Sentenza 18 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/10/2002, n. 14786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14786 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
INCORTE 1 4 7 8 6 /02 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA I CASSAZIONE Oggetto TRIBUT SEZIONE TRIBUTARIA CONTRIBUTI CONSORTILI omposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 16009/99 CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco Presidente Cron. 34562 Dott. Enrico РАРА Consigliere Consigliere Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Vittorio Glauco EBNER - MERONE - Rel. Consigliere C.C. Dott. Antonio - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ARNEO, in persona del CONSORZIO SPECIALE BONIFICA Vice Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MARCONI 57, pres so 10 studio dell'avvocato FRANCESCO CAFORIO, difeso dagli avvocati GIUSEPPE ADEO OSTILLIO e LUIGI NILO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
OD ET;
2002 intimato - ..2.2.1. 1601 avverso le sentenze n. 517/98 del Giudice di pace di 1 ° (rispettivamente il 9/5/1998. NARDO' depositate il 03/10/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore CESQUI che ha concluso Generale Dott. Elisabetta per l'accoglimento del ricorso 1 1. FATTO E MOTIVI DEL RICORSO 1.1. Il Consorzio Speciale per la Bonifica dell'Arneo, rappresentato e difeso come in atti, ricor- re contro il sig. DI TR, per la cassazione delle sentenze specificate in epigrafe, con le quali il giu- dice di pace di Nardò a) ha dichiarato la propria competenza per materia e per valore in relazione alla controversia promossa dall'odierno resistente contro il Consorzio (sentenza parziale dep. il 9 maggio 1998); b) ha accolto la domanda degli odierni resi- stenti, dichiarando non dovuti i contributi imposti dal Consorzio (sentenza definitiva dep. 3 ottobre 1998).
1.2. In fatto, il sig. DI, nella qualità di pro- prietario di terreni ricadenti nel comprensorio del Con- sorzio, ha convenuto in giudizio il Consorzio stesso, dinanzi al giudice di pace, per sentir dichiarare non 2 dovuti i contributi consortili pretesi dall'ente. Il Consorzio ha eccepito innanzitutto la incompe- tenza per materia e per valore del giudice adito. Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda. Il giudice di pace si è pronunciato come sopra ri- ferito.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Consorzio deduce il difetto di competenza del giudice adito e, nel merito, vizi di motivazione. La parte intimata non ha svolto alcuna attività processuale. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso per manifesta fondatezza, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. no- vellato.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il Consorzio ricorrente, deduce che le sentenze impugnate devono essere cassat per difetto di competenza del giudice adito e per vio- lazione dell'art. 9, comma 2, c.p.c., degli artt 862 e 864 C.C., degli artt. 11, 21 e 59 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni. Più specifica- mente, lamenta che erroneamente il giudice di merito ha negato la natura tributaria dei contributi consortili e la conseguente competenza del Tribunale a conoscere la controversia.
2.2. La censura appare manifestamente fondata, così 3 come richiesto dal P.G. e, quindi, può procedersi ai sostituito dall'art. 1 del-sensi dell'art. 375 c.p.c., la legge n. 89/2001. Secondo la giurisprudenza di questa Corte i contri- buti dovuti ai consorzi di bonifica rientrano nella ca- tegoria generale dei tributi e, di conseguenza, le re- lative controversie (escluse dal novero di quelle devo- lute all commissioni tributarie in forza dell'art. 2 d.lgs. 31.12.1992, n. 546, nel testo vigente all'epoca della citazione) rientrano nella competenza per materia del Tribunale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, c.p.c. (SSUU 9493/1998; conf. 496/1999, 951/2000, 953/2000, 177/2000, 1092/200, 1093/2000, 1101/200, 11027200, 1205/2000, 1206/2000, 1221/2000, 1618/2000, 1985/2000, 2520/2000, 2629/2000, 8378/2000, 4337/2002). La vicenda in esame non offre spunti o argomenti che possano in- durre a rimettere in discussione l'orientamento citato che il Collegio condivide.
2.3. Conseguentemente, le sentenze impugnate, in quanto rese da giudice incompetente ratione materiae, devono essere cassate con contestuale dichiarazione della competenza del Tribunale di Lecce a decidere la controversia sub iudice. Giova precisare che il recente provvedimento legi- slativo che ha ampliato la competenza delle Commissioni Tributarie (art. 12, comma 2, legge 28 dicembre 2001, l'art. 2 del d. lgs.n. 448, che ha sostituito 546/1992) non trova applicazione in relazione alle con- troversie già pendenti prima della innovazione (valida dal 1° gennaio 2002). Infatti, in mancanza di specifi- che disposizioni transitorie, vale il principio sancito dall'art. 5 c.p.c., in forza del quale la competenza si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza i successivi mutamenti della legge.
2.4. L'accoglimento della censura relativa alla competenza travolge entrambe le sentenze impugnate, con assorbimento di ogni altra doglianza.
2.5. Stimasi equo compensare le spese, atteso l'esito del precedente grado di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa le sentenze impugnate e dichiara la compe- tenza del Tribunale di Lecce. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 18 aprile 2002. Il Consigliere estensore (dr. Antonio Merone) Il Presidente E N (dr. Francesco Cristarella Orestano) O Башино Сат иев Опита I T MD ILCANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Arnaldo Casane Oggi 18 OTT. 2002 IL CANCELLIERE C1 A