Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
Ai fini della pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere, il giudice non può limitarsi a dare atto della ritrattazione, compiuta dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare, delle dichiarazioni autoaccusatorie precedentemente rese, le quali possono essere utilizzate per le contestazioni ex art. 503 cod. proc. pen. nel corso dell'esame dibattimentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2008, n. 39980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39980 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16/10/2008
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 2764
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 023767/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
1) SCHIAVONE CARMINE, N. IL 20/07/1943;
avverso SENTENZA del 21/02/2008 GIP TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del Dott. Francesco Mauro Iacoviello, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
OSSERVA
Oggetto del ricorso del pubblico ministero è la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP del tribunale di Napoli nei confronti dell'indagato in epigrafe. Il giudice del merito è pervenuto alla decisione analizzando dapprima le tre dichiarazioni confessorie dello Schiavone, che è andato via via precisando, in ciascuna di esse, la sua responsabilità, sia con riferimento alla consegna dell'arma utilizzata per commettere l'omicidio, sia con riferimento alla sua partecipazione alla riunione nella quale si parlò del delitto. Il GUP ha sottolineato, peraltro, che all'udienza preliminare lo Schiavone, pur confermando sotto ogni altro aspetto le sue precedenti dichiarazioni, ha sostenuto di non essere stato a conoscenza che la pistola da lui consegnata al TI sarebbe stata utilizzata proprio per commettere l'omicidio per il quale si procede, fermo restando che gli era ben nota l'esistenza di una lotta tra bande rivali, con la conseguente possibilità che l'arma fosse utilizzata, vuoi per commettere un omicidio, vuoi per difesa personale da questo elemento e dalla ritenuta utilizzabilità solo per le contestazioni delle dichiarazioni rese in precedenza dallo Schiavone, il GUP ha tratto il convincimento che lo ha condotto all'applicazione dell'art. 425 c.p.p., comma 3. Il ricorso del pubblico ministero è fondato, perché il GUP non sembra aver tenuto conto che si è in presenza di dichiarazioni autoaccusatorie e si è limitato a riportare le varie dichiarazioni dello Schiavone, enunciandone, più che evidenziandone, le discrasie e la genericità rispetto alle dichiarazioni rese all'udienza, ma ha omesso un'analisi critica circa la ammissione dell'imputato di aver fornito l'arma per il delitto, ribadita all'udienza, e la puntualizzazione delle ipotesi alternative che lui stesso aveva immaginato nel consegnare l'arma (perpetrazione di un omicidio o difesa personale).
Si è inoltre spinto al dare per certo che le dichiarazioni dibattimentali dell'imputato non sarebbero state diverse da quelle pronunciate all'udienza preliminare, con valutazione del tutto illogica, perché fondata su una previsione soggettiva del giudicante.
In ogni caso, e indipendentemente da questa illogicità di fondo, con la decisione impugnata il giudicante ha sottratto alle parti (in questo caso il pubblico ministero) la possibilità di utilizzare le precedenti dichiarazioni per le contestazioni ex art. 503 cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui, secondo la previsione del giudice, le dichiarazioni dibattimentali dell'imputato dovessero risultare identiche a quelle rese in sede preliminare.
La sentenza va perciò annullata con rinvio al GUP del tribunale di Napoli per nuovo esame.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al GUP del tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2008