Sentenza 11 giugno 1999
Massime • 1
L'art. 2237 cod.civ. nel consentire al cliente di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto stabilito dall'art. 2227 cod.civ. per il contratto d'opera, la facoltà di recesso indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi a carico di quest'ultimo. Tale amplissima facoltà - che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente - ha come contropartita l'imposizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista (a differenza di quanto prescritto dall'art. 2227 cit.)per il mancato guadagno. Ciò non esclude, tuttavia, che ove si inseriscano nel contratto clausole estranee al suo contenuto tipico, alle stesse possano applicarsi, in mancanza di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'inadempimento dei contratti, con la possibilità, nel caso di contratto a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela rappresentata dall' "exceptio inadimplenti non est adimplendum".
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A cura di Alessia Carbonara, Cristina Liberti e Angela Santucci. Team vincitore della prima “The Fashion Law Winter School” tenutasi presso l'Università degli Studi del Sannio il 27, 29, 30 e 31 gennaio 2020. Il caso esaminato durante la “The Fashion Law Winter School” La realtà attuale mostra una moltitudine di situazioni giuridicamente rilevanti e degne di nota; tuttavia, nel mondo della fashion industry, una delle posizioni più controverse e interessanti riguarda la figura del consumatore nel rapporto con il produttore. Difatti, il legislatore ha posto particolare attenzione a questa delicata figura garantendone la tutela nel Codice Civile. Con il prosieguo del tempo e le conseguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/06/1999, n. 5775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5775 |
| Data del deposito : | 11 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IU IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. Vincenzo TRIONE - Consigliere -
Dott. Pietro CUOCO - Consigliere -
Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Consigliere -
Dott. Paolo STILE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI TRE OROLOGI 20, presso lo studio dell'avvocato PAOLO PICOZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ANDROMEDA SRL, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO MONACO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA BOSCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9770/97 del Tribunale di ROMA, depositata il 21/05/97 r.g.n.12615/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/04/99 dal Consigliere Dott. Paolo STILE;
udito l'Avvocato Antonio MONACO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma l'ing. IU AN conveniva in giudizio la DA s.r.l. esponendo che detta società, nella persona del suo Amministratore Unico ed in esecuzione di una delibera assembleare, gli aveva conferito in data 19 febbraio 1990 l'incarico di "direttore tecnico" e di "direttore dei lavori" per l'ultimazione dei lavori di costruzione di un complesso immobiliare in località Cornazzano di Roma.
Aggiungeva che, con lettera del 12 marzo 1990, l'DA gli aveva comunicato la decisione di affidare l'esecuzione de lavori all'impresa D'Egidio Grino e Dino e gli aveva intimato di consegnare immediatamente il cantiere a detta impresa.
Soggiungeva di avere legittimamente omesso di consegnare il cantiere alla società appaltatrice dei lavori, "essendo state la gestione e la conduzione dei lavori in questione ad esso affidati in economia sin dal 1981".
Precisava che, in conseguenza di tale comportamento, la società gli aveva comunicato, con lettera del 14 aprile 1990, la risoluzione con effetto immediato dagli incarichi conferiti il 19 febbraio precedente e comunque il recesso dagli stessi per giusta causa e che, infine, era stato spossessato del cantiere in favore dell'impresa D'Egidio. Tutto ciò premesso, sosteneva che il comportamento tenuto dall'DA costituiva un palese e grave inadempimento degli obblighi dalla stessa contrattualmente assunti nei suoi confronti, talché nessun effetto poteva validamente essere ricondotto alla dichiarazione della società relativa alla risoluzione ed al recesso degli incarichi conferiti il 19 febbraio 1990. Chiedeva, pertanto, in via principale, la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento grave della società e la condanna della stessa al pagamento della somma di lire 300.000.000, a titolo di compensi non percepiti e di risarcimento dei danni subiti, rilevando che, anche nell'ipotesi di disdetta unilaterale della società, questa si era obbligata a corrispondergli l'equivalente del compenso di trentasei mensilità.
In via subordinata, chiedeva che, accertata la natura di disdetta unilaterale da attribuirsi alla lettera del 14 aprile 1990, la società venisse condannata al pagamento di lire 215.000.000 a titolo di corrispettivi già maturati per prestazioni rese, nonché a titolo di pagamento dei corrispettivi per il periodo di preavviso (di cinque mesi) e per i trentasei mesi successivi, oltre interessi e rivalutazione.
