Sentenza 4 luglio 2003
Massime • 1
Incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che sia stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di cassazione, solo quando tale questione (nella specie, un'eccezione di prescrizione) sia ad esso riproposta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/07/2003, n. 10567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10567 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. CELENTANO Walter - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - rel. Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SOCIETÀ CANOTTIERI SC UE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 77, presso l'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO VISCONTI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GE CI;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 14725/00 proposto da:
GE CI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 24, presso l'avvocato AURELIO GENTILI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GERMANO BELLUSSI, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
SOCIETÀ CANOTTIERI SC UE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 77, presso l'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO VISCONTI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 223/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 09/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2003 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato PONTECORVO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 12 luglio 1991 NO VA convenne in giudizio davanti al Tribunale di Venezia la Società canottieri Querini, chiedendone la condanna alla consegna della chiave del cancello con il quale la società convenuta aveva barrato un tratto della strada pubblica di accesso alla sua proprietà. Dedusse l'attore di avere acquistato nel 1966 alcuni locali ad uso magazzino, siti in Venezia calle Cappuccina e con accesso anche dalla strada pubblica detta Fondamenta Nuove;
strada quest'ultima che la convenuta era stata, sì, autorizzata a chiudere, con delibera municipale del 26 giugno 1956, ma con l'obbligo di consegnare una copia della chiave del cancello al suo dante causa. Nel 1969 la convenuta aveva però cambiato la serratura del cancello e s'era rifiutata di consegnargli copia della nuova chiave, sicché egli era stato costretto a chiamarla in causa.
La Società Canottieri Querini, costituitasi in giudizio, chiese il rigetto della domanda, sostenendo che dalla concessione a proprio favore non poteva nascere un diritto per l'attore.
Con sentenza del 10 marzo 1994 il tribunale accolse la domanda, condannando la convenuta a consegnare a NO VA copia della chiave del cancello. Ma la decisione fu poi integralmente riformata dalla corte d'appello di Venezia, che rigettò la domanda. Ritennero i giudici d'appello che dalla concessione in favore della società convenuta non potesse essere sorta una vera e propria obbligazione propter rem a carico della Società canottieri Querini e, quindi un diritto soggettivo a favore dell'attore, perché la concessione, per sua stessa natura, poteva produrre effetti solo nei confronti del concedente e della concessionaria. Sicché l'unico soggetto nei confronti del quale era stabilito l'obbligo di consegna della chiave del cancello era il Comune concedente, con la conseguenza che NO VA avrebbe potuto far valere ogni sua pretesa al riguardo solo nei confronti dell'ente locale. In seguito a ricorso di NO VA, peraltro, la sentenza della corte d'appello di Venezia fu cassata da questa Corte, che, qualificato il titolo dedotto dalla società convenuta come una concessione contratto, demandò al giudice di rinvio di "accertare se, con la salvezza dei preesistenti diritti dei terzi e l'espressa previsione dell'obbligo alla concessionaria di consegnare la chiave del cancello al dante causa del ricorrente, sia stata posta in essere una pattuizione a favore del VA, dalla quale possa essere sorto un diritto di questi alla consegna di detta chiave". La causa fu quindi riassunta da VA dinanzi ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, che in accoglimento della sua domanda, condannò la società convenuta a consegnargli copia della chiave controversa.
Rilevarono i giudici del rinvio come dalla corrispondenza intercorsa tra il comune di Venezia e le parti risultasse evidente che la concessione in favore della Società canottieri Querini era condizionata al rilascio della chiave in favore del dante causa dell'attore, secondo lo schema del contratto in favore del terzo, e che tale clausola era stata accettata per facta concludentia dalla concessionaria.
