Sentenza 23 novembre 1999
Massime • 2
In tema di giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, non è applicabile la disposizione di cui al decimo comma dell'art 309 cod.proc.pen., che prevede la cessazione dell'efficacia della misura coercitiva se la decisione del Tribunale del riesame non interviene nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Invero, la norma è evidentemente dettata solo per la fase iniziale del procedimento di riesame, anche perché apparirebbe incongrua l'esigenza dell'osservanza del termine perentorio, dopo la fase di legittimità, caratterizzata dalla presenza di termini meramente ordinatori.
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art 309 comma decimo cod. proc.pen. in relazione agli artt 3,13 e 24 Costituzione, nella parte in cui non prevede la perdita di efficacia della misura coercitiva nel caso in cui, dopo il giudizio di annullamento da parte della Cassazione, il Tribunale del riesame non decida nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte della Suprema corte. Invero, non risulta vulnerato il principio di eguaglianza (in quanto il procedimento di riesame che si svolge dopo la emanazione della misura cautelare è del tutto eterogeneo rispetto a quello che ha luogo dopo l'annullamento pronunciato dal giudice di legittimità), ne' quello di tutela della libertà personale (dal momento che esso non va sempre necessariamente soddisfatto con la fissazione di termini di perenzione, sanzionatori di ritardi ed inerzie), ne', infine, quello del diritto di difesa (poiché esso può essere esercitato, con i crismi del contraddittorio, in camera di consiglio ai sensi degli artt. 127 e 309 cod.proc.pen.).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/11/1999, n. 5652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5652 |
| Data del deposito : | 23 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Franco Marrone Presidente del 23/11/1999
1. Dott. G. Sica Consigliere SENTENZA
2. " A. Amato " N. 5652
3. " V. Ebner " REGISTRO GENERALE
4. " S. Occhionero " N. 39024/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da DÌ IL
avverso l'ord.za 19.5.99 trib. Reggio Calabria
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amato Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dott. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto.
Udito il difensore Avv. C.G. Izzo.
Motivi della decisione
DÌ IL era sottoposto a custodia cautelare in carcere con provvedimento del gip del tribunale di Reggio Calabria per il delitto ex art. 416 bis cp. L'ordinanza confermativa del giudice del riesame era annullata per vizio di motivazione dalla S.C.
In sede di rinvio il tribunale di Reggio Calabria ha nuovamente confermato l'ordinanza cautelare, evidenziando i legami familiari ed amicali con esponenti della cosca oltre alla denuncia per l'episodio del blocco del ponte di Gerace, nel quale gli stessi affiliati furono coinvolti.
Ricorre il difensore, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione:
- non è stato osservato il termine decisorio di cui all'art. 309, 10^ c. cpp, che va rispettato anche in sede di rinvio;
- è stato disatteso il vincolo nascente dalla pronuncia rescindente 30.10.98 della S.C.. Quest'ultima ha rilevato l'inconsistenza degli indizi, sotto il profilo motivazionale, in ordine al coinvolgimento del DÌ nel sodalizio di cui si tratta. In particolare, la persona designata come IL, partecipe del summit di Polsi, nella conversazione telefonica tra DÌ NT e UA AR, è stata identificata senza plausibile ragione con l'indagato, laddove avrebbe potuto essere individuata nel suocero di lui, GI IL, deceduto nel novembre '97.
Il difensore ha sollevato all'odierna udienza la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309, 10^ c. cpp, in relazione agli art. 3, 13 e 24 Cost. - Il ricorso, pur sagacemente articolato, è infondato. Non v'è ragione per discostarsi dal costante orientamento secondo il quale nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento della S.C., non è applicabile la disposizione ex art. 309, 10^ c. cpp, che prevede la cessazione dell'efficacia della misura coercitiva, ove la decisione non intervenga entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Basti richiamare in sintesi, al riguardo, le ragioni enunciate da Sez. Un. 8. 5.96, n. 5, D'Avino:
a) la norma appare dettata solo per la fase iniziale del procedimento di riesame, non potendo essere assimilata la trasmissione degli atti a quella effettuata dalla S.C. dopo la pronuncia di annullamento;
b) incongrua apparirebbe l'esigenza dell'osservanza del termine perentorio dopo la fase di legittimità nel corso della quale non è mai stato posto in dubbio che i termini ivi previsti siano ordinatori;
c) il legislatore, nell'approntare il nuovo codice di rito, già conosceva la problematica in questione e tuttavia non ha ritenuto di affrontarla, dimostrando di considerare superfluo ogni ulteriore intervento.
