Sentenza 14 giugno 2013
Massime • 1
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3,13 e 111della Costituzione, nella parte in cui non prevede la perdita di efficacia della misura coercitiva nel caso in cui, dopo la decisione di annullamento da parte della Cassazione, il Tribunale del riesame in sede di rinvio non decida nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni Unite la questione sull’operatività nel giudizio diElisa Grisonich · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/06/2013, n. 30344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30344 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 14/06/2013
Dott. BONITO Francesco M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 2236
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 9975/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KI RA OH AL UM N. IL 06/05/1965;
LI QU SLIM N. IL 28/11/1965;
MU OH N. IL 20/11/1957;
avverso l'ordinanza n. 67/2013 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 11/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONI MONICA;
sentite le conclusioni del PG Dott. D'AMBROSIO Vito, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Decidendo su rinvio dalla Corte di Cassazione, la quale con sentenza del 9 novembre 2012 n. 48694 aveva annullato l'ordinanza del 5 giugno 2012 del Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art.309 c.p.p., lo stesso Tribunale confermava nuovamente il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere emesso dal G.I.P. dello stesso Tribunale in data 4 maggio 2012 nei confronti di RR ZH OH LY JU, AL EE AL e MU OH perché gravemente indiziati di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata all'importazione ed al traffico di stupefacenti, aggravata dalla transnazionalità dell'organizzazione, e di numerosi singoli episodi di acquisto, trasporto, detenzione di quantitativi di cocaina ed eroina.
1.1 Il Tribunale fondava la propria decisione su quanto emerso a seguito dell'attività di intercettazione telefonica e degli arresti in flagranza di alcuni corrieri con contestuale sequestro della droga trasportata, riteneva gli indagati partecipi - e la RR anche organizzatrice - di un sodalizio dedito al traffico internazionale di stupefacenti e concorrenti nei singoli fatti di importazione e cessione degli stessi loro rispettivamente ascritti, nonché considerava sussistenti per tutti e tre i medesimi indagati le esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. b) e c).
2. Avverso l'ordinanza ricorrono tutti gli indagati a mezzo dell'unico difensore, il quale deduce i seguenti motivi:
- violazione di norme previste a pena di nullità, decadenza o inutilizzabilità per non essere intervenuta la decisione del Tribunale in sede di rinvio entro il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309 c.p.p., comma 10, dal ricevimento degli atti dalla Corte di Cassazione: le esigenze di speditezza nella trattazione e definizione del procedimento, che presiedono alla disciplina del riesame, sono ancor più valide in caso di giudizio di rinvio nel quale il pregiudizio per la libertà dell'indagato è ancora maggiore per fatto imputabile all'autorità giudiziaria, dovendo sommarsi il periodo di tempo già trascorso con quello ulteriore necessario per la decisione.
La norma dell'art. 309 c.p.p., comma 10, se non interpretata come valevole anche nel giudizio di rinvio si porrebbe in contrasto col principio di eguaglianza, di inviolabilità della libertà personale e di ragionevole durata del processo, sicché dovrebbe sollevarsi in via incidentale la questione di legittimità costituzionale della stessa disposizione.
- Quanto al merito del procedimento, le valutazioni del Tribunale in ordine al requisito della gravità indiziaria per la posizione del MU, a carico del quale, oltre alle circostanze già in precedenza evidenziate, militava il fatto che, tratto lo stesso in arresto, della sua difesa legale e del reperimento di un'abitazione ove poter ottenere gli arresti domiciliari si era occupata la RR perché interessata in prima persona alla sua assistenza, che coinvolgeva gli interessi dell'intera organizzazione da lei diretta, erano illogiche e non tenevano conto rapporto di convivenza tra di essi, che consentiva di leggere in chiave lecita i contatti l'interessamento, elemento già rilevato dalla Corte di Cassazione ed ignorato dal Tribunale. Inoltre, il MU non aveva intrattenuto rapporti con altri associati, non aveva conosciuto il capo dell'organizzazione, incontrato soltanto casualmente a Napoli, ove egli si era recato per trascorrere del tempo con la propria amante, LI YA PH UG, aveva informato dei rischi corsi dallo spacciatore AR OH, non indagato nel procedimento, mentre i riferimenti al MU durante conversazioni intercettate tra la RR e la sorella AL EE non si comprendeva a cosa ed a chi fossero riferite la menzione, fatta dalla RR al UM, dello zio di un ragazzo che stava prima a Regina Coeli, non poteva riguardare la persona del MU, il quale nel mese di marzo era ancora detenuto in quell'istituto penitenziario e sarebbero stato trasferito a Benevento soltanto il mese successivo alla conversazione, per cui la condotta per la quale egli era stato tratto in arresto era occasionale e non significativa della sua intraneità nel sodalizio.
