Sentenza 10 giugno 1999
Massime • 1
Ai fini della indennizzabilità della malattia professionale, per accertare se si tratti di malattia tabellata, affinché l'assicurato si possa giovare della presunzione di eziologia professionale, occorre far riferimento non alla tabella vigente al momento della decisione, ma a quella vigente all'epoca di esposizione a rischio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/06/1999, n. 5716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5716 |
| Data del deposito : | 10 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA Presidente
Dott. Vincenzo MILEO Consigliere
Dott. Luciano VIGOLO Consigliere
Dott. Attilio CELENTANO Consigliere
Dott. Gabriella COLETTI Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CA IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico 11 33, presso lo studio dell'avv. Paolo Boer che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via IV Novembre 144 presso gli avv. Varone Pasquale e Calanta Antonino che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.233/97 del Tribunale di Rimini depositata il 24/7/97 R.G. 559/96;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18.12.1998 dal Relatore Cons. Dott. Coletti Gabriella;
Udito l'avv. Paolo Boer;
Udito l'avv. Antonino Catania;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sepe Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 24 luglio 1997 il Tribunale di Rimini, accogliendo l'appello proposto dall'INAIL avverso la sentenza in data 15 dicembre 1995 del Pretore del lavoro della stessa sede, riteneva di origine non professionale la ipoacusia sofferta da EI AR e respingeva la domanda dell'assicurato intesa alla costituzione della rendita. Il Tribunale, per quanto ancora interessa, osservava che non era operante la presunzione legale di eziopatenogenesi poiché dal 1982 il EI svolgeva un attività - consistente nella riparazione e manutenzione di impianti di distribuzione di birra alla spina - che non era compresa in nessuna delle 24 lavorazioni elencate alla voce 50 della tabella alla al d.p.r. n.1124/65, mentre le affermazioni dell'unico teste , secondo cui l'appellato aveva fatto uso di gas compressi , riferivano di un uso solo saltuario ("a volte") di tali materiali ed erano state ulteriormente ridimensionate dagli accertamenti del CTU - il quale aveva riferito di non essere stato messo in grado di valutare l'asserita otolesività delle mansioni - così da non poter essere ritenute idonee ad integrare la prova rigorosa richiesta per la dimostrazione del nesso di causalità;
prova tanto più necessaria, nel caso concreto, trattandosi di patologia comune con pacifico concorso di causa invalidante extralavorativa.
Il EI chiede la cassazione della sentenza con ricorso fondato su tre motivi, illustrati con memoria, ai quali resiste l'INAIL con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 75, 83, 101, 112, 159, 182 c.p.c., in relazione all'art. 2 d.lg.c.p.s. del 13 maggio 1947 n.438 (art 360.n.3 c.p.c.) ed eccepisce la nullità e la inammissibilità dell'atto di appello dell'INAIL per il fatto che la procura al difensore è stata conferita da un direttore di sede privo della necessaria delega da parte del Presidente dell'Istituto. Ulteriore causa di nullità sarebbe, secondo il ricorrente, la sottoscrizione dell'atto di appello da parte di un difensore diverso da quelli che la sentenza impugnata indica nell'epigrafe come difensori dell'INAIL in virtù di procura in calce all'atto di appello.
Questo primo motivo non è fondato.
L'INAIL ha prodotto con il controricorso copia autentica della delega conferita dal Presidente dell'Istituto ai direttori delle sedi periferiche, in forza dell'art.2 del r.d.l. 6 luglio 1933 n. 1033, come modificato dall'art.1 del d.lg.c.p.s. 13 maggio 1947 n.438 per l'esercizio, in particolare, della legale rappresentanza dell'ente nell'ambito delle singole circoscrizioni. Detta delega costituisce un presupposto della "legitimatio ad processum" e, pertanto, deve considerarsi validamente prodotta in questa sede con efficacia retroattiva (cfr. cass. sent 29 settembre 1998 n.9733, 2 settembre 1998 n.8722, 16 giugno 1998 n.6010, 18 giugno 1997 n.5460, ma anche cass. 15 ottobre 1994 n. 8413, citata nella memoria del ricorrente come decisione di segno contrario), dal momento che la collocazione sistematica ed il tenore letterale della norma di cui all'art. 372, primo comma, c.p.c. non ostano a una sua lettura che induca a ritenere consentita l'offerta nel giudizio di cassazione della prova documentale attestante la esistenza di quell'indispensabile presupposto processuale quando il giudice di appello, - come nella presente controversia - non ne abbia già rilevato il difetto dichiarando improcedibile la domanda. Il riferimento alla "nullità della sentenza impugnata", contenuto nell'art.372 c.p.c. deve intendersi, infatti, come comprensivo non solo delle nullità derivanti da vizi propri della sentenza (e cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza prescritti dal coordinato disposto degli artt. 132, 156 e 161 c.p.c.) ma, altresì, di quelle originate in via di riflesso da vizi radicali del procedimento, quali sono quelli attinenti alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e alla regolarità del contraddittorio. L'avvenuta dimostrazione dei poteri rappresentativi del direttore della sede provinciale di Rimini che ha proposto l'appello e conferito la procura al difensore priva di fondamento le censure svolte nella prima parte del motivo.
