Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12435 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
124-35 /0 32 4-3 5 / 0 3 REPUBBL A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14746/99 Dott. Vittorio DUVA Presidente 19267/99 Dott. Renato PERCONTE LICATESE Consigliere Cron.26317 Dott. Bruno DURANTE Rel. Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep. 3303 Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 09/10/02 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CAPOLINEA SRL, con sede in Milano, in persona dell'amministrtore unico RA NI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BITOSSI 22, presso lo studio PLACIDO DE SALVO, che la difende anche dell'avvocato disgiuntamente all'avvocato RAFFAELE SCUDIERI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
SERRATTO ELENA, BELLARIA SUI NAVIGLI SPA;
intimati 2002 °e sul 2° ricorso n 19267/99 proposto da: 1894 BELLARIA SUI NAVIGLI SPA, con sede in Milano, in persona dell'Amministratore Unico rag. Giuseppe elettivamente domiciliata in ROMA CORSOAbbateianni, FRANCIA 197, presso lo studio dell'avvocato FIAMMETTA LULY, che la difende anche disgiuntamente agli avvocati ANNA AULICINO FERRARI, LAURA SOLDANO, giusta delega in " atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CAPOLINEA SRL;
- intimata avverso la sentenza n. 5296/99 del Tribunale di MILANO, Sezione 10 Civile, emessa il 13/04/99 e depositata il 31/05/99 (R.G. 811/99); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il 1'improcedibilità rigetto del ricorso proncipale E dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO вонкий La srl Capolinea proponeva opposizione tardiva ai sensi dell'art. 668 c.p.c. avverso il provvedimento di convalida di sfratto per morosità emesso nei suoi con- fronti dal pretore di Milano in relazione all'immobile 2 degli eredi RA sito in Milano, via Lodovico il Moro, 119. A sostegno dell'opposizione deduceva che la notifi- ca dell'intimazione di sfratto era irregolare (la copia notificata era stata consegnata a dipendente non inca- : ricato di ricevere le notificazioni, il quale l'aveva tardivamente consegnata ad un componente del consiglio amministrazione, e l'ufficiale giudiziario aveva,di dal canto suo, omesso gli adempimenti prescritti dall'art. 660 c.p.c.); che il provvedimento opposto di- fettava dei requisiti necessari e, particolarmente, dell'attestazione di persistenza della morosità; che in data 10.12.1996 aveva pagato il canone oggetto dell'intimazione e successivamente gli accessori. I locatori eccepivano l'inammissibilità dell'opposizione; il pretore accoglieva l'eccezione e Вдигний compensava le spese. La società Capolinea si gravava di appello;
nel re- lativo giudizio interveniva la spa Bellaria sui navi- gli, la quale aveva acquistato l'immobile locato ed era succeduta a titolo particolare nella titolarità del rapporto controverso. Il tribunale, con sentenza resa il 13.4.1999, di- chiarava l'opposizione ammissibile;
risolveva il con- tratto per morosità; compensava le spese del grado. 3 Riteneva il tribunale che la notificazione dell'intimazione di sfratto era irregolare e l'irregolarità rendeva ammissibile l'opposizione; che la domanda di risoluzione proposta con l'intimazione di sfratto era fondata;
che, difatti, solo dopo l'instaurazione della lite la conduttrice aveva pagato in modo incompleto canoni, sicchè l'inadempimento sussisteva e non era di scarsa importanza, riferendosi a somma di rilevante importo che avrebbe dovuto essere versata già diversi mesi prima;
che la richiesta di termine di grazia ex art. 55 L. 392/1978 proposta per la prima volta in grado di appello non poteva ricevere accoglimento in quanto, a parte la questione della com- patibilità con le locazioni non abitative, secondo pa- виши cifico orientamento giurisprudenziale il meccanismo di sanatoria della morosità di cui alla menzionata dispo- sizione si colloca nella fase sommaria del procedimen- to. Avverso tale sentenza la srl Capolinea ha proposto affidandone l'accoglimentoricorso per cassazione, a tre motivi;
la spa Bellaria sui Navigli ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale con un motivo;
è stata disposta l'integrazione del contrad- dittorio nei confronti degli eredi RA in relazio- ne al ricorso incidentale, ma non è stata eseguita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I ricorsi sono proposti contro la medesima sen- tenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti.
2. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 668 c.p.c. e 55 L. 392/1978; si lamenta che la sentenza impugnata abbia considerato tardiva la richiesta di termine per sanare la morosità proposta in appello;
si sostiene che solo dopo l'ammissione dell'opposizione il processo regredi- sce alla prima udienza e l'opponente è posto nella con- dizione di esercitare i diritti relativi, tra cui la proposizione della richiesta di termine per sanare la Вонтей morosità, sicchè, ove, come nella specie, l'opposizione sia dichiarata inammissibile in primo grado, l'opponente ha la possibilità di proporre la richiesta in grado di appello.
2.1. Il motivo non può ricevere accoglimento.
2.2. La sentenza impugnata ha deciso la fattispecie sulla base della giurisprudenza di questa Corte pun- tualmente richiamata, secondo la quale la richiesta di termine per purgare la morosità deve essere fatta nella fase sommaria del procedimento di opposizione dopo la convalida indipendentemente dall'accertamento dell'opposizione stessa (Cass.dell'ammissibilità 2.12.1993 n. 11923); giurisprudenza, dalla quale non vi 5 è motivo di discostarsi. Successivamente alla sentenza impugnata le sezioni unite, con sentenza 28.4.1999 n. 272, hanno composto con accoglimento della tesi negativa il contrasto in- sorto nella giurisprudenza di questa Corte in ordine all'applicabilità della disciplina di cui all'art. 55 L. 392/1978 alle locazioni non abitative, sicchè è ora intervenuto un argomento insormontabile che tronca in radice la questione p osta con il motivo. Вдиктив 3. Con il secondo motivo dello stesso ricorso, de- nunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 C.C., nonché vizi di motivazione, si censurano i giudici di appello per avere ritenuto la gravità dell'inadempimento in base all'unico elemento del ri- va-tardato pagamento dei canoni senza procedere ad una lutazione complessiva del rapporto contrattuale e dei reciproci interessi delle parti e senza tenere conto che al momento della convalida la morosità era già sta- ta in gran parte purgata e persisteva solo per lire 630.694. 3.1. Il motivo è infondato.
3.2. Premesso che la valutazione dell'importanza dell'inadempimento costituisce questione di fatto, de- voluta all'apprezzamento del giudice di merito e come tale incensurabile in cassazione se adeguatamente e 6 correttamente motivata (ex plurimis Cass. 30.3.1990 n. 2616), va rilevato che i giudici di appello hanno con- siderato che in corso di causa la conduttrice ha pagato hanno i canoni, ma ha ritenuto che il pagamento non valesse Bonnull ad escludere la gravità dell'inadempimento, tenuto con- to che le somme dovute erano di rilevante importo ed avrebbero dovuto essere corrisposte diversi mesi prima dell'instaurazione del giudizio. I detti giudici hanno, pertanto, portato la loro valutazione sugli elementi rilevanti della fattispecie, costituiti dall'entità dei canoni dovuti, dal tempo al quale risale la morosità, dal pagamento intervenuto so- lo in corso di causa, e hanno motivato sufficientemente e correttamente con riferimento ad essi il giudizio di gravità dell'inadempimento che hanno espresso, sicchè a nulla rileva che non abbiano specificamente valutato altri aspetti della fattispecie, quali il regolare svolgimento del rapporto in epoca precedente e le con- seguenze della risoluzione.
4. E', infine, infondato il terzo motivo del ricor- SO principale, con il quale si lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere i giudici di appello pronunciato la risoluzione, pur non essendo stata chie- sta neppure in via subordinata.
4.1. E' sufficiente richiamare in proposito la Co- stante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che non sia stata formulata espressamente dal locatore, è implicitamente contenuta e quindi tacitamente proposta con l'istanza di convalida di sfratto, con la conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria susseguito al- la trasformazione dell'originario procedimento per con- valida, il giudice deve pronunciare sulla risoluzione e la pronuncia non è viziata di extrapetizione (ex pluri- mis Cass.
8.8.1995 n. 8692; Cass. 20.3.1985 n. 2034).
5. I l ricorso principale va, pertanto, rigettato;
quello incidentale va dichiarato inammissibile per non essere stata data esecuzione al provvedimento di inte- grazione del contraddittorio che lo concerne.
6. Concorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara inammissibile il ricorso inciden- tale;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione il a 1 t s C i t t 9.10.2002. E a R B E o I z L n L e c IL CONSIGLIERE EST. E IL PRESIDENTE o C n N Вчино диган те n Vittorio I A Диба C L I IL CANCELLIERE C1 8 Innocenzo Batista