Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2013, n. 30344
CASS
Sentenza 14 giugno 2013

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Massime1

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3,13 e 111della Costituzione, nella parte in cui non prevede la perdita di efficacia della misura coercitiva nel caso in cui, dopo la decisione di annullamento da parte della Cassazione, il Tribunale del riesame in sede di rinvio non decida nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

Commentario1

  • 1Alle Sezioni Unite la questione sull’operatività nel giudizio di
    Elisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2013, n. 30344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30344
Data del deposito : 14 giugno 2013

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