Sentenza 12 maggio 2011
Massime • 1
È irrilevante, e non costituisce causa di nullità, la mancanza, nella requisitoria scritta presentata dal Procuratore Generale ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., dei motivi posti a fondamento della richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso del'imputato, non essendo tale requisito imposto né richiesto dalla legge processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2011, n. 23185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23185 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 12/05/2011
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo M. - Consigliere - N. 973
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 29622/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI CR, nata a [...] il [...];
Avverso la ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 30/3/2010;
Visti gli atti, la ordinanza ed il ricorso;
Udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Santi Gazzara;
Letta la requisitoria scritta inoltrata in atti dal Procuratore Generale presso questa Corte, che ha concluso per la inammissibilità.
Osserva:
RITENUTO IN FATTO
Il Gip presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30/3/2010, ha dichiarato inammissibile la opposizione a decreto penale n. 1682, emesso il 14/11/08, nei confronti di RI TI, considerato che la detta opposizione è stata presentata da persona non legittimata, in quanto all'avv. Giuseppe Di Trocchio, qualificatosi difensore di fiducia, non risultava essere stato conferito alcun mandato da parte della interessata.
Propone ricorso per cassazione lo stesso difensore della prevenuta, con il seguente motivo: - erronea applicazione degli artt. 96 e 591 c.p.p., rilevando che sussistono elementi sicuramente sintomatici della esistenza di un rapporto fiduciario tra il difensore e l'imputata, quale, a prescindere da ogni altro rilievo, la circostanza che alla dichiarazione di opposizione, depositata il 19/1/09, lo stesso difensore aveva allegato fotocopia del decreto penale, notificato alla prevenuta: tale atto non poteva che pervenire se non dalla parte interessata, così che detta consegna andava considerata elemento integrante manifestazione tacita ed univoca di conferire all'avvocato mandato a difenderla.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha inoltrato in atti requisitoria scritta nella quale conclude per la inammissibilità del ricorso.
La stessa difesa ha inoltrato in atti memoria, nella quale contesta le modalità della formulazione delle conclusioni, adottate dal Procuratore Generale, inserite in un modulo a stampa, che non permette, esaustivamente, di comprendere la argomentazione attraverso cui è pervenuto a ritenere manifestamente infondata la impugnazione;
di poi, la difesa specifica le ragioni poste a sostegno del motivo di impugnazione e chiede in subordine, in dipendenza del contrasto giurisprudenziale riscontrato in materia, la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite di questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La ordinanza oggetto di impugnazione si palesa corretta e logica. Rilevasi che ai fini della presentazione della opposizione al decreto penale di condanna non è necessario che il difensore dell'imputato sia munito di mandato specifico, precisando che detta nomina può essere conferita, con le ordinarie formalità, sia prima della emissione del decreto, che successivamente (Cass. 16/7/07, n. 28078). Non è da smentire quanto sostenuto dalla difesa della imputata in ordine alla esistenza di pronunce che contrastano in relazione alla forma che deve assumere il conferimento del mandato a difendere, ma va rilevato che il contrasto giurisprudenziale, sorto in merito alla esatta lettura dell'art. 96 c.p., comma 2, non deve essere intesO nei termini denunciati in ricorso.
Infatti, le varie pronunce che in materia si sono succedute aderiscono, alcune, ad una applicazione restrittiva della norma, per cui necessiterebbe una manifestazione chiara e provata con atti di conferimento del mandato al difensore (ex plurimis Cass. 19/11/03, Lullo); altre, propendono ad attribuire rilevanza ad attività e comportamenti non espressamente contemplati dal legislatore, considerando sempre efficace il mandato, purché sia in ogni caso garantita la provenienza del mandato dall'interessato, in base a fatti e comportamenti univoci e concludenti (ex plurimis Cass.13/2/04, Castellana). Va rilevato, però, che entrambi gli orientamenti giurisprudenziali fissano come elemento essenziale, per ritenere consacrata la attività difensiva nell'interesse della parte, quello di garantire la provenienza dell'atto di nomina, anche implicitamente conferito, certezza non ravvisabile nella specie, come a giusta ragione ha affermato il Tribunale, in quanto la opposizione de qua è stata presentata dall'avv. Di Trocchio, in difetto di mandato scritto, unitamente a fotocopia del decreto penale, atti non comprovanti la volontà della prevenuta di incoare l'azione di opposizione a mezzo del predetto difensore.
In dipendenza delle superiori osservazioni non può trovare ingresso la invocata rimessione alle Sezioni Unite, perché, come prima chiarito, il contrasto giurisprudenziale nei termini evidenziati in ricorso non sussiste.
Del pari priva di pregio si rivela la censura mossa in ordine alla forma di redazione della requisitoria del P.G., visto che la mancanza di una specifica motivazione della richiesta di inammissibilità del ricorso, presentata dal Procuratore Generale, è irrilevante, non essendo tale requisito imposto o richiesto dalla vigente normativa a pena di nullità.
Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che la RI abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la stessa, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., deve, altresì, essere condannata al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2011