Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 1
In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini della valutazione circa la sussistenza del dolo o della colpa grave che ostano alla riparazione, il giudice può tener conto degli atti che nell'ambito del giudizio di cognizione sono risultati inficiati da inutilizzabilità meramente "fisiologica". (Nella specie, si trattava di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, rese nel corso delle indagini preliminari, e non utilizzabili ex art. 513 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2009, n. 38181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38181 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 23/04/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 960
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 17604/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO IR, n. a Napoli il 25/2/1968;
avverso l'ordinanza del 30/10/2007 della Corte di Appello di Napoli;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO Fausto;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza;
letta la memoria difensiva del difensore del ricorrente, depositata il 23/4/2009.
Si Osserva:
FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza del 30/10/2007 la Corte di Appello di Napoli, rigettava l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da RR IR.
Questi, arrestato il 11/6/2003 per art. 416 bis. c.p. (clan NO), era stato scarcerato il 28/12/1996 e successivamente assolto dal Tribunale di Napoli con sentenza del 23/2/2005, ai sensi dell'art.530 c.p.p., comma 2, per non aver commesso il fatto.
A motivazione del provvedimento di rigetto la Corte territoriale ha affermato sussistere la colpa grave del RR, postasi in rapporto di causa - effetto con l'adozione del provvedimento cautelare (art. 314 c.p.p., comma 1).
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, a mezzo del difensore deducendo la violazione di legge e la mancanza di sufficiente motivazione. Invero la Corte distrettuale non aveva tenuto conto che l'imputato era stato assolto dall'accusa di partecipazione al clan NO in quanto le dichiarazioni rese dall'unico collaboratore di giustizia, GO IO, non erano state riscontrate da ulteriori elementi di prova ed in particolare dalle dichiarazioni dell'altro collaboratore, RN BE.
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Come è noto, il rapporto tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.
In particolare, è consentita al giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice.
3.2. Inoltre, quanto alla utilizzabilità del materiale probatorio, va osservato che la procedura riparatoria presenta connotazioni di natura civilistica, e, quindi, nel suo ambito non possono operare automaticamente i divieti previsti dal codice di rito esclusivamente per la fase processuale penale dibattimentale, e tra di essi, il divieto di utilizzo degli atti delle indagini, ben potendo invece trovare ingresso nell'alveo di una causa con impronta civilistica, quali fonti di prova inquadrabili nella categoria delineata dall'art.2712 c.c.. Tale possibilità però incontra due limiti:
- il primo è costituito dalla inutilizzabilità patologica di atti probatori assunti in violazione di espressi divieti di legge (art.291 c.p.p.), come ad esempio intercettazioni captate illegalmente
(art. 271 c.p.p.: sul punto cfr. Cass. Sez. Un. 1153/09, Racco);
- il secondo è costituito dalla verifica che gli elementi di prova acquisiti nelle indagini e da utilizzare nel procedimento riparatorio, non siano smentiti (non semplicemente non confermati) inequivocabilmente da acquisizioni del processo dibattimentale. In tal caso, infatti, la verità acclarata nel pieno contraddittorio tra le parti deve avere la prevalenza sulle acquisizioni probatorie captate nella fase inquisitoria.
3.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale, ha evidenziato che:
a) Il RR era stato indicato dal collaboratore di giustizia GO IO come appartenente alla associazione camorristica facente capo a NO IR (cd. clan NO dei Quartieri); egli operava nella zona di Montesanto di Napoli e percepiva uno stipendio dal clan;
era cognato del noto pregiudicato IR EP detto "o sceriffo"; unitamente al EP ed a tali Sades e Romano, dopo un plurimo omicidio (a S.Anna di Palazzo) aveva favorito la fuga dei killer aspettandoli con ciclomotori nei pressi del luogo dell'agguato;
b) il collaboratore di giustizia RN BE, aveva confermato tali dichiarazioni ed in particolare l'adesione al clan del RR ed il suo ruolo nei fatti di S.Anna di Palazzo del 29/3/91, ove il RR aveva atteso esso RN e l'GO dopo l'agguato;
c) il proscioglimento era stato determinato dal fatto che le dichiarazioni del RN, rese nelle indagini ed in un diverso processo innanzi alla Corte di Assise di Napoli, non era stato possibile acquisirle al fascicolo dibattimentale del Tribunale e quindi non potevano fornire riscontro alle dichiarazioni dell'GO (v. pg. 7 e seg. sent. Tribunale).
Dette dichiarazioni, però, in quanto non affette da c.d. inutilizzabilità patologica, alla luce dei principi sopra esposti, possono essere utilizzate nel giudizio riparatorio, sicché correttamente la Corte distrettuale, con esaustiva e logica motivazione, ha ritenuto configurabile nelle condotte del RR una colpa grave, sinergica all'adozione della misura cautelare ed al suo mantenimento e, quindi, ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo.
Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2009