Sentenza 20 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/06/2001, n. 8400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8400 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA GORTE SUPREMA DICASS8400/0 1 Oggetto Risarcimento danni Indebito arricchimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10838/99 Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 13491/99 Consigliere Dott. Michele VARRONE 19252 Cron. Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI - 3025 Rep. Rel. Consigliere Dott. Italo PURCARO Ud. 09/04/01 Consigliere Dott. UN DURANTE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S ENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 2000 per diritti L. sul ricorso proposto da: "2-0 2001 IL CANCELLERE COMEL SPA, in persona del suo legale rappresente pro tempore l'Amministratore unico sig. UN TO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato D'AMATO DOMENICO, SALANITRO NICCOLO', giusta delegadifesa dall'avvocato CANCELLERIA in atti;
ricorrente
contro
MI AT;
intimato - 2001 e sul 2° ricorso n° 13491/99 proposto da: DF454562 708 MI AT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GALILEI 45, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI MAGNANO DI SAN LIO, che lo difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE MARLETTA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
COMEL SPA;
- intimato avversO la sentenza n. 222/99 della Corte d'Appello di CATANIA, sezione civile emessa il 12/2/1999, depositata il 02/04/99; RG. 619/1996, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento III motivo del ricorso principale per contraddittorietà, rigetto nel resto;
accoglimento del V motivo del ricorso incidentale e rigetto nel merito. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 29 dicembre 1986 OR MI convenne in giudizio davanti al Tribunale di Ragusa la società COMEL S. p. a., nonché PP UN, RO La CA e DA La Lica- ta, quali eredi di PP La CA, esponendo: che dal 1957 al 1986 aveva fornito al Cementificio di Ragu- 2 sa (società A.B.C.D. fino al 1968 e ANIC dal 1969) il gesso prelevato da una Sua cava sita in Licodia Eubea;
che, nel giugno 1975, PP La CA, a titolo personale e quale amministratore della COMEL, avendo questa ricevuto l'incarico di fornire gesso al Cementi- ficio di Pozzallo ed avendolo accettato pur senza pos- sedere una propria cava per l'estrazione, aveva preteso di prelevare giornalmente dei quantitativi di gesso dalla suddetta cava di Licodia Eubea, di cui era tito- lare esso attore, al quale aveva promesso un giusto il prelievo sarebbe compenso ed aveva assicurato che stato limitato all'anno in corso;
che, viceversa, la situazione si era protratta fino al giugno 1981, essen- do stato egli costretto a subirla, dal momento che ad ogni sollecito di pagamento rivolto al La CA la di- rezione dello stabilimento ANIC di Ragusa lo sospendeva a tempo indeterminato dalla fornitura di gesso, alla quale veniva poi riammesso su segnalazione del La Lica- ta;
che nel 1979, sempre dietro intervento di costui, l'attore aveva ottenuto di poter disporre all'interno dello stabilimento dell'ANIC di un deposito, dal quale il La CA aveva pure preteso di prelevare gesso per fornirlo al Cementificio di Pozzallo;
che egli era stato costretto a denunziare i suindicati fatti, per cui si era instaurato nei confronti del La CA pro- 3 ہے cedimento penale in ordine al reato di estorsione ag- gravata in danno di esso istante, reato poi dichiarato estinto а seguito del decesso dell'imputato, avvenuto il 12 maggio 1984; che il gesso complessivamente pre- - levato dal La CA ammontava a circa 100.000 tonnel- late, per un importo di £ 300.000.000 (pari a £ 3.000 per tonnellata); che, inoltre, in dipendenza del fatto illecito commesso dal La CA, egli aveva subi- to ingenti danni, quantificabili in cinque miliardi di lire, avendo dovuto interrompere la fornitura di gesso allo stabilimento di Ragusa e non avendo potuto adem- piere alle obbligazioni assunte nei confronti di diver- si istituti bancari e di vari fornitori, che avevano già presentato istanza per far dichiarare il suo falli- mento. Chiese, pertanto, l'attore la condanna dei con- venuti al pagamento, anche a titolo di arricchimento senza causa, della somma di £.300.000.000, oltre inte- ressi e rivalutazione monetaria, nonché della somma di £.
