Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
La disposizione che fa divieto di una seconda concessione della semilibertà ai condannati ai quali sia stata applicata la recidiva reiterata, introdotto dall'art. 7, comma settimo, della legge 5 dicembre 2005 n. 251, opera anche con riferimento a condanne divenute irrevocabili prima dell'entrata in vigore di detta legge, in quanto, avendo riguardo alle modalità esecutive della pena, non ha natura di norma sostanziale, per cui non è applicabile il regime della disposizione più favorevole in caso di successione di leggi diverse, bensì quello della legge del tempo in cui ha luogo l'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2008, n. 29155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29155 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 10/06/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - N. 1740
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 007942/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) EO US N. IL 19/06/1947;
avverso ORDINANZA del 17/01/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Viglietta G. che ha richiesto annullamento dell'impugnato provvedimento.
OSSERVA
1. Con ordinanza in data 17.01.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Venezia concedeva a OM GI il beneficio della semilibertà in relazione alla pena ancora da scontare di cui alla sentenza 22.05.2002 del Gup del Tribunale di Padova (fine pena, allo stato, al 04.03.2009), rilevando i progressi nel percorso di risocializzazione, le sue esigenze familiari e la procurata attività lavorativa presso un Hotel di Abano Terme.
2. Avverso tale ordinanza, chiedendone l'annullamento, proponeva ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni per violazione di legge e vizio di motivazione: a) il OM era stato condannato per usura aggravata dalla qualità imprenditoriale della parte lesa e dalla recidiva reiterata art. 99 c.p., ex comma 4; poiché egli aveva già fruito della semilibertà
in precedente occasione, la recidiva qualificata ne impediva nuova concessione, come da giurisprudenza di legittimità sul punto;
b) il provvedimento era comunque contraddittorio per avere prima esaltato la preoccupante biografia penale del condannato, per poi prendere in modo pressoché immotivato conclusioni a suo beneficio.
3. Il Procuratore generale presso questo Corte depositava quindi requisitori con la quale richiedeva annullamento dell'impugnato provvedimento.
4. La difesa del OM in data 22.05.2008 proponeva memoria di replica con la quale deduceva a) la nullità dell'avviso per la fissata udienza di Cassazione 10.06.2008 spedito ad un solo difensore (Avv. F. Marotta) e non al secondo già in precedenza nominato (Avv. G. Chiello); b) la fondatezza dell'ordinanza impugnata, posto che la norma che poneva titolo ostativo - invocata dal ricorrente P.G. - era successiva alla condanna alla quale si pretendeva fosse applicata;
c) comunque la correttezza del gravato provvedimento, atteso che il Tribunale aveva valorizzato aspetti positivi del suo percorso di recupero.
5. Il ricorso, fondato, deve essere accolto.
Va dapprima rilevata l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla difesa con la memoria depositata il 22.05.2008, relativa al dedotto mancato avviso per l'odierna udienza al codifensore Avv. Chiello. Ed invero risulta in atti che quest'ultimo ebbe a ricevere in data 09.05.2008 regolare notifica dell'avviso per l'udienza di cassazione 10.06.2008, con pieno rispetto dei termini di 30 giorni, posto che il mese di maggio consta di 31 giorni.
Nel merito, il ricorso del Procuratore generale di Venezia è fondato. Deve invero rilevarsi come la sentenza che fonda il titolo di attuale espiazione in capo al OM ha concretamente applicato la recidiva qualificata ex art. 99 c.p., comma 4, producendo effetti sulla determinazione della pena, per cui se ne deve tener conto a questi fini. Risulta poi che il OM ebbe già a fruire (con ordinanza 14.03.2000) di precedente concessione della stessa misura alternativa (la semilibertà) in relazione a pregressa condanna 05.05.1999 del Tribunale di Padova. Risulta quindi evidente che la stessa misura alternativa della semilibertà non potesse essere concessa una seconda volta a persona condannata con l'aggravante della recidiva reiterata, per il divieto posto dall'art. 58 quater, comma 7 bis, Ord. Pen..
A quest'ultimo proposito è poi infondata l'eccezione, ancora proposta dalla difesa con la memoria versata in funzione dell'odierna udienza, secondo cui il divieto di seconda concessione dello stesso beneficio (nella fattispecie la semilibertà) non opererebbe in relazione a condanne comminate precedentemente all'entrata in vigore della novella n. 251 del 2005 che quel divieto ha introdotto. Di contro la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha già stabilito (cfr. Cass. Pen. sez. 1, n. 34040 in data 22.09.2006, Rv. 235189, Helt) che il divieto in parola si deve applicare anche a condanne relative a sentenze passate in giudicato prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 251 del 2005, posto che esso ha riguardo alle modalità esecutive della pena, non ha natura sostanziale (per cui non si applica l'art. 2 c.p. e l'art. 25 Cost.) ed è quindi immediatamente applicabile secondo il principio del tempus regit actum.
In definitiva l'impugnata ordinanza deve essere annullata per violazione di legge. Il secondo motivo di doglianza, nel merito del provvedimento, resta necessariamente assorbito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2008