Sentenza 3 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/07/2001, n. 8967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8967 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
E A N L O L I E Z D A " R 9 7 T 1 . S 3 I T . R G E N A ' R L 7 L 6 A REPUBBLICA ITALIANA 9 E D 1 D - 5 E I - LA CORTE SUPREMA8 967 0 18 9-6-7-k T S 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N N E E E G S S E G I " E A L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.5737/99 Dott. Corrado CARNEVALE Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Consigliere Cron. 20498 Dott. Mario ADAMO Rep. Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Ud. 26/03/01 Dott. Luigi MACIOCE Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: la SENTENZA sul ricorso proposto da: SS LA, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia 80, presso l'avv. Michele De Novellis, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso unitamente all'avv. Franco Belli di Rimini
- ricorrente -
contro
PREFETTO della Provincia di FORLI'
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Rimini n. 68 del 22.1.1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.03.01 dal Relatore Cons. Luigi Macioce.Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi che, ha concluso per l'accoglimento del 2° motivo, assorbito il 1°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 878 2001 Con ricorso 28.3.95 OR LA proponeva opposizione avverso l'ordinanza 300/95 con la quale il Prefetto di Forlì aveva disposto la sospensione della sua patente di guida per mesi due ai sensi dell'art. 223 comma 2° del CdS;
il OR sosteneva l'insussistenza di ipotesi di reato a suo carico, della quale difettava anche la condizione di procedibilità, e la mancanza di un atto amministrativo che ne costituisse legittimo presupposto. L'adito Pretore, costituitosi l'opposto Prefetto per il tramite di un funzionario delegato, con sentenza 22.1.99, il cui dispositivo era ritualmente letto all'udienza dell'11.11.98, rigettava il ricorso. Per la cassazione di tale sentenza il OR ha proposto ricorso con atto, a notificato al Prefetto di Forlì il 12.3.99, articolato su due motivi. L'intimato non si è costituito né ha espletato attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere indubitabilmente accolto, fondata essendo la censura articolata nel secondo motivo che, deducendo profili di nullità formale della sentenza impugnata, deve essere esaminato pregiudizialmente: e dal suo accoglimento discende, all'evidenza, l'assorbimento delle censure contenute nel primo mezzo (la cui cognizione resta interamente rimessa al Giudice del rinvio). Orbene, come esattamente denunziato dal ricorrente, il provvedimento impugnato (costruito in modo tanto anomalo quanto, presumibilmente, necessitato dalla esigenza di assicurare la pubblicazione del provvedimento definitivo del giudizio) difetta in modo totale della parte motiva, essendo costituito dalla intestazione della pronunzia,comprensiva della trascrizione delle conclusioni rassegnate l'11.11.98, e dalla copia del 2 dispositivo dal Pretore letto in tale data. Ed è indiscutibile che la sentenza sia totalmente nulla le volte in cui in essa difetti, ed addirittura sotto il profilo grafico, la motivazione (Cass. 2497/01- 3099/00-319/99 - 3101/98 - 11975/97). Tale essendo la condizione della sentenza impugnata - che di tal atto processuale ha solo la veste pubblica - non può farsi altro che procedere alla sua cassazione, con rinvio, per nuova decisione della opposizione, al Tribunale di Rimini (essendo cessato l'Ufficio del Pretore e non essendo applicabile al processo già iniziato la sopravvenuta competenza del Giudice di Pace: S.U. 562/00). Competerà al Giudice del rinvio anche di regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia - anche per le spese - al Tribunale di Rimini. Così deciso in Roma il 26 marzo 2001 Сопол вашени il Presidente II/Cons.est. Ини CANCELLERIA 01 0 2 _ IN IL CANCELLER Suors SITATA Maria Di Nuzz OLPO A L L CANCELLIERE E ggi, E N D IO O 9 Z " . A 7 T 1 R R 3 T 'A IS . A L N G L D E 7 E 6 E R D 9 T I -1 N S E -5 N S 3 E E S " E I G A G E L 3