5.000.000.000 per tutti i danni, diretti e indiretti, patrimoniali e non, derivanti dal reato commesso in suo danno dal La CA. Le parti convenute, costituitesi, negarono che la COMEL avesse prelevato gesso dal deposito dell'attore presso l'ANIC di Ragusa ed ammisero viceversa il pre- lievo di gesso ad opera della stessa società dalla cava 4 ま del MI, sita in Licodia Eubea, dalla fine dell'an- no 1975 al giugno 1980, ma asserirono che era interve- nuto tra le parti un accordo in virtù del quale il Mi- nardi aveva consentito il detto prelievo in cambio di prestazioni eseguite dal La CA, prestazioni consi- stenti nella messa a disposizione di mezzi e di attrez- zature per l'estrazione del gesso da parte dello stesso MI, che non disponeva all'epoca di macchinari suf- ficienti, nonché nell'effettuazione di alcuni trasporti di gesso per conto del medesimo, e che inoltre il La CA aveva correlativamente consentito al MI il prelievo di sabbia da una sua cava sita in contrada Randello di Ragusa negli anni 1977, 1978 e 1979; SO- stennero, altresì, che il quantitativo di gesso prele- vato dalla COMEL era stato all'incirca di 60.000 ton- nellate (che potevano ridursi a 45.000, atteso che ogni pretesa del MI per il periodo anteriore al 29 di- cembre 1976 doveva ritenersi prescritta) e che il cava- mento ed il caricamento era avvenuto con mezzi ed at- trezzature della COMEL, onde il valore del gesso non poteva superare le £ 50 per tonnellata e quindi l'im- porto complessivo di £ 2.500.000, a fronte del quale, peraltro, la COMEL vantava nei confronti del MI un credito di £ 150.295.000 (per l'approntamento dei mezzi e delle attrezzature di cui si è detto, per la fornitu- 5 $ ra di 7.545 carichi di sabbia dalla cava di contrada Randello e per 52 trasporti di gesso da Licodia Eubea a Ragusa); chiesero, pertanto, il rigetto delle proposte domande e, in via riconvenzionale, la condanna dell'at- tore al pagamento in favore della COMEL dell'importo di £.147.795.000, pari alla differenza tra i due reciproci crediti. Il processo, dichiarato interrotto per l'in- tervenuto fallimento del MI, venne riassunto dalla curatela e dallo stesso MI, nel frattempo tornato in bonis per avvenuta omologazione del concordato fal- limentare dal medesimo proposto. I l Tribunale adito, con sentenza del 14 novembre 1995, rigettò sia la domanda dell'attore che la ricon- venzionale della COMEL, compensando tra le parti le spese del giudizio. Su gravame di tutte le parti, la Corte di Appello di Catania, con sentenza depositata in data 2 aprile 1999, accolse solo in parte l'appello principale del MI, respingendo quello incidentale proposto dalle appellate. Rilevò in parte motiva, per la parte che qui inte- ressa, la Corte distrettuale: che le pretese avanzate dal MI erano di duplice natura, lamentando il pre- detto, da un lato, una perdita economica derivante dal prelievo di gesso dalla sua cava e dal suo deposito, 6 prelievo operato dalla COMEL senza alcun compenso, e, dall'altro, un danno conseguente al prolungato compor- tamento illecito del La CA, integrante il reato di estorsione;
- che, in un siffatto contesto, doveva ri- tenersi sussistente la legittimazione passiva della COMEL in ordine alla prima delle anzidette domande e viceversa la legittimazione passiva delle eredi del La CA in ordine alla seconda;
- che, in ordine all'il- lecito penale addebitato al La CA, dalle risultanze processuali emergevano solo indizi, dal che conseguiva il rigetto della domanda di risarcimento danni conse- guenti al reato di estorsione;
che, al contrario, di- versamente da quanto ritenuto dal primo giudice, doveva ritenersi fondata la domanda ex art.2041 c.c., proposta dal MI, relativamente alla quale la OM veniva comprensiva condannata alla somma di lire 165.316.000, della rivalutazione, oltre interessi dalla data della domanda. Per la cassazione di detta sentenza la società Co- mel S. p. a. propone ricorso, sulla base di quattro mo- tivi, cui resiste OR MI, il quale, а sua volta, impugna la medesima sentenza con ricorso inci- dentale, fondato su cinque motivi. Motivi della decisione Si deve provvedere, preliminarmente, alla ri- 1) 7 G unione, ex art.335 c. p. C., dei due ricorsi, trattan- dosi di impugnazioni avverso la medesima sentenza. 