Sentenza 24 aprile 2015
Massime • 1
In tema di ingiuria, l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, secondo comma, cod. pen., si configura in presenza di un comportamento contrario alle norme giuridiche ovvero all'insieme delle regole sociali vigenti in un contesto di civile convivenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la punibilità della reazione offensiva di un lavoratore al quale era stato immotivatamente negato un permesso di uscita per accudire la madre ammalata da parte del responsabile del personale, il quale aveva, altresì, prospettato al dipendente il licenziamento o altre iniziative disciplinari, pur non risultando che l'azienda avesse in altre occasioni riscontrato la strumentalità di analoghe iniziative del dipendente).
Commentario • 1
- 1. Art. 599 - Provocazione (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurabilità dell'esimente della provocazione occorrono: a) lo “stato d'ira”, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il “fatto ingiusto altrui”, costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2015, n. 43637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43637 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2015 |
Testo completo
43 637 / 1 5 37 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 1433 Maria Vessichelli PU - 24/04/2015 Rosa Pezzullo R.G. N. 32518/2014 Paolo Micheli Relatore Giuseppe De Marzo Gabriele Positano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MP UB, nato a [...] il [...] quale parteciule avverso la sentenza emessa il 18/11/2013 dal Tribunale di Pordenone, all'esito del processo celebrato nei confronti di UT DO, nato a [...] l'[...] visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la parte civile ricorrente l'Avv. Giancarlo Cescutti, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. I 18/11/2013, il Tribunale di Pordenone rigettava l'impugnazione proposta dalla parte civile UB MP avverso la sentenza emessa dal Giudice di pace della stessa città, in data 25/05/2012, nei confronti di DO UT, imputato del delitto di ingiuria (in ipotesi, commesso in danno del suddetto MP, responsabile del personale presso la ditta dove il UT prestava attività lavorativa): mentre il giudice di primo grado aveva ritenuto che la condotta del prevenuto fosse scriminata ai sensi dell'art. 54 cod. pen., il ! Tribunale ravvisava piuttosto nella fattispecie concreta gli estremi della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 599, comma 2, dello stesso codice. Stando alla ricostruzione dei fatti sviluppata in entrambe le sentenze di merito, il UT operaio generico alle dipendenze della Elettrolux - aveva chiesto, alle - 16:30 di un giorno lavorativo, un permesso di uscita adducendo di aver saputo che la madre aveva problemi di salute: il caporeparto, tale RO, lo aveva inviato dinanzi al MP, che aveva dato disposizioni in quel senso, ma il UT non si era recato dal responsabile del personale, dirigendosi piuttosto verso l'uscita. Qui aveva chiesto alla guardia giurata di turno di contattare telefonicamente il MP, per avvertirlo che egli stava uscendo;
ed era stato in quel frangente che lo stesso MP si sentì rivolgere frasi ingiuriose (secondo la rubrica, il UT gli aveva detto "tu non ti puoi permettere, non mi fai paura, non sei nessuno, sei un giovane incapace, ti insegno io a vivere, vergognati"). Era tuttavia credibile l'assunto dell'imputato, il quale aveva riferito che la persona offesa, prima ancora che egli avesse utilizzato le espressioni de quibus, gli aveva intimato di non abbandonare il posto di lavoro, negandogli senza alcun motivo apparente il permesso di uscita, a dispetto della situazione di urgenza, e financo prospettandogli gravi conseguenze (quali, addirittura, il licenziamento).
2. Propone ricorso per cassazione il difensore della parte civile, lamentando innanzi tutto che come pacificamente riconosciuto dal Tribunale le frasi rivolte dal UT all'indirizzo del MP erano sicuramente ingiuriose;
in tale contesto, la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe contraddittoria e manifestamente illogica, nonché adottata applicando erroneamente il citato art. 599 cod. pen. Ribadito che il Giudice di pace aveva fondato la propria decisione sulla presunta ravvisabilità della causa di giustificazione ex art. 54 cod. pen., senz'altro da escludere, la parte civile contesta parimenti che vi fu provocazione, giacché il MP si limitò a precisare all'imputato che se egli fosse uscito lo avrebbe fatto a suo rischio e pericolo, stante la possibilità di un licenziamento: di 2 fatto, dunque, non fece che ricordare al dipendente i suoi obblighi come lavoratore ed i correlati diritti dell'azienda. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non può trovare accoglimento. E' innegabile che il Tribunale abbia inteso escludere la rilevanza penale della condotta del UT all'esito di un percorso argomentativo del tutto diverso rispetto a quello esposto dal primo giudice;
