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Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2023, n. 46337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46337 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO AB nel procedimento a carico di: VA OL nato a [...] il [...] MA SE nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di questi ultimi inoltre: RE AB CITTA METROPOLITANA DI REGGIO AB COMUNE DI AFRICO COMUNE DI AGNANA CALABRA COMUNE DI ARDORE COMUNE DI BIANCO COMUNE DI BOVALINO COMUNE DI CANOLO COMUNE DI CARERI COMUNE DI CONDOFURI COMUNE DI FERRUZZANO COMUNE DI LOCRI COMUNE DI MELITO P.S. COMUNE DI PLATI' Penale Sent. Sez. 1 Num. 46337 Anno 2023 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: GI RAFFAELLO Data Udienza: 21/06/2023 COMUNE DI PORTIGLIOLA COMUNE DI SAN LUCA ASS.NE NAZ. LE ANTIMAFIA "ALFREDO AGOSTA" ON UN avverso la sentenza del 14/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO AB visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELL(:) GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore Generale di Reggio Calabria e l'inammissibilità dei ricorsi di entrambi i ricorrenti. udito il difensore L'avv. MILANA Ugo conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale di Reggio Calabria e il rigetto dei ricorsi di entrambi i ricorrenti, deposita conclusioni e nota spese. L'avv. CONTESTABILE Guido conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avv. VIGNA ID conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avv. MILICIA PP conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 giugno 2020 il Tribunale di Loc:ri ha affermato la penale responsabilità - per quanto rileva in questa sede - di AL LO e AR PP in riferimento alla contestazione di cui al capo a) della rubrica. In particolare per AL LO la condanna riguarda il delitto di Clli all'art.416 bis cod.pen. con ruolo direttivo (esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6 e quella della transnazionalità) della locale di Sinopoli, alla pena di anni diCiotto di reclusione;
Per AR PP la condanna riguarda il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. con ruolo direttivo (esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6 e quella della transnazionalità) della locale di Natile di Careri alla pena di anni ventiquattro di reclusione. Il decreto di rinvio a giudizio risulta emesso in data 22 giugno del 2018 e la contestazione risulta formulata nel modo che segue : 'con condotta perdurante sino alla data odierna'. 2. La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 14 giugno 2022 ha confermato l'affermazione di penale responsabilità, con variazione del trattamento sanzionatorio (per AL è stato escluso il ruolo direttivo e la pena è stata rideterminata in anni nove di reclusione;
per AR la pena è stata rideterminata in anni quindici di reclusione). 2.1 In estrema sintesi, quanto alle valutazioni operate in secondo grado va evidenziato che. : in riferimento alla posizione di AL LO (paig.81 e ss. della :sentenza impugnata) la Corte di Appello ha accolto il gravame in punto di inesistenza del ruolo direttivo, con ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione. Viene ritenuta integrata la condotta partecipativa, sulla base degli elementi di prova già valutati in primo grado dal Tribunale (tra cui assume un particolare rilievo la partecipazione al 'summit di Bovalino' del 3 aprile 2010). Sul tema del trattamento sanzionatorio viene, peraltro, respinto l'appello del PG territoriale che chiedeva di ritenere (in virtù della formulazione aperta della contestazione) integrata la fattispecie partecipativa anche dopo le modifiche normative peggiorative in tema di trattamento sanzionatorio intervenute nel 2015. La Corte di Appello a pagina 77 della sentenza afferma, sul punto, che le evidenze probatorie per l'AL si fermano al 2014 (e per il AR al 2010) e ciò impedisce di ritenere applicabile la variazione peggiorativa della pena entrata in vigore l'anno successivo. Quanto alla posizione di AR PP (v. pag. 101 e ss.) viene confermato il ruolo direttivo e si opera mera rideterminazione della pena. La Corte di Appello rievoca il materiale istruttorio oggetto di valutazione in primo grado (le dichiarazioni rese da AR CO, quelle di AG IC e le intercettazioni ambientali relative alla vicenda del 3 aprile 2010, nonché le ulteriori captazioni relative alle indagini Minotauro e Crimine) e ritiene pienamente condivisibili le valutazioni espresse dal Tribunale. 3 3. I ricorsi. 3.1 Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di individuazione della normativa applicabile quoad poenam . Si rammenta che il rinvio a giudizio è del 22 giugno 2018,, ed il 416 bis cod. pen. è da ritenersi reato permanente, dunque andavano applicati i limiti edittali (più elevati) introdotti nel 2015. Sul punto, secondo il ricorrente, la Corte di Appello realizza una motivazione apparente, affidandosi alla citazione di precedenti giurisprudenziali. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce, sul medesimo punto, l'erronea applicazione di legge. Il ricorrente in questo motivo sviluppa la vera e propria doglianza in diritto, contestando il contenuto di Sez. I 14823 del 2020, decisione citata dalla Corte di Appello a sostegno della decisione emessa. Si citano altri arresti di segno contrario, tra cui Sez. Il n.20098 del 2020. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce, in subordine, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla individuazione della pena all'interno della cornice edittale prescelta. 3.2 Ha proposto ricorso per cassazione AL LO, a mezzo dei difensori avv.ti Guido Contestabile e ID VI. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta presenza di AL LO alla riunione avvenuta in Bovalino il 3 aprile del 201.0 in chiave di indicatore decisivo di appartenenza alla 'ndrangheta. Non si nega la presenza dell'AL in Bovalino in data 3 aprile 2010 ma si contesta la valenza del dato. Secondo il ricorrente la presenza dell'AL viene indicata, nelle stesse captazioni, come eventuale e non se ne poteva dedurre alcun valore indiziante. L'assenza di esponenti di Reggio centro toglie il preteso valore alla cerimonia. Lo stesso conferimento di 'doti' in quella occasione è solo ipotizzato. Peraltro, in un diverso procedimento, denominato Reale / è provato che in data 9 marzo 2010 AL LO ebbe solo ad accompagnare da LL PP il AG CO, restando al di fuori della abitazione. Si tratta di un dato che determina, in tesi, una evidente contraddizione con quanto affermato nelle due decisioni di merito, specie in rapporto al periodo storico del 2010, unico in cui è risultato provato il collegamento funzionale tra le locali e l'organismo sovraordinato denominato Provincia. 4 3.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla valenza attribuita alle captazioni di conversazioni avvenute nel 201:3 e nel 2014. Il ricorrente contesta, in particolare, il giudizio relativo alla stessa 'esistenza' della locale di Sinopoli, stante l'assenza di univoci accertamenti giudiziari sul punto e la 'frammentazione' dei pretesi nuclei che avrebbero dovuto comporla. Si rappresenta, inoltre, che nessuna delle conversazioni - integralmente ripercorse e commentate nell'atto di ricorso - raffigura una effettiva assunzione di un ruolo associativo in capo ad AL LO. 3.2.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento ialla ritenuta disponibilità di armi in capo alla locale di Sinopoli. Secondo il ricorrente il rinvenimento di armi avvenuto nel gennaio 2016, per come rappresentato durante l'istruttoria dibattimentale, non potrebbe essere ricollegato ad esponenti della pretesa locale di Sinopoli. 3.3 Ha proposto ricorso per cassazione AR PP, a mezzo dei difensori avv.ti PP CI e OV QU. 3.3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul riconosciuto ruolo direttivo . I motivi di appello su questo profilo (rieditati nel testo) sarebbero stati sostanzialmente ignorati dalla Corte di secondo grado. Secondo la difesa AR sarebbe esclusivamente un soggetto 'molto vicino' al LL, da cui prende ordini, e pertanto non potrebbe essere titolare di un ruolo apicale. Vengono esaminate in dettaglio tutte le «vicende» in cui compare il AR nelle conversazioni oggetto di captazione (sia nell'ambito del procedimento Minotauro che in quelli successivi) e si sottolinea come in nessuno dei casi sia emerso in concreto lo svolgimento di un ruolo direttivo. 3.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della disponibilità di armi. Si deduce motivazione apparente circa tale aspetto della decisione, essendovi statuizione specifica solo in rapporto alla posizione di AL LO. 3.3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Erano state allegate specifiche ragioni di attenuazione (tra cui l'intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo M) su cui non sarebbe intervenuta risposta. 5 3.3.