2) Con il primo motivo del ricorso principale, la ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un punto deci- sivo della controversia (art.360 nn. 3 e 5 C. p. c.), deduce, in primo luogo, che è assolutamente immotivata la deduzione della corte distrettuale, secondo cui non sussisteva prova alcuna di accordi intercorsi tra il MI e la OM, relativamente all'estrazione del gesso dalla cava del MI medesimo: al contrario, la circostanza dell'accordo risultava confermata da que- st'ultimo, il quale, nell'atto introduttivo, riconosce- va che l'amministratore della OM gli aveva richiesto di estrarre il gesso, con la promessa della correspon- sione di un giusto compenso per ogni tonnellata di ges- SO prelevata. Inoltre, avendo la sentenza appellata escluso il fatto illecito costituito dall'estorsione, il giudice di appello avrebbe dovuto farsi carico di spiegare per quale ragione il MI avrebbe dovuto consentire all'amministratore della OM di prelevare giornalmente, per un periodo di ben cinque anni, circa 60.000 tonnellate di gesso dalla propria cava, senza richiedere alcun corrispettivo. 8 Il motivo non merita accoglimento. Invero, in linea di principio, può dirsi pacifico il principio secondo cui l'arricchimento senza causa non sussiste quando lo squilibrio economico a favore di una parte e in pregiudizio dell'altra sia giusti- ficato dal consenso della parte che assume di essere stata danneggiata, atteso che la volontaria prestazione esclude l'arricchimento, quali che siano per ciascuno patrimoniali econo- degli interessati le conseguenze miche, vantaggiose o svantaggiose, della libera e con- corde determinazione della loro volontà. Peraltro, pur se, indubbiamente il fenomeno dell'arricchimento senza causa è valutato dall'ordinamento sul piano squisita- mente oggettivo, senza tenere conto cioè dell'atteggia- mento psicologico dell' arricchito ○ dell'impoverito, ciò non esclude, che in determinate fattispecie, tale atteggiamento possa avere rilievo, sia in relazione al generale dovere di correttezza, sia in considerazione della possibile rilevanza del consenso dell'impoverito al fine di giustificare sulla base di esso lo sposta- mento patrimoniale. Orbene, tanto precisato in linea generale, Occorre rilevare che, nel caso di specie, la Corte di appello ha escluso l'esistenza di un qualsiasi accordo delle parti, in ordine all'estrazione del gesso dalla cava 9 del MI, mentre sul punto la censura del ricorrente appare del tutto generica, limitandosi la stessa a ri- chiamare la decisione opposta del giudice di prime cu- re. Né, d'altro canto, ha pregio il rilievo della ri- corrente, secondo cui, una volta esclusa la sussistenza del reato di estorsione, il giudice di merito avrebbe dovuto darsi carico di spiegare i motivi del prolungato prelievo del gesso dalla cava del MI, posto che, ai fini della sussistenza dell'arricchimento senza cau- sa sufficiente l'oggettivo verificarsi dello stesso senza il previo consenso dell'impoverito. Consenso che, come si è rilevato, è stato ritenuto non sussistente, mentre, sul punto, non può tenersi conto del richiamo della ricorrente a quanto dedotto dal medesimo MI nell'atto introduttivo della lite. Al riguardo, si OS- serva, infatti, che, con una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, è stato rite- nuto che il ricorso per cassazione - in ragione del principio di cosiddetta autosufficienza dello stesso deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a CO- stituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la va- lutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e quindi ad elementi od atti atti- 10 nenti al pregresso giudizio di merito. È palese, quin- di, che parte ricorrente non poteva limitarsi a fare riferimento alle ricordate deduzioni contenute nell'at- to introduttivo della lite, non valutate ○ malamente valutate dai giudici a quibus, ma doveva, eventualmen- te, trascrivere in ricorso il loro contenuto, allo sco- po di porre questa Corte nelle condizioni di apprezzar- ne la rilevanza e pertinenza ai fini del decidere. Non senza considerare, conclusivamente, l'assoluta irrile- vanza della circostanza dedotta, poiché, secondo l'assunto della medesima ricorrente, il consenso del MI sarebbe stato solo iniziale e, pertanto, con- cernente un periodo (1975) per il quale nulla è stato liquidato all'odierno resistente. 