- In ordine alla sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga il Tribunale aveva reso una motivazione illogica per avere considerato soltanto in astratto la possibilità di allontanamento dal paese in virtù di contatti con l'estero, intrattenuti dagli indagati perché stranieri, senza considerare che il MU era detenuto ininterrottamente dal 2008 e quindi eventuali complicità con soggetti all'estero erano ormai venute meno, che l'attività dell'associazione era cessata a dicembre 2008, che la RR e la AL EE erano radicate nel paese, ove erano stabilmente presenti da moltissimi anni, avevano un'abitazione e dei figli nati e cresciuti in Italia, la RR anche un'attività commerciale ed il ruolo di rappresentante in Italia della comunità della Tanzania. - Con riferimento all'altra esigenza cautelare del pericolo di recidivazione specifica, giustificata in base alla professionalità ed alla natura dell'associazione configurata ed ai precedenti penali della RR e del MU, non era stata considerata la risalenza nel tempo dell'attività criminosa, ormai conclusa da anni, e, rispetto ai precedenti del MU, detenuto dal 2008, l'unicità del precedente della RR, la quale aveva espiato la pena in regime di detenzione domiciliare senza fossero emerse violazioni, sicché nei suoi riguardi la misura domiciliare doveva ritenersi adeguata al caso, mentre l'AL EE era del tutto incensurata e priva di carichi pendenti, coinvolta nelle vicende criminose in virtù dei legami col capo dell'organizzazione UM SS UM, ormai troncati da anni, tant'è che dall'arresto dell'uomo ella era sparita dalle indagini e che in sede di perquisizione presso la sua abitazione non era stato rinvenuto alcunché di illecito, mentre i sistemi di comunicazione in dialetto ed i contatti all'estero erano legati alla loro condizione di stranieri e non ad una volontà elusiva delle indagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. Con riferimento alla questione di natura processuale sollevata col primo motivo di ricorso, va rilevato come il Tribunale abbia già esaminato e disatteso il rilievo difensivo sulla scorta del corretto dato interpretativo, secondo il quale la disposizione di cui all'art.309 c.p.p., comma 10, non è applicabile al giudizio di rinvio, che resta sottoposto alla più generale disciplina di cui all'art. 127 c.p.p., per tutti i giudizi da celebrare in camera di consiglio,
senza che i termini per l'intervento della decisione dopo l'annullamento da parte della Corte di Cassazione siano di natura perentoria, in ragione del fatto che, mentre nel procedimento di riesame sussiste l'urgenza di provvedere per verificare se il titolo privativo della libertà personale sia stato correttamente reso nella sussistenza dei presupposti di legge, nel giudizio di rinvio tale urgenza non si pone dal momento che già due provvedimenti sono intervenuti, ancorché uno sia stato annullato, ma la natura della pronuncia resa nella fase di legittimità - annullamento con rinvio-, indica chiaramente come non si versasse in ipotesi di radicale insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura, ipotesi per la quale, invece, avrebbe dovuto intervenire la decisione di annullamento senza rinvio, conclusiva in via definitiva del corso del procedimento.
1.1 In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità con orientamento cui si aderisce, a partire da S.U. n. 5 del 17/4/1996, D'Avino, rv. 204464, nonché Cass. sez. 6^, n. 22310 del 29/5/2006, Spagnulo, rv. 234736, sez. 6^, n. 35651 del 16/6/2003, Bici, rv. 226513, sez. 5, n. 5473 del 2/12/1997, Occhionero, rv. 211043, sez. 5 n. 5652 del 23/11/1999, Cordi, rv. 215788.
