di accredito alla City Bank di Washington D.C., ma che non vi sarebbe poi alcun documento comprovante l'accettazione dell'incarico da parte di quest'ultima banca, né l'accredito sul conto corrente di esso ricorrente. Solo all'esito di detta prova, in realtà mancante, si potrebbe operare il raffronto tra le somme pagate e quelle dovute, inoltre i conti non tornerebbero, con conseguente suo diritto alle somme di cui al decreto ingiuntivo. Neppure questa doglianza può essere accolta. In primo luogo l'ultima affermazione per cui “i conti non tornano” è del tutto apodittica ed immotivata, non traducendosi in una specifica censura all'operato del Tribunale. Quanto alla restante parte del motivo, va rilevato che i Giudici di merito hanno ravvisato la prova del pagamento, non solo attraverso il richiamo alla documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione dei versamenti, ma anche sull'ulteriore rilievo che il dirigente non aveva negato di avere ricevuto il relativo importo, ma aveva sostanzialmente contestato la procedura utilizzata dalla società. Questa affermazione del Tribunale, che vale da sola a sorreggere la statuizione, non è stata contestata con il presente ricorso, onde si appalesano sostanzialmente irrilevanti le doglianze contenute nel motivo volte ad inficiare le argomentazioni del Tribunale sulla prova del pagamento. Con il terzo motivo, in punto rimborso spese, si deduce errore di diritto e difetto di motivazione, per avere il Tribunale escluso essere stata da lui fornita la prova delle somme da rimborsare, giacché il mancato invio, negli ultimi mesi del rapporto, dei rendiconti delle spese effettuate e delle pezze giustificative non potrebbe inficiare il suo diritto, anche perché il mancato rendiconto mensile era stato spiegato con l'esistenza di altri pressanti impegni professionali. Peraltro, vi sarebbero in atti sia i rendiconti, sia le pezze giustificative, sia in fotocopia, sia in originale, chc, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbero di difficile comprensione, trattandosi di biglietti aerei, conti d'albergo, bollette varie, conti taxi, ecc.; si tratterebbe di un centinaio di documenti che non abbisognavano dell'opera di un consulente per essere esaminati e interpretati. Peraltro egli avrebbe sempre seguito la medesima procedura e nel passato le relative spese gli erano state rimborsate. La sentenza non avrebbe poi considerato che il fondo spese richiesto dal CTU era eccessivo rispetto al lavoro da svolgere e che lui era stato impossibilīto a corrisponderlo, perché la società non gli aveva neppure pagato gli stipendi degli ultimi cinque mesi;
in ogni caso la sentenza avrebbe errato nell'affermare che la prova non era stata da lui fornita, perché la documentazione era stata versata in atti e quindi il Tribunale poteva disporne. Sarebbe infine immotivata l'affermazione della sentenza per cui il suo debito nei confronti della società ammonterebbe a £ 146.842.000. Il motivo è solo in parte fondato. Invero la prima parte della doglianza appare inammissibile, giacché il Tribunale ha dato atto che erano state prodotte in giudizio le fotocopie dei giustificativi di spesa, ma ha poi affermato trattarsi di una ingente e disordinata mole di documenti contenenti anche delle duplicazioni, e quindi di difficile lettura come lo stesso consulente nominato in primo grado aveva avuto modo di rilevare. Si tratta invero di un giudizio di fatto congruamente espresso dal Tribunale, corroborato dal rilievo per cui mancava agli atti perfino un prospetto analitico, sulla impossibilità di porre a fondamento della domanda di rimborso spese detta. documentazione, che non può essere censurata in questa sede, se non chiedendo alla Corte di esprimere un nuovo giudizio sulla verificabilità della documentazione medesima, che non può certo essere svolto in questa sede. Appare quindi irrilevante il fatto che le pezze giustificative siano state depositate, dal momento che la parte che ne era onerata non ha consentito nei gradi di merito di riscontrarle congruamente e di porle a fondamento della pretesa. E' invece fondata l'ultima parte del motivo, che si appunta sul riconoscimento operato dal Tribunale di un credito della società per lire 146.842.463, come dedotto con l'appello incidentale, in luogo di quello inferiore di lire 107.440.319 determinato dal primo Giudice. Stante il tenore della motivazione, il maggior credito della società dovrebbe derivare dal minore credito per rimborso spese accertato in appello, ma poiché non è stato in alcun modo evidenziato il percorso logico seguito dai Giudici di merito per la determinazione della suddetta somma di lire 146,842.463, la sentenza sul punto va cassata, con rinvio ad altro Giudice, che si designa nella Corte d'appello di Brescia, la quale provvederà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
6 La Corte rigetta i primi due motivi di ricorso ed accoglie il terzo per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Brescia. Così deciso in Roma il 22 novembre 2002. IL PRESIDENTE II CONSIGLIERE ESTENSORE Viceuso Tressa moms to m CANCELLIERE ny Depositate in Cancellerle MAR. 2003, AL CANCELLISHEloggi