3) Con il secondo motivo, deducendo sempre viola- zione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, nn.3 e 5, C. p. C., in relazione agli artt.2041, 2733 e 2734 c.c.), la ricorrente principale censura la sentenza impugnata, nella parte in cui la stessa esclude l'applicazione, nella specie, della disciplina di cui all'art. 2734 C.C., posto che alla confessione in sede penale del La CA di avere ricevuto il gesso dal MI, ma die- tro controprestazioni della OM, non era seguita al- 11 cuna contestazione, almeno in sede penale, da parte del MI, il quale, in sostanza, anche nel presente giu- dizio, aveva contestato, se non nella misura, la circo- stanza che la OM avesse effettuato delle contropre- stazioni. Il motivo è, in parte inammissibile ed in parte in- fondato. Sotto il primo profilo, sempre in virtù del menzionato principio di autosufficienza, è sufficiente rilevare che non risulta riportato nel ricorso il testo delle dichiarazioni del La CA in sede penale. Sotto il secondo profilo, è sufficiente rilevare come, mentre la Corte di appello ha posto in luce come in sede pena- le non vi fu alcuna confessione da parte del La CA, il quale, anzi, avrebbe negato qualsiasi addebito, la ricorrente tende a dare un'interpretazione diversa del- le menzionate dichiarazioni, il che non è consentito in sede di legittimità. Non sussiste, pertanto, la dedotta violazione dell'art.2734 C.C., mentre la censura rela- tiva all'insufficienza e contraddittorietà della moti- vazione è del tutto generica. 4) Il terzo motivo, con la quale la ricorrente principale lamenta sempre violazione e falsa applica- zione di norme di legge, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, nn.3 e 5, c. p. C., in re- 12 B lazione agli artt. 2041, 1226, 2056 e 2729 c.C.), si ar- ticola su quattro punti, deducendosi : a) che non era ammissibile l'utilizzazione di un documento proveniente da un terzo (attestazione rilasciata in data 13 dicem- bre 1983 dall'INSICEM), quando ne erano stati contesta- ti la provenienza ed il contenuto, mentre era anche er- rato assumere che il documento avrebbe trovato riscon- tro nelle ammissioni della OM, sia perché le pretese ammissioni non sussistevano, sia per la discordanza de- gli importi, essendo gli stessi solo approssimativi;
b) che era inammissibile la determinazione equitativa del- l'indennizzo conseguente ad indebito arricchimento, po- sto che il ricorso all'equità è previsto dalla legge solo per la determinazione dei danni conseguenti a re- sponsabilità contrattuale о extracontrattuale;
c) che era errato determinare l'impoverimento del MI, ag- giungendo ai costi della materia prima anche il mancato profitto, per giunta prendendo come riferimento il prezzo di vendita all'ANIC, perché questo era compren- sivo dell'utile della OM, e non dell'utile del Mi- nardi, "che evidentemente avrebbe dovuto fornire alla OM il materiale per un prezzo inferiore"; d) che la determinazione dei costi di trasporto e di estrazione di gesso, nonché la misura ed il valore delle forniture di sabbia era stata determinata in via equitativa (il 13 che era inammissibile), oltre che presuntiva, senza che nella sentenza vi fosse alcuna indicazione di presun- zioni gravi, precise e concordanti, tali da poter giu- stificare il ricorso alla disciplina dell'art.2729 C.C.. Le censure sono infondate. Per quanto concerne il punto sub a), va rilevato che la sentenza impugnata, in ordine alla determinazio- ne del quantitativo complessivo di gesso estratto dalla OM dalla cava del MI, si fonda, principalmente, sulle risultanze del documento in data 13 dicembre 1983 della società Insicem, che, secondo quanto ritenuto dalla corte catanese, non sarebbe stato contestato, se non in termini generici, dall'attuale ricorrente. Que- st'ultima, al contrario, assume che tale contestazione vi sarebbe stata. La tesi, peraltro, non ha pregio, at- teso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Su- prema, ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto risulti presa in esame e valutata nella sentenza impugnata, il ricorren- te che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, ha l'onere non solo di allegare, riportandone il testo, l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giu- 