La società DA si costituiva deducendo:
- che, nel corso dell'assemblea tenutasi il 19 febbraio 1990, l'AN, amministratore unico della società nonché socio della stessa, aveva rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore dichiarando espressamente di rinunciare alla gestione dei lavori in corso e di non aver più nulla a pretendere in relazione a tale gestione;
- che, nel corso della medesima assemblea, l'AN aveva partecipato, esprimendo voto favorevole, alla delibera (quarto punto dell'ordine del giorno) concernente la proposta di indire una gara tra più imprese per commettere in appalto la prosecuzione dei lavori nonché per affidare allo stesso AN l'incarico di direttore tecnico e di direttore dei lavori;
- che detto incarico era stato poi formalizzato in pari data mediante sottoscrizione del contratto con cui le parti avevano stabilito di instaurare un rapporto di collaborazione professionale avente ad oggetto, appunto, l'assistenza tecnica e la direzione dei lavori, per una durata non inferiore a trentasei mesi decorrenti dal febbraio 1990 e con facoltà, per la società, di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di cinque mesi e con obbligo dì corrispondere, in tal caso, all'AN, un importo pari alle trentasei mensilità pattuite come durata minima del contratto;
- che, con lettera del 12 marzo 1990, la società aveva comunicato all'AN l'intervenuta aggiudicazione dell'appalto all'impresa D'Egidio Gino e Dino, ritenuta la più idonea tra quelle che avevano presentato offerte, e lo aveva invitato a predisporre quanto necessario per la consegna del cantiere entro il 19 marzo successivo;
- che il 26 marzo l'impresa D'Egidio, recatasi sul cantiere, si era vista opporre il rifiuto di consegna da parte dell'AN, il quale motivava, con lettera del 28 marzo, detto rifiuto con l'esistenza di un asserito obbligo dell'DA di affidare ad esso AN l'esecuzione dei lavori, ribadendo anche successivamente, con lettera del 3 aprile, che era suo diritto proseguire i lavori in economia in forza di un pregresso accordo risalente al 18 dicembre 1989;
- che l'omessa consegna del cantiere, costituendo grave inadempienza dell'AN agli obblighi assunti col contratto sottoscritto il 19 febbraio, legittimava la risoluzione immediata del rapporto, comunicata al predetto con lettera del 14 aprile;
- che, infine, nominato un nuovo direttore dei lavori, si rendeva possibile in data 26 aprile la consegna del cantiere alla società D'Egidio.
Tutto ciò premesso, la società resistente faceva presente di avere pienamente adempiuto, dal 19 febbraio 1990 al 14 aprile successivo (data della risoluzione del contratto) le proprie obbligazioni, sia pagando tempestivamente all'AN i compensi mensili maturati, sia somministrando quanto necessario per l'espletamento dei compiti affidatigli e controdeduceva che la responsabilità della risoluzione del contratto era da addebitarsi esclusivamente al comportamento gravemente inadempiente tenuto dallo stesso AN. Aggiungeva che la dedotta violazione dell'asserito diritto del ricorrente di essere nominato appaltatore dei lavori (recte, del completamento dei lavori) di costruzione del complesso immobiliare di Cornazzano, in luogo dell'impresa D'Egidio, formava oggetto di un altro procedimento instaurato dal medesimo AN dinanzi al Tribunale di Roma, e si poneva - ad avviso della resistente - in conflitto logico e giuridico con la pretesa azionata dinanzi al Pretore di Roma in funzione di giudice del lavoro.
La società sosteneva quindi l'infondatezza delle pretese dell'AN, il cui comportamento, costituente inadempimento del contratto del 19 febbraio 1990, giustificava la risoluzione immediata del contratto d'opera professionale, senza il diritto all'indennizzo, previsto pattiziamente per la sola ipotesi di recesso unilaterale dal rapporto esercitato dalla società e non spettante per il caso di risoluzione dovuta a inadempimento dell'altro contraente. Con sentenza del 7 febbraio 1992 il Pretore respingeva la domanda. Avverso tale sentenza proponeva tempestivo appello l'AN. Resisteva la società DA, che chiedeva il rigetto del gravame. Con sentenza depositata il 21 maggio 1997 l'adito Tribunale di Roma rigettava il gravame e condannava il soccombente alle spese. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'AN con un unico articolato motivo.
Resiste l'DA s.r.l. con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso IU AN si duole del mancato accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda subordinata da lui riproposta in sede di appello, con la quale aveva chiesto al giudice, "accertata la natura di disdetta da attribuirsi alla dichiarazione di cui alla lettera 14.4.1990", di condannare "la società DA al pagamento di lire 215.000.000 o della diversa somma che riterrà di giustizia . . . ."
Tale domanda era stata proposta dall'AN sul presupposto del riconoscimento della natura di disdetta da attribuirsi alla lettera di recesso del 14 aprile 1990 con riguardo al rapporto scaturente dall'accordo stipulato con la DA il 19 febbraio 1990 in forza del quale la società, in relazione a dei lavori edili da eseguirsi in Roma, aveva conferito ad esso AN gli incarichi di direttore tecnico e direttore dei lavori per una durata non inferiore a trentasei mesi decorrenti dal mese di febbraio 1990, incarichi che "potranno, da questa società, per proprie esigenze, essere disdetti con un preavviso di cinque mesi e con il pagamento a suo favore, in una unica soluzione, del pattuito compenso mensile dalla data della disdetta al trentaseiesimo mese".