1.2 Non si ritiene nemmeno fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata col ricorso;
la diversa disciplina stabilita per la fase del riesame rispetto a quella del giudizio di rinvio cautelare non crea indebita disparità di trattamento tra indagati perché trova giustificazione nei diversi presupposti che danno luogo alla fase processuale: nel primo caso, imposta la misura coercitiva con l'ordinanza genetica, deve intervenire tempestivamente la decisione dell'autorità preposta al controllo ed alla verifica sulla legittimità del provvedimento e l'importanza di un tempestivo pronunciamento, sollecitato dalla proposizione dell'istanza di riesame, trova dimostrazione, non soltanto con l'imposizione di termini perentori per la decisione, ma anche nella natura totalmente devolutiva del gravame che attribuisce al Tribunale il potere di assumere una determinazione anche a prescindere dalle doglianze difensive e di annullare, modificare, revocare o confermare l'ordinanza genetica anche per motivi diversi da quelli ritenuti dal primo Giudice. Per contro, nel giudizio di rinvio vi è già stato un primo vaglio del Tribunale e quello del giudice di legittimità senza che sia ancora emersa l'illegittimità del provvedimento impositivo della misura, sicché l'urgenza di intervenire è meno pressante. Inoltre, l'inapplicabilità dei termini di cui all'art. 309 c.p.p., commi 5 e 9, alla fase del rinvio dopo la sentenza della Corte di
Cassazione non priva comunque il procedimento della sottoposizione a disposizioni che sanciscono scansioni temporali per la sua definizione, dal momento che restano validi la previsione dell'art.127 c.p.p., comma 1, secondo la quale l'effettuazione della notificazione dell'avviso dell'udienza di rinvio al difensore deve avvenire nel termine di almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza ed il termine di cinque giorni per il deposito del provvedimento stabilito dall'art. 128 c.p.p.. 2. Quanto agli altri motivi proposti, attinenti ai presupposti delle misure coercitive, applicate ai tre ricorrenti, in ragione della pronuncia della Corte di Cassazione sez. 5^ n. 48694 del 9/11/2012, la cognizione del Tribunale è stata limitata ai punti per i quali è stato stabilito l'annullamento con rinvio della precedente ordinanza, riguardanti soltanto la posizione del MU e le esigenze cautelari per le altre due indagate. Deve quindi ritenersi già valutata con esiti non più discutibili la sussistenza del requisito della gravità indiziaria della partecipazione delle stesse all'associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti ed ai reati-fine loro contestati.
2.1 Il Tribunale, avendo ben presente tali limiti, ha evidenziato a carico del MU sotto il profilo indiziario:
- la commissione del reato-fine di cui al capo 8), di trasporto da Roma a Napoli e consegna da parte dello stesso del quantitativo di 95 grammi di cocaina, ricevuto previamente dalla RR, di cui era fido collaboratore e convivente, al coindagato UM;
- la conversazione tra la RR e tale George del 4/2/2008, nel corso della quale la donna aveva contestato il comportamento scorretto, sleale e rischioso tenuto da AR OH AR, il quale era stato visto dal MU scambiare droga con un cliente in una zona pericolosa, condotta che avrebbe potuto portare dei guai;
da tale dialogo ha desunto che il MU avesse svolto il ruolo di supervisore e di accompagnatore degli spacciatori addetti allo smercio al dettaglio della sostanza e per tale motivo avesse potuto accorgersi dei comportamenti tenuti da AR, il quale aveva anche tentato di nascondere all'organizzazione una parte dei proventi, suscitando la reazione irata e preoccupata della RR;
-le conversazioni successive all'arresto in flagranza del MU, avvenuto il 16/2/2008 perché trovato in possesso di 12 grammi di cocaina, indicavano che la RR aveva informato l'altro dirigente del sodalizio UM dell'arresto di NyamNyam, nome in gergo del MU, e della necessità di parlare con l'avvocato, che aveva già fatto uscire altro loro complice, quindi aveva commentato "questa è un'altra sfortuna" per indicare un evento pregiudizievole, non tanto a livello personale, quanto per l'organizzazione;
