Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9539
CASS
Sentenza 1 luglio 2002

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Il giudizio di rinvio deve svolgersi entro i limiti segnati dalla sentenza di annullamento e non si può estendere a questioni che, pur non esaminate specificamente in quanto non poste dalle parti o non rilevate d'ufficio, costituiscono il presupposto logico - giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno. Il loro riesame verrebbe infatti a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto col principio della loro intangibilita. Pertanto deve escludersi che il giudice di rinvio possa sindacare la improponibilità della domanda, dipendente da qualunque causa, anche da inosservanza di modalità o di termini, pur essendo la stessa rilevabile d'ufficio in qualunque stato e grado del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/07/2002, n. 9539
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9539
    Data del deposito : 1 luglio 2002

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