Quanto al secondo profilo, è sufficiente osservare che la procura speciale apposta in calce all'atto di appello attribuisce lo "ius postulandi" al dott. proc. Leonardo Lucio Moretti , al difensore cioè che ha sottoscritto il ricorso in appello, mentre gli avv.ti Manuela Ciccola e Annamaria Cocco sono i nuovi difensori nominati dall'INAIL nel corso del giudizio, in sostituzione del detto procuratore, con conferimento del relativo mandato in calce ad un atto difensivo (denominato "memoria di costituzione"), che evidenzia inequivocabilmente la volontà di conferire la procura ai detti professionisti. L'indicazione dei suddetti avvocati come difensori dell'INAIL "giusta procura in calce all'atto di appello", contenuta nella epigrafe della impugnata sentenza, rappresenta, pertanto, una mera irregolarità.
Con il secondo motivo e con deduzione della violazione del principio di presunzione di origine professionale delle infermità di cui alla tabella approvata con d.p.r. 9 giugno 1975 n.482 allegata sub art.4 al d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, nonché del vizio di insufficiente motivazione (in relazione all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c.), il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver escluso che l'attività da esso svolta rientrasse tra le lavorazioni tabellate e, precisamente (come meglio si indica nella memoria depositata ai sensi dell'art.378 c.p.c.), tra quelle di cui al punto 44 lett. L), vale a dire tra le "lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa". Critica inoltre il Tribunale per aver considerato il solo periodo lavorativo successivo al 1982 senza motivare in ordine al mancato esame dei precedenti periodi.
Con il terzo motivo il EI censura ancora la sentenza di appello per insufficiente ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia oltre che per violazione e falsa applicazione dell'art.421 c.p.c. (in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.) e sostiene che le valutazioni relative alla mancata esposizione a rischio sarebbero contraddette dalla documentazione allegata al ricorso di primo grado, che indicava chiaramente l'uso di materiali ad aria compressa e non terrebbero in alcun conto la circostanza che su un soggetto predisposto per la presenza di una menomazione all'udito extra lavorativa - qual era incontestatamente l'assicurato - anche l'esposizione a livelli di rumorosità inferiore ai limiti di legge o ad improvvisi innalzamenti di soglia se pure per brevi periodi, può estere produttiva di danno uditivo. Aggiunge il ricorrente che il giudice avrebbe dovuto avvalersi dei poteri di cui all'art.421 c.p.c. o rinnovare la consulenza tecnica per superare l'incertezza sulla sussistenza del nesso di causalità tra lavorazione e malattia. Questi due motivi, da esaminare insieme perché strettamente connessi, sono fondati nei limiti e per le ragioni che seguono. La censura relativa al mancato esame "degli anni precedenti" (di cui al secondo motivo) è inammissibile perché il ricorrente non indica se e in quale parte della memoria di costituzione in appello aveva menzionato (anche) l'attività svolta prima del 1982, così violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Del pari inammissibile è la generica deduzione riguardante la mancata considerazione dei documenti prodotti in primo grado, perché il ricorrente non ha provveduto, come era suo onere, a riprodurne il contenuto (o almeno i punti salienti) nel ricorso per cassazione, non consentendo in tal modo alla Corte di controllarne la decisività (cfr. Cass. sent. 1161/95; 12833/97). Neppure corretta è la deduzione della violazione dell'art.421 C.P.C., in quanto, diversamente dal giudizio di primo grado, nel giudizio di appello la iniziativa istruttoria del collegio è dalla legge riconosciuta nei limiti della indispensabilità (art.437 c.p.c.) e il mancato esercizio del relativo potere non è sindacabile in cassazione, dal momento che la "indispensabilità" della prova sottintende un apprezzamento discrezionale in merito alla sufficienza del materiale istruttorio già acquisito al processo e alla idoneità dei mezzi probatori da ammettere di ufficio a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Peraltro, il ricorrente neppure deduce di aver sollecitato in qualche modo l'uso da parte del Tribunale dei suoi poteri istruttori di ufficio, ne' di aver richiesto l'espletamento di una nuova consulenza tecnica.