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di mancato assorbimento della condanna definitiva per il reato di cui all'art. 390 cod.pen. in quella disposta nel presente giudizio, così come prospettato nella memoria difensiva del 14 giugno 2022. Secondo la difesa la Corte di Appello ha male interpretato la domanda, che era di «revoca» della precedente sentenza (procurata inosservanza di pena in favore di LL NT classe 1932 aggravata dal finalismo mafioso) per essere incompatibile la condotta - già punita - con quella di partecipazione alla associazione. Ciò in ragione del fatto che la disposizione incriminatrice di cui all'art.390 cod.pen. contiene, in apertura, la clausola di riserva «..fuori dai casi di concorso nel reato..», il che va interpretato come estraneità del favoreggiatore al reato oggetto della sentenza di condanna. La condanna per NT LL era per associazione mafiosa ed il periodo storico era quello contestato anche al AR nel processo Crimine. Si tratterebbe dunque della medesima associazione di stampo mafioso, posta a base della condanna di entrambi, sia pure in due procedimenti diversi. 3.3.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge per avere, senza richiesta alcuna, escluso la continuazione tra i due fatti di cui al motivo che precede. 4. E' stata depositata memoria difensiva, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, dalla difesa AR in data 5 giugno 2023. In tale atto si rappresenta e si argomenta la infondatezza del ricorso proposto dalla parte pubblica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, sia quello della parte pubblica che quelli degli imputati, sono infondati. 2. Conviene esaminare in premessa il ricorso proposto dalla parte pubblica. 2.1 Ad avviso del Collegio va ribadito il principio di diritto espresso - sul tema - da Sez. I n. 14823 del 28.2.2020, rv 279061, secondo cui t in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), è specifico onere 6 dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute. 2.2 II nucleo argomentativo espresso in detta decisione è quello che riguarda la ripartizione degli oneri dimostrativi, in presenza di un dato estrinseco (l'innalzamento dei limiti edittali di pena) che impone un particolare rigore nell'accertamento della condotta partecipativa, oltre un dato limite temporale. Ciò perché/se da un lato la associazione per delinquere di stampo mafioso si atteggia a reato con carattere di tendenziale permanenza, è altrettanto vero che alla base di detta caratteristica vi è sempre una scelta dei soggetti partecipi (di mantenere in essere il sodalizio e di non recedere individualmente dal medesimo), scelta che in giurisprudenza si tende a presumere (presunzione semplice) sulla base di mere massime di esperienza. Ciò è confermato dal fatto che anche le decisioni di questa Corte di legittimità tese a ritenere non necessaria - una volta dimostrata la partecipazione del soggetto al sodalizio in un tempo antecedente la modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio - la dimostrazione in capo all'accusa della continuità dell'apporto del singolo, si ammette la prova contraria del recesso (v. da ultimo Sez. n. 1688 del 26.10.2021, dep.2022, rv 282516, secondo cui in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio, l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'"offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso spontaneo o provocato "ah externo"). 2.3 La continuità di offesa al bene giuridico protetto deriva, dunque, dalla protrazione di esistenza del consorzio mafioso e dalla protrazione del vincolo individuale, entrambe attività volontarie (volontà collettiva e volontà individuale) e non caratteristiche strutturali dell'illecito. Da ciò deriva la considerazione - già espressa nella citata decisione n. 14823 del 2020 - per cui in sede di cognizione, lì dove alla perduranza della condotta partecipativa si ricolleghi l'innalzamento del regime sanzionatorio - non è rispettoso della presunzione di non colpevolezza imporre al soggetto accusato la prova del 'recesso', posto che fnel fornire simile prova/ il soggetto finisce per avallare l'esistenza della condotta partecipativa nel momento antecedente (aspetto coperto dal diritto al silenzio da riconoscersi in capo all'accusato). 7 Nella motivazione di detta decisione si legge: [..] più in generale, non può ritenersi rispettosa del fondamentale principio di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. la pretesa di dedurre dalla natura permanente del reato di associazione di tipo mafioso la prova del protrarsi nel tempo della condotta ben oltre il periodo dei fatti rimasti accertati, così da ammettere una sorta di presunzione in materia di colpevolezza, quanto alla permanenza della partecipazione, superabile solo a fronte di una prova contraria che rappresenti fatti sopravvenuti incompatibili con la prosecuzione dell'adesione al sodalizio. L'impossibilità di accedere a simili ragionamenti va affermata anche nel caso in cui la partecipazione del singolo associato possa apparire particolarmente solida sotto il profilo morale, in forza di una pregressa incondizionata adesione alle regole di fedeltà del tipo di associazione. Infatti, ci si deve pur sempre continuare a misurare non solo con le manifestazioni dell'affectio societatis, ma anche con l'esistenza di un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno «status» di appartenenza, un percepibile ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale il medesimo soggetto «prende parte» al fenomeno associativo, dando dimostrazione di porsi a disposizione dell'ente per il perseguimento delle sue finalità criminose (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, clep. 2016, Rv. 266064; Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014, dep. 2015, Rv. 263654; Sez. 1, n. 39543 del 24/06/2013, Rv. 257447) [..]. Si tratta di affermazioni di principio condivise dal Collegio, cui si intende dare continuità. 2.4 Va pertanto ribadito che in caso di modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio (rilevante quoad poenam sia in caso di contestazione chiusa che comprenda il momento di emanazione della legge peggiorativa che in caso di contestazione aperta) non può essere chiesta all'imputato la prova del recesso ma deve essere la pubblica accusa a introdurre elementi di fatto tesi a rappresentare, in concreto, la protrazione oltre tale data della condotta partecipativa (elementi di fatto tesi a confermare la massima di esperienza tratta dalla osservazione di casi analoghi). Ciò conduce al rigetto dei primi due motivi del ricorso introdotto dal Procuratore Generale territoriale, posto che i giudici del merito hanno realizzato corretta attuazione del suddetto principio di diritto. 2.5 II terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre a risultare versato in fatto. La Corte di Appello ha espressamente argomentato circa i criteri di commisurazione della pena e la doglianza si traduce in una non consentita - in sede di legittimità - richiesta di rivalutazione di aspetti connotati da discrezionalità guidata ai sensi dell'art.133 cod.pen. . 3. Sono infondati, altresì, i ricorsi proposti da AL LO e AR PP. 8 3.1 Per la loro rilevanza nel presente processo, vanno in premessa riassunti i principi in materia di valutazione delle dichiarazioni rese da chiamanti in reità e delle intercettazioni telefoniche e ambientali, posto che il compendio probatorio su cui, in maniera pressoché esclusiva, esso si fonda, è appunto costituito dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e, in massima parte,Y, dagli esiti dell'attività di captazione di colloqui telefonici o tra presenti. 3.2 In proposito, va innanzitutto ricordato che la valutazione dellle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità o in reità rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto la credibilità soggettiva del dichiarante, l'attendibilità delle dichiarazioni e l'esistenza di riscontri esterni. Vaglio che non si deve articolare lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente gli altri, sicché il giudice è chiamato a una considerazione unitaria degli stessi, pur logicamente scomponibili, dovendo il convincimento formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo (cfr. Sez. LI, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01). E in particolare, quanto ai riscontri che devono supportare tali chiamate ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., essi devono essere univoci e individualizzanti, ovvero tali da consentire un collegamento diretto e obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata (ex plurimis, Sez. 1, n. 19517, del 1/04/2010, Iannicelli, Rv. 247206-01). E quando la chiamata in correità o in reità de relato abbia come un Ico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) deve risultare positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) devono essere accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) deve esservi la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) deve esservi l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) deve sussistere l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (tra le molte Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01). 