Sentenza 1 luglio 2002
Massime • 1
Il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno. Il loro riesame verrebbe infatti a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilita. Pertanto deve escludersi che il giudice di rinvio possa sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9539 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente -
Dott. RENATO PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA IN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. B. VICO 22, presso lo studio dell'avvocato PANCRAZIO BELLACOSA, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AM RD, AM RO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M. MERCATI 51, presso lo studio dell'avvocato SERGIO COMO, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato ALFONSO PROCACCI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 2737/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, emessa l'01/12/99 e depositata il 28/12/99 (R.G. 910/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Luigi VILLA (per delega Avv. Pancrazio BELLACOSA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dell'8.7.1994 LL IN adiva la sezione specializzata agraria del tribunale di Napoli, chiedendo che venisse dichiarata la cessazione ex art. 2 lett. e) L. 203/1982 alla data del 10.11.1997 del contratto di affitto del fondo rustico in agro di S. Giovanni a Teduccio, di cui era proprietaria, stipulato il 15.8.1960, e pronunciata condanna degli affittuari, TI IN e IR, al rilascio del fondo alla data suddetta.
Deduceva che aveva intimato tempestiva disdetta ed era stato infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione di cui all'art. 46 L. 203/1982. Nella contumacia degli affittuari la sezione adita accoglieva la domanda.
Gli affittuari proponevano appello, deducendo che il rapporto aveva avuto inizio nel 1939, sicché il termine di durata era il 10.11.1992, e, in mancanza di disdetta per tale data, si era verificata rinnovazione quindicennale.
La LL resisteva, sostenendo che il contratto aveva formato oggetto di novazione nel 1960.
La sezione specializzata agraria della Corte di appello di Napoli rigettava il gravame, ma la sentenza veniva cassata da questa Suprema Corte con rinvio alla medesima sezione agraria affinché motivasse in ordine alla ritenuta novazione, tenuto conto che gli affittuari avevano dedotto che il contratto stipulato il 15.8.1960 non aveva efficacia novativa.
Riassunta la causa, gli affittuari per la prima volta eccepivano che a) la domanda era improponibile in quanto la concedente aveva attivato la procedura per il tentativo di conciliazione ed assunto l'iniziativa giudiziaria prima ancora che spirasse il termine fissato nella disdetta per il rilascio del fondo e gli affittuari sollevassero contestazioni in ordine alla data di cessazione del rapporto;
b) il contraddittorio non era integro, non avendo partecipato al giudizio tutti gli eredi dell'originario affittuario. La sezione specializzata agraria della corte di appello di Napoli accoglieva l'eccezione di improponibilità, compensando le spese di tutti i gradi.
La LL ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi illustrati con memoria;
i TI hanno resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 657 c.p.c., 1647 c.c. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., deduce: 1) siccome la Corte di cassazione non ha rilevato di ufficio l'improponibilità della domanda, i giudici di rinvio non avrebbero potuto accogliere la corrispondente eccezione sollevata per la prima volta innanzi a loro;
2) al locatore è possibile precostituirsi il titolo giudiziario da azionare nel caso in cui l'immobile locato non sia riconsegnato alla scadenza e non v'è ragione per negare analoga possibilità al concedente nell'affitto di fondo rustico;
3) i giudici di rinvio hanno affermato che l'istituto della licenza per finita locazione non può applicarsi analogicamente all'affitto, ma in realtà l'art. 657 c.p.c. è norma di carattere generale che deve ricevere applicazione diretta.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 384 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 3, stesso codice lamentando che i giudici di rinvio abbiano esteso il "thema decidendum" al di là dei limiti fissati dalla sentenza di cassazione ed aggiungendo che i giudici di legittimità ben avrebbero potuto decidere nel merito.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti evidenziati nei precedenti motivi.
I motivi presentano aspetti di fondatezza e vanno accolti per quanto di ragione.
Come è noto, il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente in quanto non poste dalle parti o non rilevate di ufficio, costituiscono il presupposto logico-giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno (ex plurimis Cass. 18.11.1998 n. 11615; Cass.
9.2.2000 n. 1437; Cass. 19.1.2000 n. 538).
Verrebbero altrimenti posti nel nulla o limitati gli effetti intangibili della sentenza di cassazione i la quale fissa il principio di diritto da applicare non in via ipotetica, ma in funzione della decisione finale della causa.
Nel giudizio di rinvio sono, conseguentemente, precluse tanto le questioni attinenti alla carenza di presupposti processuali, come la improponibilità della domanda dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o termini, quanto le questioni concernenti la integrità del contraddittorio nelle precedenti fasi, pur essendo le une e le altre rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo (ex plurimis Cass. 22.1.2000 n. 699; Cass. 23.6.1998 n. 6215; Cass. 21.4.1994 n. 3795).
E poiché la sentenza impugnata ha dichiarato l'improponibilità della domanda su eccezione sollevata per la prima volta in sede di rinvio, va cassata con nuovo rinvio alla medesima sezione specializzata agraria della Corte di appello di Napoli, la quale pronuncerà nei limiti fissati dalla sentenza di questa Corte n. 1295/1999 e provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Non è, infatti, possibile aderire alla richiesta di pronuncia nel merito a norma dell'art. 384 c.p.c., permanendo le condizioni in considerazione delle quali questa Corte ha in precedenza cassato con rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla sezione specializzata agraria della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 28 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2002