-la conversazione del 2 marzo 2008, nella quale lo AR aveva informato il UM della visita della RR per "fare qualcosa per quel collega",andava riferita al viaggio della RR da Roma a Napoli per reperire un alloggio ove far ottenere al MU gli arresti domiciliari, cosa di cui ella aveva parlato il giorno prima con tale Mtei, che al momento si era trovata in Grecia;
sottolineava il Tribunale che lo AR aveva indicato il MU come collega perché entrambi coinvolti nell'attività di spaccio;
-la conversazione del 20 marzo 2008, nella quale la RR, parlando con il UM, faceva riferimento allo zio di "questo ragazzo che cercavamo", trovatosi "dove stava prima NyamNyam", per alludere al luogo di detenzione del MU, ossia al carcere di Regina Coeli, noto anche al complice senza necessità di ulteriori illustrazioni, ove era stato ristretto corriere Mtumwa Lukongo, delle spese per la cui assistenza legale la stessa si stava interessando, informandone il UM;
-il dialogo del 20 maggio 2008 intercorso tra la RR e la AL EE, nel corso del quale le due donne si erano accordate esplicitamente per proseguire i traffici di droga, importata dalla Turchia da tale Ubatani, anche dopo l'avvenuto arresto del UM e ad un certo punto la RR aveva accennato al fatto che una persona cattiva degli Zaramo, tribù originaria del suo paese, era stato portato da KulaKula, altro soprannome del MU, per "essere aiutato..negli affari", quindi per cooperare nell'attività di spaccio di droga sulla piazza romana;
-la conversazione del 26 giugno 2008, durante la quale la RR si era lamentata con l'AL EE del fatto che altro associato che si era staccato dal gruppo, AL MU LY, alias SI, si fosse rifiutato di corrisponderle la parte dei guadagni prodotti dallo spaccio, compresi quelli della sostanza stupefacente assegnata al MU prima di essere arrestato.
2.2 Ne ha dedotto l'acquisizione di un complesso di elementi indicativi dell'appartenenza del MU al sodalizio criminoso, per conto del quale aveva svolto il ruolo di spacciatore e di controllore di altri "pushers", aveva informato la RR dei comportamenti tenuto da costoro, aveva reclutato altri soggetti da destinare alla stessa attività, aveva interloquito con una pluralità di appartenenti alla stessa associazione e quindi, quando era stato tratto in arresto, aveva ricevuto l'assistenza dell'organizzazione.
2.3 A fronte di questa lettura degli atti il ricorso ne propone altra alternativa, non in grado di dimostrare l'illogicità del provvedimento, perché incentrata su una disamina riduttiva ed atomistica degli elementi indiziari, che pretende di ricondurre al legame sentimentale con la RR e con altra coindagata per spiegare la solidarietà dalla prima mostrata dopo il suo arresto ed il viaggio a Napoli. In realtà, in quest'ultima occasione si era verificato il contrario di quanto sostenuto in ricorso, nel senso che la trasferta dal UM per recapitare droga inviata dalla RR, aveva offerto l'occasione di incontrare l'amante; inoltre, appare significativo sotto il profilo indiziario che la donna parli della sua difesa e dell'esigenza di incontrare il suo avvocato con il UM, ossia il capo dell'associazione, col quale commentava la sfortuna capitata con l'arresto del compagno, motivo di pregiudizio per gli affari comuni e non soltanto per i suoi personali interessi sentimentali. Oltre, a tali rilievi, l'impugnazione non può confutare il fatto che il ruolo del MU non sia stato limitato a fungere in una sola ed episodica occasione da corriere, per avere egli svolto anche altri incarichi, assegnatigli dalla RR nel suo ruolo di organizzatrice dei traffici, quale spacciatore, supervisore degli altri spacciatori, loro controllore, reclutatore di nuovi personaggi da impiegare nella stessa attività; deve quindi concludersi che l'ordinanza impugnata ha offerto quella dimostrazione di elementi "sintomatici dell'organico e continuativo consapevole inserimento dell'agente nell'associazione", pretesi dalla sentenza di annullamento della quinta sezione di questa Corte.
3. In punto di esigenze cautelari l'ordinanza impugnata ha condotto un'analitica e puntuale disamina delle vicende fattuali, oggetto di contestazione, per desumerne, non già astratto, ma su base concreta, diffusamente motivata, il reale pericolo che gli indagati, rimessi in libertà, si diano alla fuga, rendendosi irreperibili mediante espatrio in altri paesi e riprendano la dedizione al traffico di stupefacenti, unica loro effettiva attività, dalla quale avevano tratto in via stabile i mezzi di sostentamento.