3.3. Quanto, poi, alle intercettazioni telefoniche o ambientali, va ricordato che gli elementi di prova raccolti nel corso della captazione di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputatocostituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento, razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma 1, cod. proc. 9 pen.; e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però necessario reperire gli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414- 01 )• Qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509-01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-02; Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, dep. 2020, Acampa Mariarco, Rv. 278611-02, resa proprio in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui è stato precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui l'anno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca all'altro circostanze false). In ogni caso, il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerga, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01). E tale operazione è censurabile in cessazione soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare, in sede di legittimità, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. UI, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 5, n. 1532 del 9/09/2020, dep. 2021, Lo Riggio, n.m.; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516-01; Sez. 2, n. 389:15 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994- 01; Sez. 6, n. 11189 del 8/03/2012, Asaro, Rv. 252190-01). 4. Ancora in premessa, e per quanto concerne alcune questioni di diritto sostanziale, va ricordato che l'art. 416-bis cod. pen., rubricato "associazione di tipo mafioso", configura una peculiare fattispecie associativa che ricorre quando "tre o più persone" fanno parte di un'associazione la quale sia avvalga "della forza di intimidazione del vincolo associativo e 10 della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali". Mentre il primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. fa riferimento alla condotta di chi partecipa all'associazione, il successivo comma secondo contempla, invece, la posizione di coloro i quali "promuovono, dirigono o organizzano l'associazione". Secondo la consolidata opinione giurisprudenziale, i due commi configurano autonome fattispecie incriminatrici, alle quali corrispondono differenti regimi sanzionatori (ex plurimis, Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444-01, secondo cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima). 4.1. Quanto alla condotta di partecipazione ("chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso"), secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, essa non può consistere in un mero status, né in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche ( dovendo al contrario sostanziarsi in un agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione, il quale può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare una figura di reato "a forma libera". In altri termini, l'azione del partecipe deve sempre consistere, in modo pregnante, "nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa", quale espressione di un inserimento strutturale, a tutti gli effetti, in tale organizzazione, nella quale l'agente risulta stabilmente e organicamente incardinato;
inserimento idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, DA, Rv. 281889-01; in termini già Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Marinino, Rv. 231670-01 e, nella giurisprudenza ad essa successiva, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468-01; Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659-01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207-01; Sez. 6, n. 12554 del 1/03/2016, Archinà, Rv. 267418-01). Quanto all'elemento soggettivo della condotta di partecipazione a un'associazione di stampo mafioso, esso sussiste allorché ricorra la consapevole volontà di fare parte della compagine criminosa al fine di condividerne l'attività svolta e gli obiettivi criminali. Dunque, il partecipe è colui che esercita la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, o che di essa si avvale, o che comunque agevola o collabora direttamente, attraverso un'attività strettamente correlata 11 all'attività di intimidazione, con chi la esercita o se ne avvale, ovviamente agendo allo scopo di raggiungere i fini criminali del sodalizio, di cui sia consapevole di far parte. 4.2. Va, inoltre, precisato che, in materia di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, il thema pro bandum riguarda, precipuamente, la condotta di partecipazione al sodalizio criminale attuata con la stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del medesimo;
di tal che le prove o gli indizi, costituite in genere dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli elementi di riscontro individualizzanti, devono riguardare la sua appartenenza ,31 sodalizio, inquadrando il contributo causale offerto all'esistenza del medesimo (Sez. 2, n. 23687 del 3/5/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221-01; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699-01; Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rechichi, Rv. 264380-01; Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Capraro, Rv. 273572-01). Per tale ragione, la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso ma, comunque, indicativo della partecipazione all'associazione, ivi compreso il caso in cui detto accadimento sia collocabile in un diverso contesto temporale (Sez. 5, n. 21562 del 3/2/2015, 32 Fiorisi, Rv. 263704-01). Infatti, nei reati associativi, la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall'indagato alla vita del sodalizio, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti;
e la sua specificità va valutata sotto tale profilo, non richiedendosi la stessa precisione di dettaglio necessaria nel caso di un delitto che implichi la realizzazione di un evento materiale (Sez. 1, n. 6239 del 11/12/1998, dep. 1999, Meddis, Rv. 212810-01). E del resto, nei reati associativi, il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la dimostrazione dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non necessariamente indicativa della partecipazione al sodalizio, e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese, dirette alla conclusione dei vari reati, costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa (Sez. 5, n. 1631 del 11/11/1999, dep. 2000, Bonavota, Rv. 216263-01; Sez. 6, n. 35914 del 30/5/2001, Hsiang Khe, Rv. 221247- 01). 4.3. In particolare, quanto all'inquadramento dogmatico della condotta di partecipazione alla associazione camorristica ed in tema di dimensione probatoria, va ulteriormente affermato che, anche dopo l'intervento regolativo DA adottato dalle Sezioni Unite nel 2021, ad essere rilevante è, in chiave dimostrativa, la selezione di affidabili «indicatori» dell'avvenuto inserimento attivo del soggetto nel gruppo, il che tuttavia non comporta l'adozione piena del cd. modello causale. 12 Il cd. modello causale è ancorato alla dimensione del concorso esterno, che richiede la prova della condotta e di un percepibile evento di rafforzamento del gruppo in forza della medesima. Di contro, la dimostrazione della condotta partecipativa richiede - senza dubbio - la ricostruzione fattuale dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo ma, anche secondo l'arresto del 2021 DA, resta valido l'inquadramento teorico risalente a Sez. Unite Mannino del 2005 per cui la prova dell'inserimento può avvenire 'per indicatori logici'. Già l'intervento regolativo del 2005, attuato con la sentenza Mannino, scinde la questione processuale della verifica della condotta di partecipazione alla associazione mafiosa in due momenti di riconoscimento dei presupposti. La tipicità da un lato (ossia la esatta interpretazione della locuzione normativa secondo il suo significato corrente e secondo categorie concettuali di stretta aderenza al testo), la prova dall'altro (posto che ogni condotta descritta in termini elastici, come è la partecipazione, ha bisogno di parametri probatori rassicuranti e al tempo stesso esemplificativi, su cui il giudice possa esercitare N potere di fissazione del fatto). Quanto al primo aspetto, le Sez. U Mannino affermano con assoluta chiarezza che il 'fare parte' di una associazione mafiosa è espressione di sintesi che implica l'assunzione di un ruolo e lo svolgimento di compiti effettivi, sposando la visione cdinamica e funzionale» della condotta partecipativa, in aderenza al principio di materialità e offensività della condotta punibile. Prendere parte al fenomeno associativo non è uno stato d'animo, né una generica condivisione, ma è lo svolgimento di compiti funzionali e tendenzialmente stabili, coessenziali al raggiungimento dei fini del gruppo. A simile affermazione però non consegue una richiesta di necessaria percezione o ricostruzione 'diretta' di episodi storici integrativi del ruolo, ben potendo la ricostruzione essere indiziaria. E' il punto di maggior rilievo della decisione del 2005, nel cui ambito si afferma testualmente che: "sul piano della dimensione probatoria rilevano tutti gli indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso,, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipatíva e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di 'osservazione e prova', l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici facta condudentia) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, nonché della duratura e sempre utilizzabile messa a disposizione della persona per ogni attività del sodalizio, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato nella imputazione". 