14 dizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridi- cità di tale asserzione ed accertare la fondatezza del- le doglianze. Nella specie, in difetto di tale allega- zione, resta ferma, conseguentemente, la valutazione del giudice di merito, secondo cui la contestazione del menzionato documento ad opera della OM era stata ef- fettuata in termini del tutto generici. A ciò va ag- giunta l'ulteriore considerazione che non risulta impu- gnata l'affermazione, certamente decisiva, del giudice "di merito, secondo cui non disponendo la OM di una propria cava, deve presumersi che tutto il materiale fornito alla INSICEM provenisse dalla cava del MI" (pag. 18 della sentenza impugnata). Il che, con ogni evidenza, rende superfluo l'esame di ogni altra do- glianza della ricorrente relativa alla determinazione del quantitativo complessivo del gesso prelevato dalla cava del resistente. Relativamente alle censure sub b) e d), va rileva- in via di principio, che all'equità è possibile fa- to, re ricorso non necessariamente per addivenire alla li- quidazione del danno, sia esso contrattuale che extra- contrattuale, ma ogni qual volta risulti difficoltosa la determinazione del contenuto di una pretesa ricono- sciuta sussistente e, quindi, anche ai fini della li- 15 quidazione dell'indennizzo previsto dall'art.2041 C.C.. Peraltro, nella fattispecie, la determinazione di quan- to dovuto all'attore in relazione alla norma codicisti- ca suindicata risulta effettuata dal giudice di merito principalmente con riferimento a dati documentali e te- stimoniali non contestati. Inoltre, è da escludersi la pretesa violazione dell'art.2729 C.C., non risultando che la corte territoriale abbia fatto ricorso a presun- zioni, per la determinazione dell'indennizzo de quo, mentre, comunque, la censura sul punto appare formulata in termini del tutto generici. Con riferimento, infine, al punto c) del motivo in esame, la ratio dell'azione di arricchimento, che si sostanzia nel principio di evitare che un soggetto ot- tenga, senza causa, un incremento patrimoniale a danno di un altro soggetto, comporta che l'incremento patri- moniale debba essere eliminato nei limiti del pregiu- dizio subito da chi ha effettuato la prestazione priva di causa, attraverso la corresponsione a quest'ultimo di un indennizzo il cui ammontare non può superare la misura dell'arricchimento dell'accipiens. In rela- zione a tale ratio, deve ritenersi che, a norma del- l'art.2041 C.C., costituisce diminuzione patrimoniale ogni perdita economica del soggetto a svantaggio del quale l'accipiens si sia arricchito, con la conseguenza 16 B che anche il mancato guadagno per utile d'impresa, connesSO a prestazioni erogate sine causa, costituisce perdita patrimoniale indennizzabile ex art.2041 C.C. (ex plurimis, Cass.12 aprile 1995, n. 4192 e 5 giugno 1997, n.5021). Pertanto, non merita censura la sentenza impugnata, che si è attenuta a tali principi di dirit- to, mentre la pretesa erronea determinazione in concre- to del mancato profitto non è deducibile in sede di le- gittimità, trattandosi di un apprezzamento di fatto. 5) E' inammissibile, infine, per assoluta generici - tà della doglianza, il quarto motivo del ricorso prin- cipale, con il quale ci si lamenta in termini non me- glio precisati, di violazione e falsa applicazione di norme di diritto in ordine alla regolamentazione delle spese. 6) Passando all'esame del ricorso incidentale, con il primo motivo dello stesso il ricorrente deduce vio- lazione e falsa applicazione di norme di diritto, non- ché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c. p. C., comma 1, nn. 3 e 5). Molto semplicisticamente e senza adeguata motivazione la Corte d'appello aveva escluso che nella specie vi fosse stata estorsione da parte della COMEL ai danni del MI. La stessa Cor- te, peraltro, non poteva non riconoscere che da tutti 17 gli elementi acquisiti ricorrevano gravi ed evidenti indizi della denunciata estorsione ed allora se si tie- ne altresì della enorme sproporzione tra le prestazioni del MI in favore della COMEL e le modestissime prestazioni di quest'ultima, ne conseguiva che erronea- mente era stata rigettata la domanda di risarcimento danno. Il motivo è inammissibile. Invero, Occorre partire