Sentenza 14 novembre 2016
Massime • 1
In tema di furto, sono compatibili e concorrono le circostanze aggravanti del furto commesso su bagaglio del viaggiatore (art. 625, comma primo, n. 6) e quella della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4), trattandosi di aggravanti aventi un diverso ambito di operatività, in quanto la destrezza attiene al quomodo o alla modalità della condotta di sottrazione mentre il fatto commesso sul bagaglio del viaggiatore si caratterizza per la species della "res" e, quindi, per la particolarità dell'oggetto di sottrazione, stante la scelta legislativa di ritenere le cose trasportate nei viaggi maggiormente vulnerabili e assimilabili alle cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/11/2016, n. 12590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12590 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2016 |
Testo completo
1259 0-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n. sez. 2835 Paolo Bruno UP - 14/11/2016 Rosa Pezzullo R.G.N. 14852/2016 Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Irene Scordamaglia Giuseppe Riccardi · Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON IS, nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 21/01/2015 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Corasaniti, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Saverio Giangrandi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 21/01/2015 la Corte di Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa il 26/05/2009 dal Gip del Tribunale di Firenze, rideterminava la pena inflitta in anni uno di reclusione ed € 200,00 di multa, confermando nel resto la decisione di primo grado, in relazione al reato di furto aggravato (artt. 624, 625 nn. 2, 4 e 6, cod. pen.), per essersi impossessato del SR portafogli di NT ER, sottratto dallo zaino mentre saliva sul treno Firenze- Roma, con le aggravanti di aver commesso il fatto sul bagaglio di una persona in viaggio, con mezzo fraudolento, ed approfittando del fatto che la vittima portasse un bambino in braccio, oltre a bagagli e ad uno zaino in spalla.
2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione il difensore di ON IS, Avv. Saverio Giangrandi, deducendo i seguenti motivi di ricorso, qui enunciati, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante del mezzo fraudolento: lamenta che nella condotta tenuta dall'imputato, che si è limitato a parlare con la vittima rivolgendo dei complimenti al figlio che portava in braccio, non ricorra la marcata insidiosità, l'astuzia o scaltrezza tale da soverchiare o sorprendere la contraria volontà della persona offesa.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante della destrezza: lamenta che la sentenza abbia riconosciuto la destrezza nella manovra con la quale l'imputato ha abilmente aperto la cerniera dello zaino ed estratto il portafogli;
la condotta, tuttavia, non evidenzia una particolare abilità, limitandosi alla semplice apertura di una cerniera, quale modalità di accesso al luogo ove era custodito il bene per sottrarlo.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'aggravante dell'aver commesso il fatto sul bagaglio della persona offesa: deduce che tale aggravante assorbe completamente il disvalore della condotta, anche con riferimento alla destrezza.
2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen.: lamenta che la sentenza non abbia riconosciuto il vizio parziale di mente, pur essendo emerso che l'imputato è affetto da disturbo bipolare tipo II e disturbo borderline di personalità; nel censurare le considerazioni sociologiche espressa dalla sentenza, lamenta la contraddittorietà della motivazione, che non ha ritenuto tali patologie incidenti sulla imputabilità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, premesso che, nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione 2 се delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255974), la sentenza impugnata ha correttamente affermato la sussistenza dell'aggravante contestata, sul rilievo che il mezzo fraudolento consistesse nell'aggirare l'attenzione della persona offesa, rivolgendo frasi di complimento al bambino portato in braccio, in modo da 'giustificare' la sua pressante vicinanza e da indurre la donna ad abbassare la guardia nel momento in cui si apprestava a salire sul convoglio ferroviario;
la condotta posta in essere in concreto era dunque caratterizzata da indubbia astuzia, scaltrezza ed insidiosità (a proposito di una fattispecie analoga, Sez. 2, n. 582 del 03/03/1971, Scinisco, Rv. 119649: "ricorre la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento nel fatto di distrarre l'attenzione di un negoziante, facendo finta di voler acquistare della merce, in modo di consentire ai correi d'impossessarsi invito domino di qualche oggetto esposto nel negozio").