13 Ora, l'intervento regolativo del 2021 sorge su un tema specifico, rappresentato dalla rilevanza - quale affidabile indicatore logico della partecipazione - della semplice cerimonia rituale di affiliazione. Nella corposa motivazione della decisione, le Sezioni Unite Moda fta ri premettono, sulla scia della Mannino, di aderire al filone interpretativo che riconosce nella previsione incriminatrice di cui all'art.416-bis cod. pen. un 'reato a struttura mista', data la necessaria proiezione esterna del potere di intimidazione dei sodalizio. La capacità di intimidazione deve essere effettiva e deve essere attributo del 'sodalizio' in quanto tale. Ci si orienta, pertanto, verso una natura giuridica di reato di pericolo concreto, intendendo per tale il reato associativo di stampo mafioso e non già le singole condotte in cui si articola la fattispecie. Quanto alla nozione di partecipazione vengono enucleate - nel post Mannino - tre tendenze interpretative. La prima, che facendo leva sulle esemplificazioni della stessa MA (sul terreno della prova) identifica senz'altro l'affiliazione rituale come condotta in quanto tale punibile a titolo di partecipazione, sottolineandone la forza dimostrativa, in aderenza al cd. modello organizzatori° puro (l'adesione è vista come fenomeno di rafforzamento del gruppo, al di là del successivo svolgimento di compiti). La seconda, che ritiene insufficiente l'indicatore della mera affiliazione, non seguito dal censimento di condotte 'espressive del ruolo', in ossequio al profilo funzionalistico valorizzato nella Mannino nella parte dedicata alla tipicità. La terza, definita in termini di 'modello misto', nel cui ambito si richiede - in ogni caso - la identificazione di un sia pur minimo apporto causale alla vita dell'associazione. In simile contesto, le Sezioni Unite DA propongono una soluzione interpretativa che viene manifestata come ulteriore e originale. 4.4 Si evidenzia, in premessa, che non può aderirsi al modello organizzatorio puro. Sostenere, in particolare, che la prova del solo accordo di ingresso esaurisca il tema del giudizio significa non tener conto di possibili situazioni in cui il soggetto non realizzi alcuna concreta attività posteriore e ciò appare in contrasto con i principi di materialità e offensività. Al tempo stesso, si afferma, non bisogna scivolare nella adozione del cd. modello causale in senso stretto, pena la vanificazione della differenziazione tra la condotta di partecipazione e quella di concorso esterno. Si indica, pertanto, la necessità di individuare, sul terreno probatorio, un contributo - anche atipico - del partecipe, contributo che può essere tanto materiale che morale, ricostruibile anche in via indiziaria (tramite ricostruzione di condotte indicative) e che viene esemplificato in termini di messa a disposizione effettiva e consapevole. 14 Solo in tal caso può dirsi che il soggetto 'prende parte' alla associazione. In simile quadro, si ritiene che la investitura ottenuta tramite il rito di ingresso sia elemento non autosufficiente ma certamente indiziario (della effettiva messa a disposizione), elemento che se debitamente rafforzato dalla 'qualità' dell'adesione e 'serietà' del contesto ambientale in cui la stessa è maturata (con rafforzamento degli obblighi argomentativi del giudice in rapporto al caso concreto) / può determinare l'integrazione della fattispecie partecipativa. Si richiede pertanto - per stare al tema del contrasto di giurisprudenza oggetto della decisione - una sorta di ‘storicizzazione' dell'evento di affiliazione, tramite l'analisi del contesto relazionale in cui la stessa è maturata. Ciò che rileva, in definitiva, è che la 'messa a disposizione' abbia i caratteri della serietà e continuità, attraverso comportamenti (precedenti o successivi al rituale di affiliazione) capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria da parte del singolo e l'accettazione da parte del gruppo. La messa a disposizione, in tale chiave, indicherebbe non già una astratta attitudine (come il significato letterale della espressione pure potrebbe far intendere) ma la sintesi di un concreto attivismo tale da rientrare nel 'profilo dinamico' della partecipazione (in aderenza alla Mannino). In ciò può dirsi che le Sezioni Unite DA abbiano richiamato l'attenzione del giudice di merito, sulla scia dell'insegnamento fornito dalla Mannino, sulla effettiva valenza dimostrativa dei fatti storici selezionati come «indicatori logici» dell'effettivo inserimento del singolo nel gruppo, senza tuttavia aderire pienamente al cd. modello causale della partecipazione. Si è infatti ribadito in motivazione che: «[..] le stesse ricadute del principio di proporzionalità tra reato e sanzione, portando necessariamente a ritenere come doverosa la connotazione della condotta partecipativa in senso dinamico, impedisce decisamente scorciatoie interpretative correlate alla avvenuta dimostrazione del mero accordo di ingresso ovvero alla presenza di condizioni soggettive cui non si accompagni, in virtù della valenza dei dati di contesto quali interpretabili alla luce delle massime d'esperienza, un concreto connotato di effettiva agevolazione. Il comportamento - di volta in volta - elevato ad "indice rivelatore" del fatto punibile deve, pertanto, essere apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi univocamente riconoscere ed interpretare come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo [...]; ed ancora [...] nel compiere questa indagine ricostruttiva finalizzata a superare il dato, potenzialmente equivoco, della semplice adesione statica collocata in un determinato momento temporale ed avulsa da ogni ulteriore elemento storico-fattuale che dimostri la concreta attivazione del singolo a favore del sodalizio, il giudice, prescindendo da un'acritica adesione formale ad un certo modello ricostruttivo astratto, dovrà avere riguardo alla realtà criminale (anche esterna rispetto allo 15 specifico contesto di riferimento, se ciò si rende necessario al fine di un confronto) ed al materiale probatorio acquisito ed utilizzabile: in tal modo, conseguirà quegli elementi di prova comprovanti l'appartenenza sostanziale e la conseguente permanenza di condotta che il reato richiede per la sua configurabilità [...]». A tali principi di diritto il Collegio intende dare continuità nella valutazione degli atti di ricorso. 5. Il ricorso proposto da AL LO è infondato, per le ragioni che seguono. 5.1 La doglianza di cui al primo motivo non può trovare accoglimento. Va precisato, sul punto, che la presenza - incontestata - di AL LO alla riunione tenutasi in data 3 aprile 2010 in Bovalino è stata analizzata e ricostruita senza alcun vizio logico in sede di merito ed ha rappresentato un indicatore cL 'intraneità associativa' particolarmente rilevante, secondo i criteri che si sono testè riassunti al paragrafo 4. Ciò in ragione di molteplici elementi di fatto esposti in modo del 1:utto logico - e pertanto insindacabile - nelle due decisioni di merito. Va infatti considerato che/ in modo del tutto inequivocol nei colloqui preliminari (tra cui quello intercettato tra LL PP e AR PP in data 1 aprile 2010) si fa riferimento al fatto che nella successiva riunione sarebbe stata attribuita a più soggetti la dote del 'trequartino'(v. pag. 21 della sentenza impugnata) e ciò - in rapporto alla valenza del fenomeno di attribuzione delle doti di 'ndrangheta riscontrato in più procedimenti conclusisi con decisioni definitive - attribuisce piena logicità alle valutazioni operate in sede di merito sul particolare 'valore' dell'incontro, testimoniato dalla meticolosa preparazione e dalla caratura mafiosa dei soggetti intervenuti. Non può dunque accogliersi la critica difensiva in punto di 'ridotta valenza' dell'episodio e in punto di incertezza circa le attività che ebbero a svolgersi, ricostruite sulla base delle captazioni e della attività di osservazione e identificazione dei partecipanti. Quanto alle restanti critiche, sempre formulate al primo motivo, a nulla rileva - come si è evidenziato in sede di merito - che AL LO in una precedente occasione abbia solo accompagnato il AG e ciò in ragione del fatto che : a) in questa occasione non risulta che AL LO sia rimasto all'esterno del luogo dell'incontro; b) la Corte di secondo grado ha escluso il ruolo direttivo in capo ad AL e pertanto l'indicatore storico qui in esame non va inteso come rappresentativo del ruolo direttivo ma del ruolo partecipativo, il che tollera una diversa modalità di coinvolgimento nelle attività mafiose, manifestatasi nelle due occasioni. 5.2 Secondo e terzo motivo sono da dichiararsi inammissibili perché versati in fatto. 