dalla considerazione che, come già posto in luce in sede espositiva, il giudice di appello ha escluso la sussistenza di legittimazione passiva della OM in ordine all'azione proposta dal MI con riferimento ai danni conseguenti al reato di estorsione aggravata. Orbene, tale punto della sen- tenza non risulta impugnata, per cui qualsiasi doglian- za del ricorrente, con riferimento alla OM, inam- missibile. Del pari inammissibile, peraltro, è la doglianza, Lo. relativamente agli eredi CA, posto che questi ulti- mi non sono stati citati dal ricorrente incidentale nel presente grado del giudizio, per cui nessuna statuizio- ne può essere presa nei loro confronti. 7) Con il secondo motivo, il ricorrente incidentale si duole di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché di omessa, insufficiente e contraddit- 18 toria motivazione circa un punto decisivo della
contro
- versia (art. 360 c. p. C., comma 1, nn. 3, e 5), soste- nendo, in buona sostanza, che la corte distrettuale, dopo avere effettuato dall'importo inizialmente attri- buito al MI di lire 235.782.000, una prima decur- tazione, а favore della OM, di lire 34.000.000, per i mezzi messi a disposizione per l'estrazione del gesso dalla cava, aveva ulteriormente riconosciuto alla OM medesima, sempre per 10 stesso titolo, la somma di lire 39.297.000. Il motivo è manifestamente infondato, in quanto la dedotta contraddittorietà su un punto decisivo della controversia non sussiste, posto che, come si evince chiaramente dal testo della sentenza impugnata, mentre la prima delle due voci in esame concerne le spese per mezzi e personale forniti dalla OM al MI per l'estrazione del gesso dalla cava, la seconda, invece, riguarda le spese di trasporto del materiale dalla cava al cementificio. Non vi è, pertanto, nessuna duplica- zione di somme riconosciute alla OM. 8) Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché insufficiente e contraddittoria, motivazione su un punto decisivo della controversia (art.360, comma 1, nn. 3 e 5 C. p. c.). Erroneamente la Corte avrebbe escluso dal quanti- 19 Б tativo di gesso prelevato dalla COMEL quello relativo agli anni 1975 e 1976, ritenendo che per tali anni ope- rasse la prescrizione sollevata da parte convenuta, es- sendo stato l'atto introduttivo del giudizio notificato il 29 dicembre 1986. L'eccezione avrebbe dovuto essere invece rigettata, in quanto nel caso in esame il termi- ne della prescrizione dell'azione del MI decorreva dalla data della morte del La CA avvenuta il 12 maggio 1984. allorché l'azione penale fu dichiarata estinta. Il motivo non può essere accolto. Invero, posto che, come si è sottolineato in prece- denza, nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato di estorsione, nessun rilievo ha evidentemente, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale, la data in cui sia intervenuta in sede penale la causa di estinzione del reato (per morte del reo). Viceversa, è noto che, nell'azione di arricchimento senza causa, vi- ge l'ordinario termine decennale di prescrizione, che decorre dal momento in cui il diritto all'indennizzo può essere fatto valere, momento che coincide con quel- lo in cui verifica l'arricchimento del beneficiario e la correlativa diminuzione patrimoniale dell'impoveri- to. Pertanto, trattandosi nel caso di specie di un ar- ricchimento protrattosi dal 1975 fino al 1981, corret 20 tamente il giudice di merito, essendo stato l'atto in- troduttivo del giudizio notificato il 29 dicembre 1986, ha riconosciuto l'eccepita prescrizione per l'indennizzo relativo ai quantitativi di gesso preleva- to dalla OM nel biennio 1975 1976. 9) Con il quarto motivo, lamentando erroneae falsa applicazione di norme di diritto, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo del- la controversia (art.360, comma 1, nn 3 e 5 c. p. C. in relazione all'art.113 e 115 c. p. c.), sostiene il ri- corrente incidentale che erroneamente la Corte d'Appel- lo aveva riconosciuto un credito di £. 