Sentenza 13 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/02/2004, n. 2815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2815 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GEAS S.R.L., in persona dell'Amministratore Antonio Soccorsi, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. CESARE 223, presso lo studio dell'avvocato MICHELE DE LUCA, difeso dagli avvocati ANGELO PIETROSANTI, MARIO LAURO PIETROSANTI, giusta delega a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
avverso la decisione n. 173/00 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 17/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/03 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. La Geas s.r.l. ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe. Il Ministero intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. 1.2. In fatto, con sentenza provvisoriamente esecutiva del Tribunale di Latina, del marzo/maggio 1988, la Geas s.r.l. ha ottenuto la condanna della USL LT 3 al pagamento in suo favore della somma di lire 1.204.119.000, comprensiva di rivalutazione ed interessi, a titolo di maggiorazione sui compensi dovuti ai laboratori di analisi convenzionati con il servizio sanitario nazionale, a ristoro degli aumenti di costo dei materiali. La società ha inserito la somma tra le sopravvenienze attive dell'esercizio 1988 ed ha versato all'erario le conseguenti imposte (IRPEG ed ILOR per complessive lire 360.636.985). Successivamente, però, a seguito di appello interposto dalla USL LT 3, la sentenza di primo grado è stata, integralmente riformata e la Corte di appello ha dichiarato non dovute le somme relative agli aumenti di costo dei materiali. Tale statuizione è stata poi confermata da questa Corte e, quindi, la Geas s.r.l. ha avanzato istanza di rimborso all'Erario, per quanto versato in relazione alla sopravvenienza attiva oramai inesistente. La stessa società, poi, ha impugnato vittoriosamente il silenzio- rifiuto dinanzi alla competente Commissione Tributaria di primo grado e tale decisione è stata anche confermata dalla Commissione di secondo grado, investita dall'Ufficio.
Infine, la Commissione Tributaria Centrale ha accolto il ricorso dell'Ufficio ed ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente, sul rilievo che, nella specie, non sarebbe applicabile il disposto dell'art. 38 D.P.R. 602/1973 (che presuppone che a monte sia stato effettuato un versamento per errore o per una obbligazione inesistente), mentre invece la società, dopo avere restituito la somma alla USL, avrebbe dovuto registrare l'esborso come "sopravvenienza passiva" nel conto economico, ai fini della determinazione del reddito d'impresa dell'anno in cui la sopravvenienza stessa si è verificata.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso la società eccepisce la violazione dell'art. 38 D.P.R. 602/1973, in quanto nella specie la riforma della sentenza di primo grado avrebbe fatto venire meno l'obbligazione tributaria fin dall'origine.
DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Il ricorso appare privo di fondamento.
2.2. Come ha correttamente rilevato la Commissione Tributaria Centrale, la procedura di rimborso di cui all'art. 38 DPR 602/1973 può essere utilizzata soltanto "nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento". Nella specie non ricorre nessuna delle ipotesi previste dalla norma, infatti, nella dichiarazione relativa all'esercizio 1988 (anno in cui è stata realizzata e contabilizzata la sopravvenienza attiva) non si è verificato alcun errore, ne' di tipo contabile, relativamente all'"an debeatur" (perché corretta è stata l'imputazione della sopravvenienza), ne' nella determinazione della somma dovuta sulla base delle risultanze contabili, relativamente al "quantum debeatur" (perché la società non eccepisce un errore di tal genere). Nemmeno si è verificata una duplicazione di imposta nell'ambito dello stesso esercizio, in quanto la plusvalenza è stata contabilizzata una sola volta.
2.3. La società ricorrente prospetta una sorta di inesistenza sopravvenuta del debito di imposta, a causa delle successive pronunce, aventi efficacia "ex tunc". La tesi non appare condivisibile, la contabilità delle imprese deve rispecchiare fedelmente la storia e la successione cronologica dei fatti di rilevanza economica e/o finanziaria, registrando (quasi "filmando") tutto quanto "esce ed entra" nella azienda, salvo poi ad apportare le variazioni di legge ai fini della determinazione del reddito di impresa imponibile (art. 52 TUIR). Nella specie, la società ha effettivamente incassato la somma stabilita nella sentenza di primo grado, benché in forza di una decisione soltanto provvisoriamente esecutiva. Ma tale "provvisorietà giuridica", non vanifica il fatto storico che la Geas s.r.l. ha incassato la somma versata dalla USL LT 3, e, quindi ne ha avuto la disponibilità (vale a dire, ha incrementato la finanza aziendale) fino a quando, (successivamente, nel corso di un altro esercizio) non ha dovuto restituirla. Quindi, non si può dire che, in relazione all'esercizio 1988, l'obbligazione di cui si discute fosse inesistente.
Il fatto che, successivamente, la società abbia dovuto restituire la somma precedentemente incassata ha determinato l'insorgere di una "sopravvenienza passiva" che poteva e doveva essere contabilizzata nel conto economico dell'esercizio nel quale è avvenuto l'esborso. La società assume che, nella specie, si sarebbe verificato un indebito pagamento. Non è così. Nel 1988 la sopravvenienza attiva si è verificata e le imposte dovevano essere pagate anche su tale componente positiva del reddito. Non si può dire, quindi, che sia stato effettuato un pagamento indebito. Si può dire, invece, che, in relazione al successivo esercizio nel quale hanno inciso gli effetti della sentenza negativa per la società, la società stessa, se non ha contabilizzato la sopravvenienza passiva, ha rinunciato ad un possibile abbattimento del reddito imponibile. Ma, non è dato sapere se ciò sia accaduto, per la fondamentale ragione che si tratta di tema estraneo alla vicenda processuale in esame, questo riguarda soltanto la legittimità del silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di somme versate a titolo di imposta con riferimento al solo esercizio 1988. Ogni altra valutazione, estesa ad altri esercizi, peccherebbe di ultrapetizione.
2.4. Anche il principio della rettificabilità della dichiarazione dei redditi, affermata dalla più recente giurisprudenza di questa Corte (SS. UU. 15063/2002), non può essere di conforto alla tesi della società, in guanto la dichiarazione relativa al 1988 non può essere rettificata sulla base di eventi che si sono verificati in un esercizio successivo.
2.5. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese, perché la parte vittoriosa non ne ha subito, non essendosi costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2004