Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2008, n. 29155
CASS
Sentenza 10 giugno 2008

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La disposizione che fa divieto di una seconda concessione della semilibertà ai condannati ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, introdotto dall'art. 7, comma settimo, della legge 5 dicembre 2005 n. 251, opera anche con riferimento a condanne divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore di detta legge, in quanto, avendo riguardo alle modalità esecutive della pena, non ha natura di norma sostanziale, per cui non è applicabile il regime della disposizione più favorevole in caso di successione di leggi diverse, bensì quello della legge del tempo in cui ha luogo l'esecuzione.

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  • 1Principio "tempus regit actum" e annullamento dell'ordine di carcerazione: prevalenza dei provvedimenti esecutivi già emessi (Giudice Paola Scandone)
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  • 2Esecuzione della pena e principio "tempus regit actum": limiti alla retroattività delle modifiche normative (Collegio - Di Stefano presidente)
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2008, n. 29155
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29155
Data del deposito : 10 giugno 2008

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