16 5.2.1 Ed invero, il secondo motivo risulta essere una mera riproposizione delle doglianze proposte in secondo grado, cui è stata fornita congrua ed ampia risposta nella decisione impugnata. In particolare, va rilevato che in sede di merito si è dato atto di un precedente accertamento definitivo relativo alla locale di Sinopoli e della esistenza di una serie di captazioni (riportate e analizzate in sentenza) indicative del coinvolgimento attivo di AL LO in alcune occasioni significative (la visita di un rappresentante dei LL e l'incontro riservato con un politico locale durante il quale si discuteva della modalità di impiego di finanziamenti per lavori pubblici). La pretesa difensiva di diversa lettura del contenuto delle captazioni incontra il limite - evidenziato in apertura - della ristretta cognizione del giudice di legittimità, posto che non risultano vizi di logicità argomentativa o travisamento del contenuto delle conversazioni. Del resto, la esistenza di questi ulteriori dati probatori è stata apprezzata in sede di merito nell'ambito di una lettura congiunta con l'episodio avvenuto in data 3 aprile 2010 e, pertanto, non può addivenirsi ad una lettura parcellizzante delle emergenze istruttorie, idonee a raffigurare - secondo il modello della prova logica - l'inserimento stabile di AL LO nella associazione mafiosa. 5.2.2. Anche il terzo motivo risulta teso ad una - non consentita rivalutazione in fatto. Ed invero, in primo luogo va precisato che la disponibilità di armi è stata ritenuta - nelle decisioni di merito - in riferimento alla intera organizzazione denominata 'ndrangheta, in ragione della affermata natura unitaria del sodalizio, che non risulta smentita dalle emergenze istruttorie oggetto di valutazione in sede di merito. In simile contesto, l'attribuzione - sia pure indiziaria - al gruppo territoriale delle armi rinvenute nel gennaio 2016, non appare illogica - ed è dunque non rivalutabile in questa sede - risultando basata sulla particolare modalità di occultamento e conservazione delle medesime, evocata in una delle conversazioni oggetto di captazione. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di AR PP è infondato. 6.1 Quanto al primo motivo, non può affermarsi - in premessa - che la decisione di secondo grado abbia omesso di valutare le doglianze in quella sede introdotte. Ed invero il dovere motivazionale del giudice di secondo grado concerne - essenzialmente - la necessità di fornire risposta adeguata alle censure formulate con i motivi di appello. Nell'assolvere tale compito, la decisione di secondo grado può, tuttavia, legittimamente servirsi dello sviluppo logico e ricostruttivo elaborato dal primo giudice - noto alle parti - purché non si limiti a riprodurre la decisione confermata dichiarando, in termini stereotipati e apodittici, di aderirvi senza dare conto degli specifici motivi che censurino in modo puntuale dette argomentazioni, con elaborazione autonoma delle ragioni per cui tali 17 doglianze non risultino accoglibili (in tal senso, tra le molte, v. Sez. 6, n.49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254102-01). Ove, pertanto, il giudice di appello condivida le valutazioni e le modalità ricostruttive contenute nella prima decisione può di certo richiamarle, spiegando le ragioni per cui dette valutazioni resistono alle critiche formulate. Ragionare diversamente significherebbe imporre al giudice di appello - violando canoni logici e di razionalità espressiva, snaturando lo stesso giudizio di secondo grado nonché determinando un inutile aggravio di tempi processuali - una ulteriore e autonoma attività di piena ricostruzione del fatto anche lì dove l'elaborazione già operata risulti a suo giudizio pienamente condivisibile, con la conseguenza di una inutile «riproduzione» dei contenuti espressivi della prima decisione. Ciò posto, nel caso in esame, la Corte territoriale, pur rievocando ampiamente i contenuti motivazionali del primo giudice, ha autonomamente argomentato circa l'incidenza e la rilevanza dei motivi proposti, il che esclude l'esistenza di un vizio argomentativo. 6.2 Anche nella sua proiezione giuridica, il primo motivo di ricorso - pur se ampiamente argomentato in fatto - è infondato. Le decisioni di merito hanno infatti illustrato come da diversi procedimenti - con indagini svolte tra il 2007 e il 2010 - sia emersa la figura del AR PP sul 'doppio fronte geografico' del Piemonte e della Calabria, quale soggetto di partic:olare influenza mafiosa, capace di orientare le scelte di attribuzione di doti e, conseguente, di determinare opzioni di rilevanza strategica in tema (ad es.) di individuazione del vertice della cellula piemontese di Natile di Careri. Come è stato spiegato nel testo delle decisioni, con logica e insindacabile valutazione dei contenuti delle conversazioni intercettate, la influenza in Calabria del AR era di tale rilevanza da determinare la 'progressione in carriera' di uno piuttosto che di un altro compente della cellula torinese di Natile di Careri. Da ciò la considerazione - avvalorata dalle modalità di preparazione dell'evento del 3 aprile 2010 in Bovalino, con conversazioni dirette tra LL PP e AR PP - non solo della esistenza di un elevato 'grado' del AR (si veda anche la conversazione registrata tra gli Oppedisano in carcere), ma soprattutto di una concreta manifestazione di capacità organizzative, manifestatasi in più occasioni, censite in sede di merito. Sotto tale profilo, va rilevato che l'inquadramento giuridico nella «funzione direttiva» è da ritenersi corretto, posto che, come è stato evidenziato in precedenti arresti di questa Corte di legittimità, la 'direzione' del sodalizio, o di una sua articolazione territoriale, è ravvisabile non soltanto in riferimento al soggetto che svolge il ruolo formale di 'capo' ma anche a coloro i quali realizzano di fatto un potere di iniziativa, comando o decisione su singole questioni di rilievo, tale da influire sugli assetti organizzativi del gruppo (in tal senso v. Sez. II n. 7839 del 2021, rv 280890). 18 6.3 II secondo motivo di ricorso proposto dal Marvellí è inammissibile per manifesta infondatezza. Nella prima parte della decisione impugnata si è dato conto del tema, richiamando la motivazione del giudice di primo grado. La motivazione si estende alla posizione del AR, sul piano logico, posto che in detta parte della sentenza di merito si è sostenuto - senza vizi logici - che in rapporto alla accertata (quantomeno per gli anni cui si riferiscono i materiali probatori acquisiti) struttura unitaria della 'ndrangheta calabrese, la disponibilità di armi va riferita (al di là delle singole articolazioni territoriali) al sodalizio nel suoi insieme. Vi è, pertanto, congruo apparato argomentativo, sia in ragione dello storico modus operandi della consorteria criminosa che in riferimento al ruolo svolto, in tale ambito, dal Ma rvel li. 6.4 II terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di secondo grado si esprime sul motivo di appello (in tema di circostanze attenuanti generiche) richiamando le argomentazioni già utilizzate per la posizione di AL LO. Inoltre, specifica che la gravità delle condotte si ricollega al particolare attivismo associativo mostrato dal AR anche al di fuori del territorio cli origine (vicenda della locale torinese). Il richiamo alla analisi della posizione di AL è del tutto congruo, posto che anche AL, così come il AR, risulta sostanzialmente incensurato. Da ciò si desume non soltanto che il punto è stato esaminato ma che - in modo del tutto conforme ai parametri di legge, espressi nel corpo dell'art.133 cod.pen. - i giudici del merito hanno espresso giudizio negativo sulla personalità (muovendo dall'esame delle caratteristiche del fatto) non contrastato da specifiche emergenze fattuali idonee a determinare la necessità di una attenuazione del trattamento sanzionatorio. Nessuna violazione di legge o incongruità argomentativa è pertanto rilevabile. 6.5 Il quarto e quinto motivo del ricorso proposto da AR PP sono infondati, per le ragioni che seguono. 6.5.1 Va premesso che la risposta fornita dalla Corte di merito al quesito introdotto dalla difesa - in termini di diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme incriminatrici - non è soddisfacente, ma da ciò non deriva l'accoglimento del ricorso. La ratio della clausola di esclusione contenuta nel testo dell'art. 390 cod.pen. risiede nella impossibilità di ritenere punibile il soggetto che in sostanza «favorisce se stesso» . Dunque nella ipotesi di concorso nel reato tra soggetto 'aiutato' a sottrarsi alla esecuzione della 19 pena e soggetto favoreggiatore anch'egli condannato per il medesimo reato, l'ordinamento rinuncia alla punizione del favoreggiatore. Altro profilo di possibile interferenza tra il reato di cui all'art.390 e quello di cui all'art.416 bis cod.pen. riguarda l'ipotesi di bis in idem sostanziale, lì dove la condotta di ausilio venga ritenuta un 'frammento' della più ampia condotta partecipativa (su tale ipotesi, lì dove vi sia trattazione congiunta delle contestazioni, v. Sez. VI n. 8657 del 12.12.2013, dep. 2014, rv 258798). 6.5.2 Ma sta di fatto che nel caso in esame - al di là di ogni questione circa la medesimezza del reato commesso dal AR rispetto a quello commesso dal LL - ad essere dirimente è la avvenuta formazione del giudicato per il delitto di cui all'art.390 cod.pen. . A fronte di un giudicato, non vi è attribuzione di possibile «revoca» del medesimo al giudice della cognizione di un diverso procedimento, posto che l'ordinamento prevede rimedi ad hoc, rappresentati: a) dalla revisione, lì dove si ritenga sussistente una ipotesi di inconciliabilità tra i due giudicati, ai sensi dell'art. 630 co.1 lett. a cod.proc.pen. ; b) dall'incidente di esecuzione teso al riconoscimento di un bis in idem, anche parziale, ai sensi dell'art.669 cod.proc.pen. . In nessun caso, dunque, il giudice della cognizione di un diverso procedimento avrebbe potuto disporre la 'revoca' della condanna definitiva del AR per il delitto di cui all'art.390 cod.pen. 6.5.3 Al contempo, non essendovi stata da parte del AR alcuna «richiesta» di riconoscimento della continuazione tra i due fatti (quello oggetto di giudizio e quello già giudicato), la parte della sentenza impugnata ove, in modo peraltro apodittico, la si esclude va considerata un obiter, non vincolante in riferimento ad eventuali determinazioni da assumersi in sede esecutiva ai sensi dell'art.671 cod.proc.pen. (v. Sez. I n. 10320 del 6.10.2022, rv 284242). 7. Al rigetto dei ricorsi proposti da AL LO e AR PP segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
