Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5775
CASS
Sentenza 11 giugno 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'art. 2237 cod.civ. nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 cod.civ. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dall'art. 2227 cit.)per il mancato guadagno. Ciò non esclude, tuttavia, che ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possano applicarsi, in mancanza di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti, con la possibilità, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall' "exceptio inadimplenti non est adimplendum".

Commentari4

  • 1Danno della lavanderia o danno del produttore?
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura di Alessia Carbonara, Cristina Liberti e Angela Santucci. Team vincitore della prima “The Fashion Law Winter School” tenutasi presso l'Università degli Studi del Sannio il 27, 29, 30 e 31 gennaio 2020. Il caso esaminato durante la “The Fashion Law Winter School” La realtà attuale mostra una moltitudine di situazioni giuridicamente rilevanti e degne di nota; tuttavia, nel mondo della fashion industry, una delle posizioni più controverse e interessanti riguarda la figura del consumatore nel rapporto con il produttore. Difatti, il legislatore ha posto particolare attenzione a questa delicata figura garantendone la tutela nel Codice Civile. Con il prosieguo del tempo e le conseguenti …

     Leggi di più…

  • 2Prestatore d'opera intellettuale
    https://www.brocardi.it/

  • 3Prestatore d'opera intellettuale
    https://www.brocardi.it/

  • 4Professioni intellettuali, recesso del cliente, compensiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5775
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5775
Data del deposito : 11 giugno 1999

Testo completo