Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2015, n. 43637
CASS
Sentenza 24 aprile 2015

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Massime1

In tema di ingiuria, l'esimente della provocazione di cui all'art. 599, secondo comma, cod. pen., si configura in presenza di un comportamento contrario alle norme giuridiche ovvero all'insieme delle regole sociali vigenti in un contesto di civile convivenza. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso la punibilità della reazione offensiva di un lavoratore al quale era stato immotivatamente negato un permesso di uscita per accudire la madre ammalata da parte del responsabile del personale, il quale aveva, altresì, prospettato al dipendente il licenziamento o altre iniziative disciplinari, pur non risultando che l'azienda avesse in altre occasioni riscontrato la strumentalità di analoghe iniziative del dipendente).

Commentario1

  • 1Art. 599 - Provocazione (1)
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Ai fini della configurabilità dell'esimente della provocazione occorrono: a) lo “stato d'ira”, costituito da una situazione psicologica caratterizzata da un impulso emotivo incontenibile, che determina la perdita dei poteri di autocontrollo, generando un forte turbamento connotato da impulsi aggressivi; b) il “fatto ingiusto altrui”, costituito non solo da un comportamento antigiuridico in senso stretto, ma anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria, civile convivenza, per cui possono rientrarvi, oltre ai comportamenti sprezzanti o costituenti manifestazione di iattanza, anche quelli sconvenienti o, nelle particolari …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2015, n. 43637
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43637
Data del deposito : 24 aprile 2015

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