Contro questa sentenza ricorre ora per cassazione la Società canottieri Querini, che propone tre motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso NO VA, che ha proposto altresì ricorso incidentale condizionato.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti a norma dell'art. 335 c.p.c.. 2. Con il primo motivo la ricorrente principale deduce violazione degli art. 16 e 17 r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art., 1326 c.c.. Sostiene che, riconosciuta dalla sentenza di Cassazione la configurabilità in linea di principio di un contratto a favore di terzo, il giudice del rinvio avrebbe dovuto rilevare l'invalidità della clausola contrattuale per mancanza della forma scritta necessaria ad substantiam per i contratti della pubblica amministrazione. La corte d'appello ha ritenuto che la ricorrente Società canottieri Querini avesse prestato consenso implicito alla stipulazione in favore del terzo, ma ha così travisato il senso della questione propostale con riferimento all'esigenza che risultasse per iscritto non solo la volontà della pubblica amministrazione bensì anche quella della parte privata contraente. Il motivo è inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno. Il loro riesame verrebbe infatti a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di Cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilità" (Cass., sez. 3^, 1 luglio 2002, n. 9539, m. 555480, Cass., sez. 3^, 18 novembre 1998, n. 11615, m. 520793, Cass., sez. 1^, 4 giugno 1996, n. 5131, m. 497950). Sicché, "in sede di rinvio, non sono proponibili questioni che introducano, nel giudizio, la trattazione di un "thema decidendum" diverso da quello in relazione al quale la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto, dovendo, invece, il nuovo giudice pronunciare entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e, quindi, in base ai presupposti di fatto dalla stessa considerati come accertati anche in via implicita" (Cass., sez. 3^, 25 settembre 1997, n. 9398, m. 508218, Cass., sez. L, 6 settembre 1995, n. 9401, m. 493935). Nel caso in esame, come s'è detto, la sentenza di Cassazione aveva rimesso al giudice del rinvio di "accertare se, con la salvezza dei preesistenti diritti dei terzi e l'espressa previsione dell'obbligo alla concessionaria di consegnare la chiave del cancello al dante causa del ricorrente, sia stata posta in essere una pattuizione a favore del VA, dalla quale possa essere sorto un diritto di questi alla consegna di detta chiave". Sicché non era in discussione l'esistenza e la validità dell'obbligo di consegna della chiave inserito nella concessione contratto, bensì esclusivamente una questione di interpretazione di quella clausola contrattuale, nel senso della sua riconducibilità alla schema dell'art. 1411 c.c. La società ricorrente non può, pertanto, proporre ora una questione di validità del contratto, o di quella sua specifica clausola, che questa stessa Corte di Cassazione avrebbe potuto rilevare anche d'ufficio nel primo giudizio di legittimità.
3. Con il secondo motivo la ricorrente principale deduce, in via subordinata, vizio di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia, lamentando che ingiustificatamente il giudice del rinvio le abbia attribuito un comportamento concludente di accettazione della clausola in favore del terzo, posto che mai la chiave del cancello era stata spontaneamente consegnata a NO VA.
Il motivo è manifestamente infondato, giacché il comportamento concludente cui allude la sentenza impugnata è quello di consegna della chiave al dante causa dell'attore a decorrere dal 1956 e sino al 1969, quando fu sostituita la serratura del cancello, utilizzato anche da VA dopo il 1966.
4. Con il terzo motivo la ricorrente principale deduce violazione dell'art. 112 c.p.c, lamentando i giudici del rinvio abbiano omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione del diritto vantato da VA. Infatti quell'eccezione, formulata con il ricorso incidentale nel primo giudizio di legittimità, fu ritenuta assorbita dalla sentenza di Cassazione e fu riproposta dinanzi al giudice del rinvio.
Anche questo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "incorre nel vizio di omessa pronuncia la sentenza emessa dal giudice di rinvio che non decida sulla questione che, essendo stata espressamente dichiarata assorbita dalla sentenza di Cassazione, sia stata ritualmente riproposta al suo esame" (Cass., sez. L, 15 novembre 2001, n. 14206, m. 550276, Cass., sez. L, 20 ottobre 2000, n. 13906,
m. 541125).
Sicché l'obbligo del giudice del rinvio di pronunciarsi sulle questioni dichiarate assorbite dalla sentenza di Cassazione sorge solo se tali questioni gli siano espressamente riproposte, anche se "la parte, che, a seguito dell'accoglimento del proprio ricorso per Cassazione, abbia riproposto in sede di rinvio le domande, difese ed eccezioni già fatte valere con l'atto d'appello, non ha anche l'onere di ripresentare le istanze istruttorie pure dedotte in appello a sostegno delle sue richieste di merito, dovendosi in tal caso considerare operante il principio, che per il giudizio di appello si desume dall'art. 346 c.p.c., secondo il quale l'onere di riproporre le domande ed eccezioni non accolte o non esaminate dal giudice di primo grado perché ritenute assorbite non riguarda anche le istanze istruttorie, giacché queste si intendono implicitamente richiamate con la riproposizione delle domande ed eccezioni a sostegno delle quali sono state formulate" (Cass., sez. 3^, 10 febbraio 1990, n. 978, m. 465267). Nel caso in esame non risulta che la società ricorrente avesse riproposto nel giudizio di rinvio l'eccezione di prescrizione, come si desume del resto dalle conclusioni riportate nella sentenza impugnata. Nè la ricorrente ha assolto l'onere che, per il principio dell'autosufficienza del ricorso, le incombeva, di specificare (a pena di inammissibilità per genericità del motivo esposto) in quale atto difensivo o verbale di udienza l'eccezione fosse stata formulata (Cass., sez. 1^, 23 settembre 2002, n. 13833, m. 557515).
5. Al rigetto del ricorso principale consegue l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi Euro 2.600, di cui Euro 2.500 per onorari. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2003