Sentenza 21 settembre 2007
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nell'interesse dell'imputato irreperibile dal difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, in quanto il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile o latitante, non iscritto all’albo speciale previsto dall’art. 613, co. I, c.p.p., può ricorrere per Cassazione?Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 20 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/09/2007, n. 37534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37534 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 21/09/2007
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1082
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 14578/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BR UA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza emessa in data 5.7.2005 dalla Corte di Appello di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Delehaye Enrico, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Il difensore di BR UA ricorre per Cassazione avverso la sentenza con la quale in data 5/7/2005 la Corte di Appello di Catanzaro, Sezione Seconda Penale, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti del predetto in primo grado, previo riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di mesi cinque di reclusione per i reati di cui agli artt. 337, 635, 582, 585 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, avvinti dal vincolo della continuazione.
Il ricorrente deduce:
- Violazione dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis e art. 159 c.p.p. in relazione all'art. 179 c.p.p., comma 1, per avere la Corte di Appello disposto la citazione dell'imputato ai sensi del citato art. 157 c.p.p., comma 8 bis, senza emettere nuovo decreto di irreperibilità
nei suoi confronti, nonostante egli fosse stato già dichiarato irreperibile in primo grado e nonostante le nuove ricerche disposte in appello avessero avuto esito negativo.
- Violazione dell'art. 62 c.p., n. 2 e degli artt. 337, 635, 582 e 585 c.p., per la mancata applicazione della attenuante della provocazione, avendo l'imputato agito in stato d'ira rispetto ad un fatto (il rapporto disciplinare) che aveva avvertito come ingiusto. - Violazione dell'art. 62 bis c.p. e art. 69 c.p., per la mancata concessione delle attenuanti generiche con conseguente sproporzione tra la entità del fatto commesso e la sanzione in concreto applicata.
Il ricorrente, infine, evidenzia di avere sottoscritto l'atto di impugnazione, pur essendo un avvocato non iscritto nell'apposito albo, in quanto, trattandosi di imputato irreperibile, al difensore sarebbe conferito il potere di rappresentanza "ad ogni effetto" del predetto soggetto.
2 .-. Le Sezioni Unite di questa Corte, dirimendo un contrasto giurisprudenziale in ordine alla ammissibilità del ricorso per Cassazione proposto per l'imputato latitante da difensore non abilitato, hanno recentemente concluso per la inammissibilità del ricorso per Cassazione proposto nell'interesse dell'imputato latitante dal difensore di ufficio non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, chiarendo che il mancato titolo abilitativo rende il difensore privo di legittimazione a proporre l'impugnazione, anche perché il difensore di ufficio del latitante, che non sia legittimato a proporre ricorso per Cassazione, può richiedere di essere sostituito a norma dell'art. 97 c.p.p., comma 5, e dell'art. 30 disp. att. c.p.p. (Sez. Un., n. 24486 dell'11.7.2006, rv. 233919, Lepido ed altri). Nel caso di specie, trattandosi di imputato irreperibile, il ricorso per Cassazione è stato proposto dall'avv. Gisberto Spadafora, non iscritto, per sua stessa ammissione, nell'apposito albo. Ne deriva che, in applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite, il ricorso stesso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto da difensore non abilitato.
3 .-. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione, alla peculiarità del caso, si ritiene equo determinare in euro cinquecento, non ravvisandosi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quello della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2007