3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Premesso che, in tema di furto, sono pienamente compatibili le circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e della destrezza che, pur descrivendo modelli di agente prossimi ma non pienamente sovrapponibili, si caratterizzano, rispettivamente, la prima per la particolare scaltrezza idonea ad eludere la vigilanza del soggetto passivo e la seconda per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui (Sez. 4, n. 21299 del 12/04/2013, Haldares, Rv. 255294; Sez. 5, n. 10144 del 02/12/2010, dep. 2011, Bobovicz, Rv. 249831), la sentenza impugnata ha affermato la sussistenza dell'aggravante della destrezza, individuandola nella manovra repentina con la quale l'imputato è riuscito abilmente ad aprire la cerniera dello zaino e ad estrarre il portafoglio. Non è possibile, infatti, elidere il disvalore ulteriore insito nella destrezza con la quale è stato commesso il furto, rendendolo possibile, sostenendo, alla stregua del ricorso, che l'apertura della cerniera del bagaglio è semplicemente il modo con il quale l'imputato ha avuto accesso al luogo ove era custodito il bene per sottrarlo;
al contrario, la condotta ha rivelato una spiccata rapidità di azione, che integra la destrezza, quale connotato aggravante dell'azione di sottrazione, ed ulteriore rispetto ad essa, in quanto consente l'impossessamento della cosa mobile altrui impiegando una abilità esecutiva suscettibile di rendere inefficaci anche le precauzioni adottate nella custodia della stessa (Sez. 4, n. 31973 del 20/05/2009, Bodoj, Rv. 244862: "La circostanza aggravante della destrezza si configura quando, pur senza impiegare un'eccezionale abilità che impedisca al 3 se soggetto passivo di accorgersi del furto, l'agente approfitti di una qualsiasi situazione oggettiva o soggettiva favorevole idonea a consentirgli di eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, a nulla rilevando che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione").
4. Il terzo motivo è manifestamente infondato. La doglianza con la quale si lamenta che l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 (recte, n. 6) cod. pen. assorba completamente l'aggravante della destrezza non considera, infatti, che il furto sul bagaglio di un viaggiatore può essere commesso anche senza la rapidità di azione o l'abilità nella sottrazione del bene, come nel caso di sottrazione di un bagaglio lasciato incustodito. Del resto, le due aggravanti hanno un differente ambito di operatività, in quanto, per la stessa struttura della tipicità aggravante, la destrezza attiene al quomodo, alla modalità della condotta di sottrazione, mentre la commissione del fatto sul bagaglio di un viaggiatore attiene ad una species di res, all'oggetto della sottrazione, per la scelta legislativa di ritenere le cose trasportate nei viaggi maggiormente 'vulnerabili', ed assimilabili alle cose esposte per necessità o consuetudine alla pubblica fede (art. 625 n. 7 cod. pen.).
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, premesso che, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, anche i "disturbi della personalità", che non sempre sono inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, possono rientrare nel concetto di "infermità", purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere o di volere, escludendola o scemandola grandemente, e a condizione che sussista un nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317; Sez. 3, n. 1161 del 20/11/2013, dep. 2014, D, Rv. 257923), la sentenza impugnata appare del tutto immune da censure, avendo escluso, con apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, che lo status di apolide potesse integrare un disturbo della personalità, e che il "disturbo borderline di personalità", pur non accertato nel presente procedimento, non avesse alcun nesso di causalità con il furto commesso, che, anche per le modalità con le quali è stato eseguito, appariva frutto di un lucido progetto criminoso e di un'attenta ed abile esecuzione dello stesso, e non già di un discontrollo degli impulsi. Se 4 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo determinare in Euro 2.000,00: infatti, l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta sia nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606 cod. proc. pen., comma 3, sia nelle ipotesi di inammissibilità pronunciata ex art. 591 cod. proc. pen. .
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 14/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe Riccardi Paolo Bruno دادی 30 Giuseppe Riccardi DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 15 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lansuisa шн 5