Nè si ravvisano i denunciati profili di illegittimità costituzionale della norma citata, così come interpretata. Non quello afferente l'art. 3 Cost., poiché eterogenei, e dunque non commensurabili, per la collocazione e la funzione nell'ambito della sequenza procedimentale, sono il procedimento di riesame che si svolge dopo l'emanazione della misura cautelare e quello che ha luogo dopo l'annullamento del giudice di legittimità.
D'altro canto, non si riscontra disparità di trattamento per i soggetti che vi accedono, poiché essi non sono in rapporto di alternativa, bensì di cumulo, condizionato all'annullamento della S.C.
Non è vulnerato il principio di tutela della libertà personale, che non va necessariamente soddisfatto in ogni caso con la fissazione di termini di perenzione, sanzionatori di ritardi ed inerzie, bensì grazie a scelte discrezionali ed incensurabili del legislatore, modulate opportunamente sulla scorta delle peculiarità di ciascuna evenienza o situazione processuale. Non v'è dubbio che anche il procedimento di riesame che si svolge dopo l'annullamento della S.C. deve essere definito in tempi rapidi, come si desume inequivocabilmente dai principi ispiratori dei procedimenti incidentali "de libertate". Eventuali ritardi (che solo impropriamente potrebbero dirsi "propiziati" dalla mancanza di un termine perentorio per la decisione) sono sanzionabili per più aspetti.
Non soffre, infine, lesione il diritto di difesa, che si esercita con i crismi del contraddittorio in camera di consiglio ex art. 127 cpp e 309 cpp, non diversamente da quanto previsto per il riesame che prescinde dall'annullamento del giudice di legittimità. La sollevata questione di legittimità costituzionale, pertanto, è manifestamente infondata.
- Va pure disattesa l'ulteriore doglianza, secondo la quale sarebbe stato eluso il vincolo decisorio ex art. 627 cpp. Il giudice di rinvio, com'è pacifico, deve attenersi alla pronuncia rescindente solo per ciò che attiene alle questioni di diritto;
per quanto riguarda la motivazione, invece, egli ha pieno ed autonomo potere di accertamento dei fatti, e deve solo evitare di ripetere i vizi e i difetti del provvedimento annullato, non essendo vincolato alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente circa la scelta dei mezzi più adatti alla formazione del proprio convincimento. Orbene, nella specie il tribunale - a seguito di annullamento per vizi di motivazione - ha valorizzato elementi non congetturali, come i vincoli familiari (il padre è esponente di spicco della cosca, due fratelli ne fanno parte), le costanti frequentazioni, l'episodio del blocco del ponte di Riace, cui i sodali del clan hanno preso parte. Significativi indizi di appartenenza al contesto criminale di cui si tratta, che si coniugano, convergendo nell'indicazione dell'indagato come membro dell'associazione delittuosa. È noto che gli indizi di appartenenza possono essere offerti oltre che da prove dirette, anche da prove indirette, sempre che siano tali da condurre, mediante il confluire dei vari elementi valutati complessivamente e logicamente coordinati, ad un giudizio di certezza o di qualificata probabilità (quando si verte, come nella specie, in tema di procedimenti cautelari) in ordine al fatto ignoto dell'appartenenza alla compagine criminosa.
La trama argomentativa dell'ordinanza impugnata si sottrae a censura, poiché il tribunale, non ha pregiato la conversazione telefonica in cui l'IL è menzionato come partecipe dell'importante riunione mafiosa tenuta a Polsi, come elemento focale o primario (stante la equivocità del riferimento soggettivo), bensì come elemento di suffragio di altri indizi di indubbio spessore e logicamente convergenti, idonei a denotare il coinvolgimento dell'indagato nell'associazione per delinquere in esame.
Resta in tal modo ovviato il vizio rilevato dalla S.C. come ragione dell'annullamento della prima ordinanza del tribunale di Reggio Calabria, che aveva ravvisato in quella conversazione telefonica l perno dell'assetto indiziario ex art. 273 cpp a supporto della misura cautelare adottata nei confronti del DÌ IL. Il ricorso va, dunque, rigettato con le conseguenze di legge. La cancelleria provvederà agli adempimenti di rito.
P.T.M.
Rigetta il ricorso proposto avverso l'ordinanza impugnata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla cancelleria per la comunicazione ex art. 94 disp. att. cpp. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, 10^ c. cpp.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2000