Sentenza 31 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11388 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
IN POROLO ITAI1.1 3.3.8 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE ONE PREM DI CASSAZIONE Oggetto झटप SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FIDUCCIA Presidente R.G.N. 10416/99 Dott. Gaetano SABATINI Consigliere Cron. 28996 Dott. Francesco VARRONE Rel. Consigliere Rep. 2986 Dott. Michele Dott. Giovanni Battista PETTI -Consigliere Ud. 29/04/02 Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SU DIC TATIONE S E N T ENZ A UFFICIO COP'S sul ricorso proposto da: Richiesta copia studic dal Sig. IL SOLE 24 ORE VI HI ST, elettivamente domiciliata per diritti € 1.55 31 LUG. 2002 in ROMA VIA ISOLE EOLIE 31 presso lo studio il IL CANCELLIERE dell'avvocato PAOLO GAMBERALE, che la difende con procura speciale del Dott. Notaio PAOLO FARINARO ROMA €0,77 1.1500 8/4/02, REP.N.143994;
- ricorrente -
contro 6898024 ASSICURAZIONI SPA- società per azioni'' 'GENERALI € 0,77 1.1500 in persona dei suoi legali rappresentanti Avv. Aldo Cappuccio e dott. Raffaele Agrusti,2002 elettivamente 1011 domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DELLE NAVI N.30, 6898025 -1- presso lo studio dell'Avvocato FASANO ORESTE che la difende giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 3823/98 della Corte d'Appello di ROMA, sezione iv civile emessa il 17/12/1997, depositata il 23/12/98; RG.130/1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 29/04/02 dal VARRONE;
udito l'Avvocato GAMBERALE PAOLO;
udito l'Avvocato FASANO ORESTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore • Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 6/9/90 le ASSICURAZIONI GENERALI s.p.a., premesso che con contratto del 20/9/68 avevano locato al prof. US HI l'appartamento sito in Roma, piazza di Spagna n. 93 int. 5, ad uso studio e civile abitazione, a decorrere dall'1/9/68; che il contratto, ai sensi della legge n. 392/78, si era prorogato fino al 31/8/84; che il conduttore non aveva rilasciato l'immobile ed era deceduto il 25/7/87, cosicché l'appartamento era rimasto nella disponibilità della vedova, AMELIA MASTELLONE, deceduta a sua volta il 17/4/90; che successivamente la figlia adottiva dei suddetti coniugi, ST VI HI, aveva abusivamente occupato l'immobile; tutto ciò premesso, convenivano quest'ultima davanti al Tribunale di Roma, per sentirla condannare al rilascio, non esistendo le condizioni ex art. 6 L. 392/78 cit. per la successione nel contratto. Nella contumacia dell'intimata, il Tribunale di Roma, con sentenza 13 luglio 1995, accoglieva la domanda e condannava la VI al rilascio immediato ed alle spese processuali. Proponevano gravame a VI ed in via incidentale le ASSICURAZIONI GENERALI e la Corte di Appello romana, con sentenza 23 dicembre 1998. li rigettava entrambi, condannando l'appellante principale ai due terzi delle spese del grado (l'altro compensato) ed affermando che la citazione introduttiva era stata ritualmente notificata, che non sussistevano le condizioni per la successione della VI nel contratto locativo (in quanto non più convivente con i genitori adottivi dopo il matrimonio avvenuto nel gennaio del 1990) e che la domanda risarcitoria svolta dalle GENERALI con il gravame incidentale era nuova e quindi inammissibile. Ha proposto ricorso per cassazione la VI HI affidandolo a 3 motivi. Hanno resistito le ASSICURAZIONI GENERALI con controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memorie. MOTIVI DELLA DECISIONE La ricorrente formula tre motivi a sostegno del suo ricorso: 1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (art. 6 L. 392/78, art. 345, u.c., c.p.c.) circa il suo diritto a subentrare nel rapporto di locazione ai genitori adottivi defunti. 2) Nullità del procedimento, ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. (nullità della notifica della citazione, artt. 139 e 160 c.p.c.). 3) Insufficiente e illogica motivazione circa un punto decisivo della 红 controversia, ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. (contraddittorietà manifesta nella valutazione delle prove). Con tutta evidenza, assume valore prioritario l'esame del secondo motivo, perché, ove fondato, risulterebbe travolto l'intero processo. Ora con tale mezzo la VI IU lamenta che sia stata ritenuta regolare la notificazione della citazione introduttiva effettuata presso via Lipari n. 1/D (pretesa abitazione coniugale), malgrado ella fosse sempre rimasta residente, anche dopo il matrimonio, nell'appartamento condotto in locazione dai genitori in piazza di Spagna, come risultava inoppugnabilmente dalla certificazione anagrafica. La censura, che pur presenta aspetti delicati, non può essere accolta. Essa si infrange, infatti, contro il contrario apprezzamento del giudice di appello il quale, conformemente a quello di primo grado, atteso che le risultanze anagrafiche determinano esclusivamente