Sentenza 15 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/04/2002, n. 5410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5410 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2002 |
Testo completo
63846 1 9 / / 1 8 6 9 E REPUBBLICA ITALIANA N 5410/ 02IN NOME DEL POPOLO O A I I 5 Z . R A N A N - T U LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE B A L L Oggetto Z A A SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 8034/99 Cron.a. 16306 - Consigliere Dott. Stefano MONACI Dott. Mario CICALA Consigliere Rep. Consigliere Ud. 25/10/01 Dott. Vincenzo DI NUBILA Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da PRIMO UFF DISTRETTUALE II DD MILANO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in N. ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2001 legis;
ricorrente 2101 -1-
contro
HI MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. GENOVESI 3, presso lo studio dell'avvocato MERLINO EUGENIO, rappresentanto e difeso dall'Avvocato CIPOLLA ANNA MARIA, giusta procura a margine;
controricorrente avversO la sentenza n. 9/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 27/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/10/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il resistente, l'Avvocato MERLINO (con delega), che si rimette;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso in via principale il rinvio a nuovo ruolo del ricorso per eventuale trattazione congiunta con il ricorso relativo al reddito della Soc di fatto F.LL RE, in subordine l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo RE CH ha impugnato la rettifica operata per il 1983 e per il 1984 dall'ufficio IIDD di Milano, che ha contestato il reddito di partecipazione derivante dalla qualità di socio nella s.a.s. F.LL RE. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Ha resistito RE CH con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo il Ministero ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge (artt. 36 d.lgs.n.546/92, 5 d.p.r.n.597/73), motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia sul presupposto della nuLLtà della sentenza impugnata perché contenente una motivazione “meramente parvente” e perché relativa ad un fatto "completamente diverso". In particolare, ha evidenziato che la Commissione Regionale ha omesso di considerare il vero thema decidendi del giudizio e cioè la sorte degli avvisi di accertamento emessi a carico della F.LL RE. La contribuente ha resistito con controricorso sostenendo che la Commissione Regionale, che non poteva sospendere il giudizio, aveva il potere di valutare incidenter tantum il problema del reddito della società di persone. Il ricorso per Cassazione è incentrato sul problema del reddito di partecipazione, che la Commissione, secondo il ricorrente, non avrebbe esaminato nonostante l'appello dell'ufficio sul punto. Ritiene la Corte che questo appello deve essere dichiarato inammissibile dal momento che esso è un atto estremamente generico, che non individua e non specifica i vizi riscontrati nella sentenza impugnata. E infatti, l'impugnazione sul punto è del seguente tenore: "Gli accertamenti 1983 e 1984 a carico della società FrateLL RE .....sono pendenti innanzi alla Commissione Tributaria di 2° grado di Milano. Pertanto, i redditi di partecipazione imputabili al contribuente dovranno essere queLL decisi in via definitiva a carico della società". オートレー Il primo periodo dell'impugnazione fornisce al giudice una notizia, e cioè la pendenza di un processo relativo all'accertamento fatto nei confronti della società, mentre il secondo periodo ha il senso di una richiesta di adeguamento del giudice adito alla decisione che sarebbe stata emessa dal giudice dell'accertamento operato nei confronti della società. Nulla, però, è detto in ordine alla questione del reddito di partecipazione del socio, prospettata da costui con il ricorso introduttivo, e nulla è detto in ordine ai vizi riscontrati nella sentenza che si voleva impugnare, per cui l'inammissibilità dell'atto discende dalla legge (art. 346 c.p.c.) che giustamente vuole che vengano formulate doglianze specifiche da sottoporre alla valutazione del giudice dell'impugnazione ed all'attenzione della controparte, per consentire un contraddittorio pieno. La sentenza impugnata va allora cassata per effetto della declaratoria di inammissibilità dell'appello. In questo contesto sussistono senza dubbio giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
E Pronunciando sul ricorso, dichiara inammissibile l'appello proposto dall'ufficio e cassa la N 6 8 O I 9 1 Z / 5 A sentenza impugnata. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 25.10.2001 nella camera 4 A I / . R 6 N T 2 S . A consiglio della Sezione Tributaria. I . T R B G . P E U . L R D B L I Il Presidente Il cons. est. A A R T D R : A Dr. Giuseppe Falcone Dr. Giovanni Olla E A T T I R N E E S T A E A M DEPOSITAT ING IL CANCELLERE C Oggi 15 APR. 2002 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE 01 Osvaldo Ascanio