20 Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti AL LO e AR PP al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre i predetti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria che liquida in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori cli legge. Così deciso in data 21 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELL(:) GI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARCO DALL'OLIO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto del ricorso del Procuratore Generale di Reggio Calabria e l'inammissibilità dei ricorsi di entrambi i ricorrenti. udito il difensore L'avv. MILANA Ugo conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale di Reggio Calabria e il rigetto dei ricorsi di entrambi i ricorrenti, deposita conclusioni e nota spese. L'avv. CONTESTABILE Guido conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avv. VIGNA ID conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. L'avv. MILICIA PP conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 22 giugno 2020 il Tribunale di Loc:ri ha affermato la penale responsabilità - per quanto rileva in questa sede - di AL LO e AR PP in riferimento alla contestazione di cui al capo a) della rubrica. In particolare per AL LO la condanna riguarda il delitto di Clli all'art.416 bis cod.pen. con ruolo direttivo (esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6 e quella della transnazionalità) della locale di Sinopoli, alla pena di anni diCiotto di reclusione;
Per AR PP la condanna riguarda il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. con ruolo direttivo (esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6 e quella della transnazionalità) della locale di Natile di Careri alla pena di anni ventiquattro di reclusione. Il decreto di rinvio a giudizio risulta emesso in data 22 giugno del 2018 e la contestazione risulta formulata nel modo che segue : 'con condotta perdurante sino alla data odierna'. 2. La Corte di Appello di Reggio Calabria con sentenza del 14 giugno 2022 ha confermato l'affermazione di penale responsabilità, con variazione del trattamento sanzionatorio (per AL è stato escluso il ruolo direttivo e la pena è stata rideterminata in anni nove di reclusione;
per AR la pena è stata rideterminata in anni quindici di reclusione). 2.1 In estrema sintesi, quanto alle valutazioni operate in secondo grado va evidenziato che. : in riferimento alla posizione di AL LO (paig.81 e ss. della :sentenza impugnata) la Corte di Appello ha accolto il gravame in punto di inesistenza del ruolo direttivo, con ritenuta sussistenza della condotta di partecipazione. Viene ritenuta integrata la condotta partecipativa, sulla base degli elementi di prova già valutati in primo grado dal Tribunale (tra cui assume un particolare rilievo la partecipazione al 'summit di Bovalino' del 3 aprile 2010). Sul tema del trattamento sanzionatorio viene, peraltro, respinto l'appello del PG territoriale che chiedeva di ritenere (in virtù della formulazione aperta della contestazione) integrata la fattispecie partecipativa anche dopo le modifiche normative peggiorative in tema di trattamento sanzionatorio intervenute nel 2015. La Corte di Appello a pagina 77 della sentenza afferma, sul punto, che le evidenze probatorie per l'AL si fermano al 2014 (e per il AR al 2010) e ciò impedisce di ritenere applicabile la variazione peggiorativa della pena entrata in vigore l'anno successivo. Quanto alla posizione di AR PP (v. pag. 101 e ss.) viene confermato il ruolo direttivo e si opera mera rideterminazione della pena. La Corte di Appello rievoca il materiale istruttorio oggetto di valutazione in primo grado (le dichiarazioni rese da AR CO, quelle di AG IC e le intercettazioni ambientali relative alla vicenda del 3 aprile 2010, nonché le ulteriori captazioni relative alle indagini Minotauro e Crimine) e ritiene pienamente condivisibili le valutazioni espresse dal Tribunale. 3 3. I ricorsi. 3.1 Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale territoriale. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di individuazione della normativa applicabile quoad poenam . Si rammenta che il rinvio a giudizio è del 22 giugno 2018,, ed il 416 bis cod. pen. è da ritenersi reato permanente, dunque andavano applicati i limiti edittali (più elevati) introdotti nel 2015. Sul punto, secondo il ricorrente, la Corte di Appello realizza una motivazione apparente, affidandosi alla citazione di precedenti giurisprudenziali. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce, sul medesimo punto, l'erronea applicazione di legge. Il ricorrente in questo motivo sviluppa la vera e propria doglianza in diritto, contestando il contenuto di Sez. I 14823 del 2020, decisione citata dalla Corte di Appello a sostegno della decisione emessa. Si citano altri arresti di segno contrario, tra cui Sez. Il n.20098 del 2020. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce, in subordine, erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sulla individuazione della pena all'interno della cornice edittale prescelta. 3.2 Ha proposto ricorso per cassazione AL LO, a mezzo dei difensori avv.ti Guido Contestabile e ID VI. Il ricorso è affidato a tre motivi. 3.2.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta presenza di AL LO alla riunione avvenuta in Bovalino il 3 aprile del 201.0 in chiave di indicatore decisivo di appartenenza alla 'ndrangheta. Non si nega la presenza dell'AL in Bovalino in data 3 aprile 2010 ma si contesta la valenza del dato. Secondo il ricorrente la presenza dell'AL viene indicata, nelle stesse captazioni, come eventuale e non se ne poteva dedurre alcun valore indiziante. L'assenza di esponenti di Reggio centro toglie il preteso valore alla cerimonia. Lo stesso conferimento di 'doti' in quella occasione è solo ipotizzato. Peraltro, in un diverso procedimento, denominato Reale / è provato che in data 9 marzo 2010 AL LO ebbe solo ad accompagnare da LL PP il AG CO, restando al di fuori della abitazione. Si tratta di un dato che determina, in tesi, una evidente contraddizione con quanto affermato nelle due decisioni di merito, specie in rapporto al periodo storico del 2010, unico in cui è risultato provato il collegamento funzionale tra le locali e l'organismo sovraordinato denominato Provincia. 4 3.2.2 Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla valenza attribuita alle captazioni di conversazioni avvenute nel 201:3 e nel 2014. Il ricorrente contesta, in particolare, il giudizio relativo alla stessa 'esistenza' della locale di Sinopoli, stante l'assenza di univoci accertamenti giudiziari sul punto e la 'frammentazione' dei pretesi nuclei che avrebbero dovuto comporla. Si rappresenta, inoltre, che nessuna delle conversazioni - integralmente ripercorse e commentate nell'atto di ricorso - raffigura una effettiva assunzione di un ruolo associativo in capo ad AL LO. 3.2.3 Al terzo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento ialla ritenuta disponibilità di armi in capo alla locale di Sinopoli. Secondo il ricorrente il rinvenimento di armi avvenuto nel gennaio 2016, per come rappresentato durante l'istruttoria dibattimentale, non potrebbe essere ricollegato ad esponenti della pretesa locale di Sinopoli. 3.3 Ha proposto ricorso per cassazione AR PP, a mezzo dei difensori avv.ti PP CI e OV QU. 3.3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul riconosciuto ruolo direttivo . I motivi di appello su questo profilo (rieditati nel testo) sarebbero stati sostanzialmente ignorati dalla Corte di secondo grado. Secondo la difesa AR sarebbe esclusivamente un soggetto 'molto vicino' al LL, da cui prende ordini, e pertanto non potrebbe essere titolare di un ruolo apicale. Vengono esaminate in dettaglio tutte le «vicende» in cui compare il AR nelle conversazioni oggetto di captazione (sia nell'ambito del procedimento Minotauro che in quelli successivi) e si sottolinea come in nessuno dei casi sia emerso in concreto lo svolgimento di un ruolo direttivo. 3.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di ritenuta sussistenza della circostanza aggravante della disponibilità di armi. Si deduce motivazione apparente circa tale aspetto della decisione, essendovi statuizione specifica solo in rapporto alla posizione di AL LO. 3.3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche. Erano state allegate specifiche ragioni di attenuazione (tra cui l'intervenuta assoluzione dal reato di cui al capo M) su cui non sarebbe intervenuta risposta. 