30.000.000 della COMEL verso il MI per il prelievo da parte di que- st'ultimo di qualche quantitativo di sabbia dalla cava in contrada Randello di proprietà della medesima. Nes- sun elemento probatorio, invece, era stato fornito dal- la COMEL sul quantitativo di sabbia prelevata mentre era certo, per dichiarazione concorde di tutti i testi- moni escussi, che il caricamento della sabbia sui ca- mion avveniva ad opera esclusiva del MI, che vi provvedeva con la propria pala meccanica, manovrata dai suoi dipendenti, che al trasporto provvedeva il Minar- di. Inoltre, si trattava di sabbia terrosa e piena di arbusti e, pertanto, di nessun valore. Il motivo va disatteso. 21 Rileva la Corte che costituisce ius receptum, alla stregua della giurisprudenza di questa Suprema Corte, il principio secondo cui è devoluta al giudice del me- rito la valutazione globale delle risultanze processua- li, purché egli indichi gli elementi sui quali intende fondare il suc convincimento, nonché l'iter seguito per addivenire alle proprie conclusioni, ben potendo disat- tendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, potendo il giudice di merito sce- gliere tra le varie risultanze istruttorie quelle rite- nute idonee e rilevanti. Inoltre, la violazione del- l'art.360 n.5 C. p. C., per i vizi di omessa, insuffi- ciente e contraddittoria motivazione, denunziabili con il ricorso per cassazione, sussiste solo allorché nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato о il deficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti о rilevabili di ufficio, ovvero l'insanabile contrasto tra le argomen- tazioni addotte, tale da non consentire l'identifica- zione del procedimento logico giuridico posto а base della decisione. Detti vizi, pertanto, non possono con- sistere in un apprezzamento dei fatti o delle prove in senso difforme da quello preteso dalle parti. Nella fattispecie, quindi, ritiene la Corte che non sia censurabile l'impugnata sentenza, per la parte og- 22 getto del motivo in esame, posto che con lo stesso si tende unicamente ad addivenire ad una conclusione oppo- sta a quella alla quale è pervenuta la corte distret- tuale, con riferimento al credito della OM per il prelievo della sabbia operato dal MI dalla cava della resistente. 10) Con il quinto motivo deduce il ricorrente in- cidentale violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art.360, C. P .C., comma 1, nn. 3 e 5), per avere er- roneamente la corte territoriale applicato la rivaluta- zione dell'indennizzo con decorrenza dal maggio 1981 (epoca di cessazione del rapporto), mentre avrebbe do- vuto riconoscere ed applicare la rivalutazione con de- correnza da ogni annualità e sull'indennizzo dovuto per ciascun anno. Il motivo è fondato. Questa Corte, infatti, superando il contrasto crea- to dalle sentenze nn. 1753-87 e 3995-69, ha defini- tivamente chiarito, sulla base di ragioni che il collegio condivide e fa proprie, che alla sentenza di condanna all'indennizzo per arricchimento senza causa, a norma dell'art.2041 c. C. 1 non può attri- buirsi natura costitutiva, atteso che il diritto 23 del depauperato al pagamento sorge per effetto e dalla data dell'arricchimento altrui. Per cui, con riferimento alla stessa data che deve essere operata la rivalutazione del credito (Cass. 517/1994). Poiché la corte distrettuale non ha osservato tale principio di diritto, operando la rivalutazione del credito del MI con riferimento al momento in cui cessò l'arricchimento della OM (1981), la sentenza impugnata va cassata sul punto, dovendo il giudice di rinvio, che si designa nel dispositivo, provvedere ad un nuovo calcolo della rivalutazione dell'indennizzo dovuto al MI medesimo con riferimento ad ogni an- nualità a partire dal gennaio 1977 sino al maggio 1981. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine al- le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, nonché i primi quattro motivi del ricorso incidentale, accoglie il quinto motivo del ricorso in- cidentale, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione del- la Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 9 aprile 2001. 24 Il Consigliere rela re ed estensorete Il Presidente IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 20610.2001 oggi, lì IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 140000 390000 aln. 417892 NOV. 2001eria 4 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in coto versate 390000 The contomolo p. 11 Dirigento Area Servizi (lire (Dott.ssa Maria Grazia DI FILIPPO Responsabile Servizio Atti Giudizi (Dr. M. RACCICHINI 2 25 5