Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2006, n. 22050
CASS
Sentenza 19 maggio 2006

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Massime1

Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stato tempestivamente notificato l'avviso di udienza, non ha effetto immediato già in riferimento a tale udienza, che può quindi essere ritualmente celebrata, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio.

Commentario1

  • 1Quando, nel giudizio di cassazione, la rinuncia o la revoca al mandato non comporta l’obbligo di nominarne uno d’ufficio
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 novembre 2020

    Il fatto La Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d'appello di Bologna che a sua volta aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di partecipazione all'associazione mafiosa. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il provvedimento summenzionato proponeva ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il condannato, a mezzo del difensore e procuratore speciale, con cui si chiedeva la correzione dell'errore materiale relativo alla costituzione della parte all'udienza perché non assistita da nessun difensore posto che il difensore di fiducia dell'imputato era deceduto in data …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2006, n. 22050
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22050
Data del deposito : 19 maggio 2006

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