5 3.3.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in tema di mancato assorbimento della condanna definitiva per il reato di cui all'art. 390 cod.pen. in quella disposta nel presente giudizio, così come prospettato nella memoria difensiva del 14 giugno 2022. Secondo la difesa la Corte di Appello ha male interpretato la domanda, che era di «revoca» della precedente sentenza (procurata inosservanza di pena in favore di LL NT classe 1932 aggravata dal finalismo mafioso) per essere incompatibile la condotta - già punita - con quella di partecipazione alla associazione. Ciò in ragione del fatto che la disposizione incriminatrice di cui all'art.390 cod.pen. contiene, in apertura, la clausola di riserva «..fuori dai casi di concorso nel reato..», il che va interpretato come estraneità del favoreggiatore al reato oggetto della sentenza di condanna. La condanna per NT LL era per associazione mafiosa ed il periodo storico era quello contestato anche al AR nel processo Crimine. Si tratterebbe dunque della medesima associazione di stampo mafioso, posta a base della condanna di entrambi, sia pure in due procedimenti diversi. 3.3.5 Al quinto motivo si deduce erronea applicazione di legge per avere, senza richiesta alcuna, escluso la continuazione tra i due fatti di cui al motivo che precede. 4. E' stata depositata memoria difensiva, in replica alle conclusioni del Procuratore Generale, dalla difesa AR in data 5 giugno 2023. In tale atto si rappresenta e si argomenta la infondatezza del ricorso proposto dalla parte pubblica. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi, sia quello della parte pubblica che quelli degli imputati, sono infondati. 2. Conviene esaminare in premessa il ricorso proposto dalla parte pubblica. 2.1 Ad avviso del Collegio va ribadito il principio di diritto espresso - sul tema - da Sez. I n. 14823 del 28.2.2020, rv 279061, secondo cui t in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio (nella specie, la legge 27 maggio 2015, n. 69), è specifico onere 6 dell'accusa dimostrare che la condotta si sia protratta per tutto il periodo contestato e, comunque, anche dopo detta modifica, con conseguente illegittimità, in difetto, della sentenza di condanna alla pena determinata sulla base delle deteriori previsioni sanzionatorie sopravvenute. 2.2 II nucleo argomentativo espresso in detta decisione è quello che riguarda la ripartizione degli oneri dimostrativi, in presenza di un dato estrinseco (l'innalzamento dei limiti edittali di pena) che impone un particolare rigore nell'accertamento della condotta partecipativa, oltre un dato limite temporale. Ciò perché/se da un lato la associazione per delinquere di stampo mafioso si atteggia a reato con carattere di tendenziale permanenza, è altrettanto vero che alla base di detta caratteristica vi è sempre una scelta dei soggetti partecipi (di mantenere in essere il sodalizio e di non recedere individualmente dal medesimo), scelta che in giurisprudenza si tende a presumere (presunzione semplice) sulla base di mere massime di esperienza. Ciò è confermato dal fatto che anche le decisioni di questa Corte di legittimità tese a ritenere non necessaria - una volta dimostrata la partecipazione del soggetto al sodalizio in un tempo antecedente la modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio - la dimostrazione in capo all'accusa della continuità dell'apporto del singolo, si ammette la prova contraria del recesso (v. da ultimo Sez. n. 1688 del 26.10.2021, dep.2022, rv 282516, secondo cui in presenza di una contestazione del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso in forma "chiusa", che abbracci un lungo arco temporale nel corso del quale sia intervenuta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio, l'applicazione della nuova cornice sanzionatoria non richiede la dimostrazione, da parte dell'accusa, che la condotta si sia protratta anche dopo detta modifica, in quanto, accertata l'esistenza dell'"offerta di contribuzione permanente" dell'affiliato all'associazione, questa deve ritenersi valida e produttiva di effetti fino alla dimostrazione del recesso spontaneo o provocato "ah externo"). 2.3 La continuità di offesa al bene giuridico protetto deriva, dunque, dalla protrazione di esistenza del consorzio mafioso e dalla protrazione del vincolo individuale, entrambe attività volontarie (volontà collettiva e volontà individuale) e non caratteristiche strutturali dell'illecito. Da ciò deriva la considerazione - già espressa nella citata decisione n. 14823 del 2020 - per cui in sede di cognizione, lì dove alla perduranza della condotta partecipativa si ricolleghi l'innalzamento del regime sanzionatorio - non è rispettoso della presunzione di non colpevolezza imporre al soggetto accusato la prova del 'recesso', posto che fnel fornire simile prova/ il soggetto finisce per avallare l'esistenza della condotta partecipativa nel momento antecedente (aspetto coperto dal diritto al silenzio da riconoscersi in capo all'accusato). 7 Nella motivazione di detta decisione si legge: [..] più in generale, non può ritenersi rispettosa del fondamentale principio di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. la pretesa di dedurre dalla natura permanente del reato di associazione di tipo mafioso la prova del protrarsi nel tempo della condotta ben oltre il periodo dei fatti rimasti accertati, così da ammettere una sorta di presunzione in materia di colpevolezza, quanto alla permanenza della partecipazione, superabile solo a fronte di una prova contraria che rappresenti fatti sopravvenuti incompatibili con la prosecuzione dell'adesione al sodalizio. L'impossibilità di accedere a simili ragionamenti va affermata anche nel caso in cui la partecipazione del singolo associato possa apparire particolarmente solida sotto il profilo morale, in forza di una pregressa incondizionata adesione alle regole di fedeltà del tipo di associazione. Infatti, ci si deve pur sempre continuare a misurare non solo con le manifestazioni dell'affectio societatis, ma anche con l'esistenza di un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno «status» di appartenenza, un percepibile ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale il medesimo soggetto «prende parte» al fenomeno associativo, dando dimostrazione di porsi a disposizione dell'ente per il perseguimento delle sue finalità criminose (Sez. Un., n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231670; Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, clep. 2016, Rv. 266064; Sez. 6, n. 8929 del 17/09/2014, dep. 2015, Rv. 263654; Sez. 1, n. 39543 del 24/06/2013, Rv. 257447) [..]. Si tratta di affermazioni di principio condivise dal Collegio, cui si intende dare continuità. 2.4 Va pertanto ribadito che in caso di modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio (rilevante quoad poenam sia in caso di contestazione chiusa che comprenda il momento di emanazione della legge peggiorativa che in caso di contestazione aperta) non può essere chiesta all'imputato la prova del recesso ma deve essere la pubblica accusa a introdurre elementi di fatto tesi a rappresentare, in concreto, la protrazione oltre tale data della condotta partecipativa (elementi di fatto tesi a confermare la massima di esperienza tratta dalla osservazione di casi analoghi). Ciò conduce al rigetto dei primi due motivi del ricorso introdotto dal Procuratore Generale territoriale, posto che i giudici del merito hanno realizzato corretta attuazione del suddetto principio di diritto. 2.5 II terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre a risultare versato in fatto. La Corte di Appello ha espressamente argomentato circa i criteri di commisurazione della pena e la doglianza si traduce in una non consentita - in sede di legittimità - richiesta di rivalutazione di aspetti connotati da discrezionalità guidata ai sensi dell'art.133 cod.pen. . 3. Sono infondati, altresì, i ricorsi proposti da AL LO e AR PP. 8 3.1 Per la loro rilevanza nel presente processo, vanno in premessa riassunti i principi in materia di valutazione delle dichiarazioni rese da chiamanti in reità e delle intercettazioni telefoniche e ambientali, posto che il compendio probatorio su cui, in maniera pressoché esclusiva, esso si fonda, è appunto costituito dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e, in massima parte,Y, dagli esiti dell'attività di captazione di colloqui telefonici o tra presenti. 