ed è certamente corretto non ravvisare, nella fattispecie concreta, alcuna ipotesi di stato di necessità (come invece ritenuto dal Giudice di pace). Ineccepibile, infatti, appare l'osservazione del giudice di appello, secondo cui, «anche ammesso che effettivamente il UT versasse nella necessità di salvare la madre dal pericolo attuale di un danno grave alla persona [...], la condotta necessitata e dunque giustificata sarebbe stata l'allontanamento non autorizzato dal posto di lavoro per recarsi a soccorrere la madre, ma non certo le ingiurie, profferite in conseguenza del rifiuto del permesso». - -Non di meno, nel giungere attraverso altra via al rigetto dell'impugnazione proposta dalla parte civile, il Tribunale di Pordenone non è incorso in alcuna contraddittorietà, né l'impianto motivazionale della decisione di secondo grado presenta illogicità di sorta, più o meno manifeste. Nel corpo della sentenza oggetto di ricorso si legge, in vero, che il UT aveva evidentemente agito in uno stato d'ira, determinato da un fatto che oggettivamente appariva come ingiusto, e subito dopo di esso [...]. Segnatamente, nonostante l'urgenza da lui manifestata, si è visto negare senza alcun apparente motivo il permesso chiesto al capo turno, e anche quando poi ha tentato in portineria di ottenere il benestare del responsabile del personale, gli è stato opposto un netto e altrettanto incomprensibile rifiuto, peraltro accompagnato dalla prospettazione di gravi conseguenze sul piano lavorativo». La parte civile obietta che, semmai, a "far arrabbiare" il UT fu lo RO, e non il MP, con il risultato di privare comunque del connotato di immediatezza la reazione dell'imputato; tuttavia, deve osservarsi che il comportamento dello RO va valutato in unicum con quello del MP. Il primo, stando alla motivazione della sentenza impugnata, chiamò la parte civile dopo essersi accinto a recarsi nel proprio ufficio per firmare il permesso»>, evidentemente palesandosi disposto, in un primo momento, a condividere le esigenze rappresentategli dal lavoratore;
e fu appunto il secondo a segnalare al caporeparto che sarebbe stato necessario invitare il UT, ove avesse inteso 3 allontanarsi dal posto di lavoro malgrado il rifiuto del permesso, a presentarsi presso di lui. Inoltre, è pacifico che il tutto si risolse nel giro di pochi minuti, a fronte di una nozione di immediatezza da intendersi in termini niente affatto assoluti (v. ad esempio Cass., Sez. F, n. 32323 del 31/07/2007, Marusi Guareschi, Rv 236832, secondo cui «ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa»). Né può dirsi irragionevole, od espressione di principi metagiuridici (come lamenta il ricorrente), sostenere l'incomprensibilità del rifiuto di un permesso per recarsi ad accudire un genitore con problemi di salute, quando ci si trovi peraltro in un orario non lontano dalla fine del turno;
per più che consolidata giurisprudenza di questa Corte, infatti, il fatto ingiusto che può provocare stato d'ira e conseguente reazione scriminata, ove in rapporto di proporzionalità con il fatto medesimo, non deve necessariamente consistere nella patente violazione di norme giuridiche, ma derivare più semplicemente dall'inosservanza di regole morali o di costume, comunemente accettate nella civile convivenza (v. Cass., Sez. V, n. 9907 del 16/12/2011, Conti), purché secondo una valutazione oggettiva e non in ragione della peculiare percezione negativa da parte dell'agente (v. Cass., Sez. V, n. 25421 del 18/03/2014, Marrelli). Assolutamente calzante, rispetto alla fattispecie oggi sub judice, si rivela il precedente invocato dallo stesso Tribunale di Pordenone, dove si afferma che in tema di ingiuria, l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, secondo comma cod. pen., si configura in presenza di un comportamento contrario alle norme giuridiche ovvero all'insieme delle regole sociali vigenti in un contesto di civile convivenza. Pertanto, può determinare il fatto ingiusto anche un fatto omissivo, quale il silenzio, ove si concreti nella frustrazione di un'aspettativa che la coscienza etica della collettività riconosce degna di considerazione, in quanto attiene al normale svolgimento dei rapporti sociali» (Cass., Sez. V, n. 5198 del 23/03/1994, Iacona, Rv 198020). E non vi è dubbio che l'aspettativa del UT, di recarsi a rendere visita alla madre, costituisse istanza meritevole di tutela secondo la coscienza comune, alla quale doveva intendersi irragionevole ed ingiusto non solo opporre un rifiuto (a prescindere dal rilievo se il responsabile del personale o, prima ancora, il caporeparto avessero un tale potere), ma anche replicare paventando licenziamenti o iniziative disciplinari in genere: tanto più che non risulta in alcun modo allegato, nell'interesse del MP, che l'azienda avesse in altre occasioni riscontrato la strumentalità di analoghe iniziative del dipendente, aduso a lucrare permessi dietro scuse più o meno inventate per sottrarsi ai propri obblighi. Non a caso, la difesa di parte civile evidenzia che «sicuramente sussisteva uno stato d'ira del UT», pur mirando a sostenere che questo non dipese da un fatto ingiusto altrui (il che non è, per quanto appena evidenziato); mentre non ha nulla a che vedere con la legittimità delle reazioni poste in essere dall'imputato, in quel momento e versando egli in quello stato, la prospettiva di rivalersi in futuro a seguito dei provvedimenti disciplinari che eventualmente sarebbero stati adottati nei suoi confronti.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte civile al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/04/2015. i. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Xessichelli Paolo Micheli DEPOSITATA IN CANCELLERIA addit 29. OTT 2015 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise x E 15