La sentenza d'appello è invece censurabile nella parte in cui, avendo accertato che il EI, quantomeno dal 1982, aveva fatto ".. un uso saltuario ("a volte") di gas compressi.." nell'esercizio delle mansioni di addetto alla riparazione e manutenzione di impianti di distribuzione di birra alla spina, ha poi statuito che l'attività lavorativa svolta dall'assicurato era attività non tabellata. Difatti, la Tabella All. 4 al d.p.r. 30 giugno 1965 n.1124 che il Tribunale ha preso a riferimento, testualmente affermando che "..alla voce 50..sono elencate 24 lavorazioni che nulla hanno a che vedere con l'attività del EI.." è, in realtà, la nuova Tabella per le malattie professionali, approvata con d.p.r. 13 aprile 1994 n.336 la quale, in effetti, alla voce 50 -"Ipoacusia e sordità da rumori" - elenca una serie di lavorazioni tra le quali non sono più comprese quelle " eseguite con utensili ad aria compressa". Ma questa Tabella, come esattamente rileva il ricorrente, non era quella applicabile nella concreta fattispecie, posto che l'esposizione a rischio e la malattia dalla stessa asseritamente indotta ebbero a verificarsi (come dimostrano la data della domanda amministrativa della prestazione e del ricorso giurisdizionale) quando era ancora in vigore la Tabella All. 4 approvata con d.p.r. 9 giugno 1975 n.482, la quale, alla voce 44 -"Ipoacusia e sordità da rumore" -, espressamente menziona - alla lett. L - le "lavorazioni eseguite con utensili ad aria compressa".
Il rilevato errore giuridico vizia la intera motivazione, costruita sull'affermazione di un non assolto onere probatorio, da parte del EI. Per contro, in presenza di una malattia e di una lavorazione riconducibili entrambe a una specifica previsione tabellare, l'assicurato aveva diritto di giovarsi della presunzione di eziologia professionale, restando a carico dell'INAIL l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la ipoacusia era dipesa esclusivamente da una causa extralavorativa o comunque che le mansioni esercitate dal lavoratore non avevano avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a cagionarla (cfr. cass. sent. 28 settembre 1998 n. 9679, 10 maggio 1997 n. 4808, 8 ottobre 1992 n. 10953). Ma anche per quanto riguarda il giudizio di insussistenza di una (sia pur concorrente) causalità lavorativa, fondato dal Tribunale sull'accertamento di un uso non continuativo ("a volte") di strumenti di lavoro ad aria compressa, la impugnata sentenza non è conforme ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sent. 7 aprile 1998 n. 3582, 6 marzo 1990 n. 1752), secondo la quale la esposizione a rumore, come a qualunque altra noxa lavorativa, ha una incidenza inabilitante variabile secondo la diversa capacità di "resistenza" specifica di ciascun soggetto esposto al rischio indotto dalle modalità di svolgimento della prestazione, per cui anche una esposizione non continua e di non rilevante intensità può di per sè assumere in concreto un ruolo causale (esclusivo o concorsuale) determinante nella produzione dell'evento morboso. Per le ragioni e nei limiti indicati il ricorso va accolto e, previa cassazione della sentenza di appello, la causa va rinviata ad altro giudice di merito, designato nel Tribunale di Forlì, per una nuova valutazione della indennizzabilità della malattia coerente con i principi giuridici sopra enunciati.
Al giudice di rinvio è rimesso anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Forlì.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1999