Sentenza 14 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2003, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2003 |
Testo completo
Адам ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM00 040 5 / 03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONTROVERSIA SEZIONE TERZA CIVILE AGRARIA ATTO DI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RINUNCIA Presidente R.G.N. 13886/00Dott. Gaetano NICASTRO Rel. Consigliere Dott. Ernesto LUPO 16502/00 742 Consigliere Dott. Michele LO PIANO Cron. P. 141 Consigliere Rep Dott. Antonio SEGRETO - Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 23/10/02 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG OR ved. LA, elettivamente domiciliata PALESTRINA 6, presso lo in ROMA VIA PIERLUIGI DA CONTALDI, che lo difende studio dell'avvocato MARIO RICCARDO RAVIGNANI, giusta unitamente all'avvocato delega in atti%;B ricorrente
contro
GI MARIO, IN AN;
- intimati e sul 2° ricorso n° 16502/00 proposto da: IN BENEDETTA, nella sua qualità di erede del2002 2001 dott. DA AR, GI MARIO, nella sua -1- - qualità di erede della sig.:.ra IR AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE MAZZINI 114 B, presso lo studio dell'avvocato GAETANO SCALISE, che li difende unitamente agli avvocati G GIORGIO CASAROTTO, ANTONIO TONETTI, PIETRO ROMANO ORLANDO, il primo con procura speciale, gli ultimi giusta delega in atti;
- ricorrente nonchè
contro
AG OR;
- intimato avverso la sentenza n. 19/99 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione specializzata agraria, emessa il 17/3/1999, depositata il 07/07/99; RG. 12/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/02 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
udito 1'Avvocato GAETANO SCALISE (con procura speciale); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per | l'estinzione dei giudizi per rinuncia, in subordine .. rigetto del ricorso incidentale. -2- 3 Svolgimento del processo. Con ricorso alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Verona del 24 febbraio 1995 OR AG propose
contro
IR AR domanda di rilascio del fondo rustico "Boccare" per la scadenza del contratto di affitto. La AR chiese il rigetto della domanda e spiegò domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'esecuzione di precedente condanna di rilascio, pronunziata dalla Corte di appello e successivamente cassata dalla Suprema Corte. Il Tribunale adito accolse ambedue le domande. Avverso la sentenza proposero appello DA AR e IO MA quali eredi di IR AR. OR AG propose appello incidentale. La Corte di 1 appello di Venezia - Sezione specializzata agraria, con la sentenza n.19/99 depositata il 7 luglio 1999, accolse in parte l'appello del AR, aumentando l'entità del risarcimento dovutogli, mentre respinse integralmente la domanda del MA, per il difetto della qualità di erede della defunta IR AR. OR AG ha proposto ricorso per cassazione, a cui hanno resistito con controricorso e ricorso incidentale NE AR, quale erede di DA AR, e IO MA che ha censurato il diniego della sua qualità di erede di IR AR. Motivi della decisione. 1.- Il ricorso principale ed il ricorso incidentale vanno riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza. 3 ي ا 2.- Con atto del 21 novembre 2000 i difensori della ricorrente principale OR AG ved. LA hanno dichiarato di rinunziare al ricorso principale e "di accettare la rinuncia della controparte al ricorso incidentale". I difensori sono muniti del mandato speciale a rinunziare previsto dall'art.390, secondo comma, c.p.c., che è contenuto nella procura a proporre il ricorso per cassazione rilasciata in calce al ricorso principale, procura che, comprendendo espressamente la facoltà "di transigere, rinunciare agli atti, accettare rinunce", legittima il difensore anche a rinunziare al ricorso proposto (v., in tal senso, Cass., ord. 8 aprile 1997 n.279; 21 maggio 1997 n.452; 22 maggio 1997 n.457-460).
3. Nel citato atto del 21 novembre 2000 vi è anche la dichiarazione dell'avv. Giorgio Casarotto di rinunziare al ricorso 18 incidentale e di accettare la rinuncia della controparte al ricorso principale per conto di NE AR e di IO MA. Ma tale dichiarazione del solo difensore dei ricorrenti incidentali non è valida perché la procura da questi conferita a margine del controricorso e ricorso incidentale non comprende il potere di rinunziare al ricorso, onde manca il mandato speciale al difensore richiesto dal citato art.390, secondo comma, come è già stato rilevato da questa Corte con ordinanze del 4 giugno 2001 e 18 febbraio 2002, a seguito delle quali la causa è stata rimessa dalla camera di consiglio all'udienza pubblica. Il 17 ottobre 2002 è stato depositato, per la ricorrente incidentale NE AR, atto di costituzione di nuovo difensore (avv. Gaetano Scalise) con contestuale atto di rinunzia al ricorso incidentale e di 5 accettazione della rinunzia al ricorso principale, sottoscritto dal difensore e dalla parte di persona. Nei rapporti tra la ricorrente principale AG e la ricorrente incidentale NE AR il giudizio si è, pertanto, estinto a seguito di regolari rinunzie ai due ricorsi, accettate dalla controparte. 4.- L'atto di rinunzia depositato il 17 ottobre 2002 non proviene anche dal ricorrente incidentale IO MA, che, con il secondo motivo, ha contestato il diniego della sua qualità di erede di IR AR, incidentalmente ritenuto dalla sentenza impugnata che ha perciò rigettato کر la sua domanda di risarcimento del danno proposta sulla base di detta qualità. L'estinzione del giudizio, pertanto, non può riferirsi anche al ricorso incidentale proposto dal MA. Va, però, rilevato che, unitamente all'atto di rinunzia della AR, è stato depositato atto di transazione intervenuto tra la AG e gli eredi di AR, a cui è intervenuto anche IO MA. Con tale atto le parti hanno convenuto di "eliminare ogni forma di contenzioso pendente o potenziale direttamente o indirettamente collegati al fondo Boccare", soggiungendo che "gli eredi AR (e per quanto occorra IO MA) rinunciano a chiedere i danni liquidati" dalla sentenza della Corte di appello qui impugnata. Per effetto di tale atto di transazione, sottoscritto anche dal MA, deve ritenersi cessata la materia del contendere relativa alla pretesa del MA medesimo al risarcimento del danno, fatta valere con il ricorso incidentale da lui proposto contro la AG. Poiché l'interesse del detto ricorrente alla pronunzia sul suo ricorso incidentale è 5 venuto meno, tale ricorso va dichiarato inammissibile (v., in tal senso, Sez. un. 18 maggio 2000 n.368). 5.- Non occorre pronunziare sulle spese del giudizio di cassazione nei rapporti tra la AG e la IN, essendo state accettate le rispettive rinunzie (art.391, ultimo comma, c.p.c.). Per quanto attiene alle stesse spese nei rapporti tra la AG ed il MA, sussistono giusti motivi per disporne la compensazione tra le dette parti.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara estinto il giudizio sul ricorso principale di OR AG e sul ricorso incidentale di NE IN;
dichiara inammissibile per cessata materia del contendere il ricorso incidentale proposto da IO MA. Compensa le spese del giudizio di cassazione tra AG e MA. Nulla per le stesse spese tra AG e IN. Così deciso a Roma il 23 ottobre 2002. Il Presidente Il Relatore-Estensore Роли о бна Emato impo IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Jogei 14.1.03 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Matia Aiello 9