Sostiene il ricorrente che il Tribunale di Roma, con una motivazione contraddittoria ovvero con violazione degli artt. 1362 e ss., 1373 nonché 2237 c.c. (art. 360 nn.3 e 5 c.p.c.), aveva erroneamente ritenuto che il recesso in tronco dagli incarichi professionali conferitigli con la lettera del 19 febbraio 1990, comunicato dall'DA con la menzionata lettera del 14 aprile 1990, non equivaleva sul piano giuridico alla disdetta prevista dalla lettera d'incarico, posto che la disdetta altro non era che l'esercizio della facoltà di recesso;
ed aveva di conseguenza altrettanto erroneamente disconosciuto il diritto dell'AN a percepire l'indennità pattuita con la predetta lettera d'incarico per il caso di anticipata disdetta del rapporto d'opera, anche perché tale pattuizione non solo non era vietata dal disposto del primo comma dell'art. 2237 c.c., norma certamente derogabile dalle parti, ma traeva, al contrario, legittimazione dall'art. 1373 c.c. Il motivo è, in tutte le sue articolazioni, infondato. Invero, il Tribunale non ha affatto messo in discussione la legittimità della pattuizione dell'indennizzo e quindi della sua spettanza all'AN per il caso in cui gli incarichi conferiti a quest'ultimo fossero stati anticipatamente disdettati dall'DA per proprie esigenze. Ha ritenuto tuttavia che, di fronte al reiterato rifiuto dell'AN di consegnare il cantiere alla ditta appaltatrice dei lavori indicata dalla società, e, quindi, di fronte a un così grave inadempimento agli obblighi professionali assunti con l'accordo del 19 febbraio 1990, fosse pienamente giustificato il recesso in tronco dal rapporto da parte della società committente, con la conseguenza che al recesso della società non poteva che attribuirsi "natura di atto risolutivo del contratto d'opera, ma per pregresso inadempimento da parte del prestatore".
Non vi è dubbio che in tal modo il Tribunale, sia pure implicitamente, ma non per questo in maniera poco chiara, proprio in applicazione delle regole ermeneutiche sancite dagli artt. 1362 e ss. c.c., che il ricorrente assume violate, ha ritenuto che, per effetto dell'inadempimento dell'AN, l'DA non fosse tenuta al versamento dell'indennità prevista nel patto.
La tesi prospettata dal ricorrente implica, infatti, per un verso, una totale emarginazione della regola della buona fede che deve guidare l'interprete nella sua attività ermeneutica volta alla individuazione della volontà delle parti contrattuali e, per altro verso, il riconoscimento del potere - il cui esercizio è rimesso al mero arbitrium di una di esse (nella specie, dell'AN)-, di pretendere una prestazione dalla controparte (nella specie, il reclamato "indennizzo") mediante il semplice proprio inadempimento. Nè una tale possibilità è desumibile -come vorrebbe fare intendere il ricorrente dalla disciplina predisposta dall'art. 2237 c.c. in terna di recesso nell'ambito del rapporto avente ad oggetto una "prestazione d'opera intellettuale" (artt.2230 e ss. c.c.). Detto art.2237 c.c., infatti col consentire al "cliente" di "recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta", ammette, in senso solo parzialmente analogo a quanto è stabilito per il contratto d'opera il recesso da parte del primo, indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera (art. 2227 c.c.) intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza, o meno, di giusti motivi a carico di quest'ultimo.
Tale amplissima facoltà di recesso, che trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto nei confronti del cliente, ha tuttavia come contropartita l'imposizione a carico di questo di determinate prestazioni: il cliente recedente è -come accennato- tenuto a rimborsare le spese sostenute dal prestatore e anche a corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista, a differenza di quanto previsto dall'art.2227 c.c. per il contratto d'opera, per il mancato guadagno. Ma, ove per avventura dovessero inserirsi nel contratto clausole estranee al suo contenuto "tipico", alle stesse non potranno che applicarsi, in mancanza di più specifiche determinazioni, le normali regole relative all'adempimento dei contratti;
con la possibilità, nel caso -come nella specie- di contratti a prestazioni corrispettive, di avvalersi di quella forma di autotutela costituita dalla exceptio inadimplenti non est adimplendum.
Del tutto correttamente pertanto il Giudice d'appello, di fronte all'inadempimento dell'AN, ha ritenuto giustificata la mancata corresponsione, da parte dell'DA, dell'indennità pattiziamente prevista a favore del primo.
Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in lire 20.000, oltre lire 5.000.000 (cinquemilioni) per onorari.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 1999