Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 15920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15920 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 5 9 2 0 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto [responsalilité civile SEZIONE TERZA CIVILE ass Cursione Alligatorn Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21243/00 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo Consigliere Cron. 32432 Consigliere Dott. Ernesto Rep. GIP2 LIMONGELLI Rel. Consigliere Dott. Antonio Dott. Michele LO PIANO Consigliere - Ud. 27/05/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMPAGNIA TIRRENA ASSIC SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore Avv. Gregorio IANNOTTA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la difende, giusta delega in atti;
ricorrente contro elettivamente LL NN, PE ST, in ROMA VIA D CIMAROSA 13, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO TROIANI, che li difende, giusta delega in atti;
2003 1246 controricorrenti - avverso la sentenza n. 1108/00 della Corte d'Appello di ROMA, Sezione III Civile, emessa il 27/03/00 e depositata il 30/03/00 (R.G. 2803/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/05/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI;
udito l'Avvocato Marcello TROIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Santi CONSOLO che ha concluso per il rigetto dle ricorso. Svolgimento del processo 29/10/1979 un motociclo di proprietà di LL Il AN, assicurato dalla NI TI di Assicurazioni, condotto dal minore PE ST e recante a bordo un'al- tra persona, investi il pedone IN PE, provo- candone la morte. La TI risarcì integralmente il dan- no, ai sensi dell'art.18 Co. II della legge 24/12/1969, n. 990, e successivamente, sostenendo che, a termini del con- tratto di assicurazione, la garanzia assicurativa non era operativa perché il PE non era abilitato alla guida e perché, quantunque minorenne aveva trasportato un'altra ' 2 persona sul motociclo convenne in rivalsa la LL ed il PE (ormai maggiorenne ) dinanzi al Tribunale di Roma che accolse la domanda. Su appello della LL " e del PE la Corte di Roma, con sentenza del 30/3/2000, in riforma della sentenza del Tribunale ha rigettato la ' domanda osservando che la garanzia assicurativa doveva f ritenersi operativa perché secondo quanto era emerso nel giudizio di appello al momento del sinistro il PE era abilitato alla guida del motociclo , in quanto munito di patente di tipo A. Ricorre la NI TI ( in li- quidazione coatta amministrativa) con tre motivi illu- strati anche da memoria. Resistono la CA ed il PE con controricorso. Motivi della decisione I resistenti eccepiscono pregiudizialmente la inammis- D sibilità del ricorso in quanto redatto da difensore pri- vo di procura speciale. L'eccezione non ha fondamento ' giacché il ricorso risulta redatto dall'avvocato Guido Ro- manelli ritualmente investito con procura speciale (ap- posta a margine del ricorso) dal commissario liquidatore della NI TI di Assicurazioni, avvocato Grego- rio Iannotta. Con i tre motivi della impugnazione , che essendo con- 3 nessi vanno congiuntamente esaminati la società ricor- rente denunzia violazione degli artt. 1362 Cod. Civ. e 79 lett.d del D.P.R. n.393 del 1959 ( Cod. Str. ). Sostiene che , contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di me- rito in forza del contratto di assicurazione la garanzia 罩 assicurativa avrebbe dovuto ritenersi del tutto priva di operatività perché il PE essendo minorenne ' ' non era abilitato a trasportare un'altra persona sul motociclo da lui condotto. La censura è priva di fondamento. E', infat- ti orientamento consolidato della giurisprudenza di le- ' gittimità quello per cui in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di vei- la previsione ( ricorrente nel caso incoli a motore ' esame di una clausola di esclusione della garanzia assi- curativa per i danni cagionati dal conducente non abilita- to alla guida non é idonea ad escludere l'operatività del- la polizza ( ed il conseguente obbligo risarcitorio del- l'assicuratore) se detto conducente legittimamente abi- 1 litato alla guida si sia limitato a non rispettare pre- , scrizioni e cautele imposte dal codice della strada come nel caso corrispondente a quello di specie di soggetto dotato di patente di tipo A e minore degli anni diciotto, che abbia guidato un motoveicolo di cilindrata non supe- 4 riore ai 125 cmc., trasportando però, altra persona in ' violazione dell'art.79 Cod. Str: abrogato (Cass., 20/2/1998, n.1786 Cass., 14/3/1996, n.2115. Cass., 26/5/1999, n.5110). Il ricorso va dunque ' rigettato con conseguente condanna della società ricorrente al pagamento delle spese Fprocessuali nonché alla rifusione degli onorari che ' stimasi di liquidare in euro 1500,00.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di cassazione ' liquidate complessivamente in euro 1600,00 di cui euro 100,00 per spese , oltre a spese ge- ' nerali ed accessori come per legge. Roma, 27/5/2003 here rel. Il dente IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 23 OTT 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista in5