una presunzione semplice di corrispondenza alla realtà, ha ritenuto che nella specie sussistesse una convincente prova contraria, così argomentando: "A prescindere dalla limitatissima credibilità dell'affermazione secondo la quale l'appellante non ha lasciato la casa dei genitori adottivi nemmeno dopo il matrimonio (la cui esistenza, di per sé, non potrebbe costituire prova contraria) quelle risultanze sono smentite proprio dal provvedimento presidenziale reso in “via temporanea ed urgente" dal Presidente del Tribunale in sede di separazione, datato 5/5/1992, prodotto dall'interessata, nel quale è indicata ancora in "via Lipari n. 1/d" la casa coniugale, che, dandosi atto espressamente che la stessa se ne era già allontanata, viene assegnata al marito. Di tal che l'indicazione della residenza in p.zza di Spagna n. 93, nel verbale del 9/7/92, indica un fatto sicuramente successivo all'allontanamento. Contrariamente alla tesi espressa in questa sede dall'appellata si ha conferma, quindi, che la casa coniugale era, quanto meno fino al momento della separazione, in via Lipari 1/D, mentre rimangono smentite la tesi secondo la quale l'appellante non si sarebbe giammai allontanata (malgrado il matrimonio) da quella dei genitori adottivi e le risultanze anagrafiche. Entrambe trovano una ulteriore smentita in quanto viene riferito nella relazione di consulenza tecnica di ufficio disposta dal Tribunale di Roma, alla cui pag. 4 si afferma che la stessa appellante, in una sua memoria, poneva "l'accento sull'invadenza nella vita matrimoniale dei genitori del sig. Rogai, prima a causa della soluzione abitativa (in un villino a Montesacro, di proprietà dei genitori del sig. Rogai, seppure in un appartamento indipendente) ma anche successivamente quando i coniugi si trasferirono in un appartamento a piazza di Spagna". Da quanto precede il suddetto giudice ha dedotto che non corrisponde a verità la pretesa convivenza della VI HI presso la madre malata, anche dopo il matrimonio e che la suddetta si era trasferita, almeno per un certo periodo, con il marito nella casa coniugale di via Lipari n. 1/D, omettendo di dichiarare all'ufficio anagrafe il trasferimento di residenza ed abbandonando la casa coniugale prima del 5/5/92. Ed ha concluso che "non vi è, quindi, alcuna prova che, al momento della notifica, la VI risiedesse effettivamente secondo le risultanze anagrafiche in piazza di Spagna, ma vi è la prova della incompletezza di quelle risultanze e che le stesse non rispecchiano la effettiva residenza dell'interessata; in tali condizioni, l'accettazione della citazione da parte del OG nella casa coniugale di via Lipari, con la contestuale dichiarazione di esserne un dipendente, può presumersi corrispondente al vero". Trattasi di motivazione priva di errori giuridici e che si risolve in un apprezzamento di fatto congruo e logico, come tale incensurabile in questa sede. Il secondo motivo va, pertanto, rigettato. Ma la conclusione raggiunta che, cioè, la notificazione dell'atto di - comporta che l'appello proposto dall'attuale citazione era stata regolare ricorrente era tardivo. Infatti la VI IU era rimasta contumace in primo grado e quindi poteva proporre appello dopo decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza solo dimostrando “di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa, e per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c." (art. 327, 2° co. c.p.c.). Ma tale prova non è stata fornita ed, anzi, è stata ritenuta raggiunta la prova contraria (che, cioè, la notifica della citazione era stata regolare). Ed allora, come dicevasi, l'appello deve ritenersi tardivo, poiché la sentenza del Tribunale era stata pubblicata il 13 luglio 1995 ed il gravame era stato notificato il 9 gennaio 1997. E' d'altro canto significativo che la ricorrente non controdeduce a nulla al riguardo, limitandosi a dichiarare, in memoria di replica, di rifiutare il contraddittorio. Ma il rifiuto non rileva, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, anche in cassazione, non essendosi sul punto formato alcun giudicato. Ne consegue che l'appello deve essere dichiarato inammissibile (assorbiti gli altri due motivi di censura) ed, ai sensi dell'art. 382, 3° co., c.p.c. deve essere cassata senza rinvio la sentenza impugnata, restando efficace quella di primo grado. Infine si deve provvedere sulle spese dei giudizi di appello e di cassazione (art. 385, 1° e 2° comma, c.p.c.), che giusti motivi inducono a compensare.
P. Q. M.
La Corte rigetta il secondo motivo e dichiara assorbiti gli altri e, per l'effetto, dichiara inammissibile l'appello, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dei giudizi di appello e di cassazione. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE F вреби Любопи lo l ie A ia r S a D M a R s tt.s A C Depositata in Cancelleria 129,11 o IL D Oggi, 31-07-07 20,66 IL CANCELLIERE C1 149,77 Dott.ssa Maria Aiello ROMA 44197