3.1 In particolare ha preso in considerazione le caratteristiche dell'associazione di cui avevano fatto parte, per rilevare che, nonostante la cessazione delle condotte alla fine del 2008, tale organismo aveva mostrato sorprendenti capacità di riorganizzazione, di autorigenerazione mediante il continuo reperimento di nuovi corrieri, -reclutati in Tanzania mediante comunicazioni nella lingua del luogo, di difficile discernimento e quindi con seri ostacoli per il progredire delle indagini ed utilizzati per il trasporto della droga mediante sua ingestione in forma di ovuli-, i legami parentali tra i partecipi del sodalizio, il che aveva reso più sicuri ed efficienti i vincoli criminali, l'accesso a sempre nuove fonti di rifornimento della droga, procurata in diversi paesi e fatta pervenire in Italia dal Brasile, dalla Tanzania, dalla Turchia, dall'Olanda e dalla Grecia grazie alla rete internazionale di conoscenze e complicità, l'operatività su diverse piazze di spaccio mediante una moltitudine di trafficanti al dettaglio, di volta in volta sostituiti in caso di arresto. I giudici di merito hanno altresì sottolineato come gli indagati avessero risieduto all'estero per lunghi periodi per neutralizzare controlli e pedinamenti e disponessero di una pluralità di basi logistiche e di contatti esteri, grazie ai quali potersi dileguare e sottrarsi definitivamente alla giustizia italiana per poi riprendere la loro unica attività di trafficanti di droga, professionalmente gestita: hanno quindi concluso circa l'effettiva possibilità che costoro, trasferendo anche i figli, si rendessero irreperibili, riparando in altri paesi, tenuto anche conto della prevedibile entità della severa pena irroganda. Non è dunque dalla mera condizione di soggetti di cittadinanza straniera, parlanti un idioma sconosciuto in Italia ed aventi rapporti di parentela all'estero, che si è dedotto il pericolo di fuga, quanto piuttosto dalle caratteristiche operative ed organizzative dell'associazione, dalla molteplicità di rapporti e complicità con trafficanti stranieri, intrattenuti dagli indagati, dal pregresso soggiorno in altri paesi, ove potevano nuovamente e facilmente trasferirsi.
3.2 Ed anche in merito al giudizio di pericolosità sociale l'ordinanza impugnata resiste alle critiche che le sono state mosse. Invero, partendo dal dato indiscutibile della gravità oggettiva delle condotte ascritte ai ricorrenti, il Tribunale ha evidenziato i precedenti specifici riportati dalla RR e dal MU, la prima per un fatto commesso un anno dopo quelli oggetto del presente procedimento, il secondo per una pluralità di delitti commessi a partire dal 1993, evidenzianti una altrettanto specifica capacità a delinquere, che nel caso della RR non è stata contenuta, ne' esclusa dalle vicende degli arresti del compagno, del socio UM, dei corrieri e degli spacciatori. In altri termini, anche la precisa consapevolezza dei seri pericoli corsi, non ha trattenuto gli indagati dal continuare a svolgere la loro unica attività redditizia, posto che quella ufficiale della RR era strumentale al mantenimento dei contatti con i complici all'estero, ad organizzare le spedizioni dei corrieri "ovulatori" ed all'invio del denaro per procurarsi le singole forniture di droga. Del resto è illuminante il dialogo tra la RR e la AL EE subito dopo l'arresto del UM quando stavano già organizzando una nuova importazione di droga dalla Turchia mediante l'ennesimo corriere:
ciò significa un dolo di elevatissima intensità, una determinazione a delinquere radicata, un'elevata pericolosità sociale.
3.3 Nè in senso contrario per dimostrare l'illogicità del ragionamento condotto dai giudici di merito è sufficiente richiamare il decorso del tempo dalla condotta criminosa, l'assenza di violazioni da parte della RR quando aveva espiato la pena in regime di detenzione domiciliare, l'incensuratezza della AL EE, dal momento che trattasi di profili fattuali già ampiamente considerati nel provvedimento gravato e ritenuti insufficienti ad escludere l'elevato rischio di recidivazione, anche in ragione dell'assenza di attività lecite, dalle quali ricavare i mezzi di sostentamento, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici.
3.4 Infine, che la RR non sia evasa dagli arresti domiciliari non dimostra affatto che tale misura sia già in sè idonea a salvaguardare dal pericolo di ripresa dell'attività criminosa, che la stessa potrebbe condurre agevolmente da un qualsiasi domicilio mediante la rete dei contatti familiari, già coinvolti nelle stesse vicende e le complicità coltivate negli anni.
Per considerazioni svolte si ritiene di dover respingere il ricorso con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2013