3.2 In proposito, va innanzitutto ricordato che la valutazione dellle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità o in reità rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 cod. proc. pen. deve avere ad oggetto la credibilità soggettiva del dichiarante, l'attendibilità delle dichiarazioni e l'esistenza di riscontri esterni. Vaglio che non si deve articolare lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente gli altri, sicché il giudice è chiamato a una considerazione unitaria degli stessi, pur logicamente scomponibili, dovendo il convincimento formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo (cfr. Sez. LI, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143-01). E in particolare, quanto ai riscontri che devono supportare tali chiamate ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., essi devono essere univoci e individualizzanti, ovvero tali da consentire un collegamento diretto e obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata (ex plurimis, Sez. 1, n. 19517, del 1/04/2010, Iannicelli, Rv. 247206-01). E quando la chiamata in correità o in reità de relato abbia come un Ico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, devono essere rispettate le seguenti condizioni: a) deve risultare positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) devono essere accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) deve esservi la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) deve esservi l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) deve sussistere l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (tra le molte Sez. 1, n. 41238 del 26/06/2019, Vaccaro, Rv. 277134 - 01). 3.3. Quanto, poi, alle intercettazioni telefoniche o ambientali, va ricordato che gli elementi di prova raccolti nel corso della captazione di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputatocostituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo del libero convincimento, razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 comma 1, cod. proc. 9 pen.; e, pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però necessario reperire gli elementi di corroborazione previsti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714-01; nella giurisprudenza successiva v. Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414- 01 )• Qualora, tuttavia, tali elementi abbiano natura indiziaria, essi dovranno possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza, in conformità del disposto dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01; Sez. 6, n. 8211 del 11/02/2016, Ferrante, Rv. 266509-01; Sez. 5, n. 42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-02; Sez. 6, n. 5224 del 2/10/2019, dep. 2020, Acampa Mariarco, Rv. 278611-02, resa proprio in tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, in cui è stato precisato che le intercettazioni vanno valutate verificando che: a) il contenuto della conversazione sia chiaro;
b) non vi sia dubbio che gli interlocutori si riferiscano all'imputato; c) per il ruolo ricoperto dagli interlocutori nell'ambito dell'associazione di cui l'anno parte, non vi sia motivo per ritenere che parlino non seriamente degli affari illeciti trattati;
d) non vi sia alcuna ragione per ritenere che un interlocutore riferisca all'altro circostanze false). In ogni caso, il giudice di merito è libero di ritenere che l'espressione adoperata assuma, nel contesto della conversazione, un significato criptico, specie allorché non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui è utilizzata ovvero quando emerga, dalla valutazione di tutto il complesso probatorio, che l'uso di un determinato termine viene indicato per indicare altro, anche tenuto conto del contesto ambientale in cui la conversazione avviene (Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01). E tale operazione è censurabile in cessazione soltanto ove si ponga al di fuori delle regole della logica e della comune esperienza, mentre è possibile prospettare, in sede di legittimità, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. UI, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 5, n. 1532 del 9/09/2020, dep. 2021, Lo Riggio, n.m.; Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep. 2018, Di Maro, Rv. 272558-01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516-01; Sez. 2, n. 389:15 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994- 01; Sez. 6, n. 11189 del 8/03/2012, Asaro, Rv. 252190-01). 4. Ancora in premessa, e per quanto concerne alcune questioni di diritto sostanziale, va ricordato che l'art. 416-bis cod. pen., rubricato "associazione di tipo mafioso", configura una peculiare fattispecie associativa che ricorre quando "tre o più persone" fanno parte di un'associazione la quale sia avvalga "della forza di intimidazione del vincolo associativo e 10 della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali". Mentre il primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. fa riferimento alla condotta di chi partecipa all'associazione, il successivo comma secondo contempla, invece, la posizione di coloro i quali "promuovono, dirigono o organizzano l'associazione". Secondo la consolidata opinione giurisprudenziale, i due commi configurano autonome fattispecie incriminatrici, alle quali corrispondono differenti regimi sanzionatori (ex plurimis, Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone, Rv. 260444-01, secondo cui la condotta del promotore o capo costituisce figura autonoma di reato e non circostanza aggravante della partecipazione all'associazione medesima). 4.1. Quanto alla condotta di partecipazione ("chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso"), secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, essa non può consistere in un mero status, né in una condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche ( dovendo al contrario sostanziarsi in un agire concreto e causalmente efficace rispetto agli scopi dell'associazione, il quale può assumere forme e contenuti diversi e variabili, così da delineare una figura di reato "a forma libera". In altri termini, l'azione del partecipe deve sempre consistere, in modo pregnante, "nella concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa, manifestato da un impegno reciproco e costante, funzionalmente orientato alla struttura e all'attività dell'organizzazione criminosa", quale espressione di un inserimento strutturale, a tutti gli effetti, in tale organizzazione, nella quale l'agente risulta stabilmente e organicamente incardinato;
inserimento idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, DA, Rv. 281889-01; in termini già Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Marinino, Rv. 231670-01 e, nella giurisprudenza ad essa successiva, Sez. 2, n. 31541 del 30/05/2017, Abbamundo, Rv. 270468-01; Sez. 2, n. 18940 del 14/03/2017, Musacco, Rv. 269659-01; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207-01; Sez. 6, n. 12554 del 1/03/2016, Archinà, Rv. 267418-01). Quanto all'elemento soggettivo della condotta di partecipazione a un'associazione di stampo mafioso, esso sussiste allorché ricorra la consapevole volontà di fare parte della compagine criminosa al fine di condividerne l'attività svolta e gli obiettivi criminali. Dunque, il partecipe è colui che esercita la forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva, o che di essa si avvale, o che comunque agevola o collabora direttamente, attraverso un'attività strettamente correlata 11 all'attività di intimidazione, con chi la esercita o se ne avvale, ovviamente agendo allo scopo di raggiungere i fini criminali del sodalizio, di cui sia consapevole di far parte. 4.2. Va, inoltre, precisato che, in materia di partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso, il thema pro bandum riguarda, precipuamente, la condotta di partecipazione al sodalizio criminale attuata con la stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del medesimo;
di tal che le prove o gli indizi, costituite in genere dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e dagli elementi di riscontro individualizzanti, devono riguardare la sua appartenenza ,31 sodalizio, inquadrando il contributo causale offerto all'esistenza del medesimo (Sez. 2, n. 23687 del 3/5/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221-01; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699-01; Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rechichi, Rv. 264380-01; Sez. 5, n. 32020 del 16/3/2018, Capraro, Rv. 273572-01). Per tale ragione, la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso ma, comunque, indicativo della partecipazione all'associazione, ivi compreso il caso in cui detto accadimento sia collocabile in un diverso contesto temporale (Sez. 5, n. 21562 del 3/2/2015, 32 Fiorisi, Rv. 263704-01). Infatti, nei reati associativi, la chiamata in correità investe il ruolo assegnato e il contributo offerto dall'indagato alla vita del sodalizio, piuttosto che singoli e individuabili comportamenti;
e la sua specificità va valutata sotto tale profilo, non richiedendosi la stessa precisione di dettaglio necessaria nel caso di un delitto che implichi la realizzazione di un evento materiale (Sez. 1, n. 6239 del 11/12/1998, dep. 1999, Meddis, Rv. 212810-01). E del resto, nei reati associativi, il fulcro centrale della prova è costituito, nella prevalenza dei casi, dalla prova logica, dal momento che la dimostrazione dell'esistenza della volontà di assumere il vincolo associativo è desunta per lo più dall'esame d'insieme di condotte frazionate, ciascuna delle quali, singolarmente considerata, non necessariamente indicativa della partecipazione al sodalizio, e attraverso un ragionamento dal quale si possa dedurre che le singole intese, dirette alla conclusione dei vari reati, costituiscono l'espressione del programma delinquenziale oggetto dell'associazione stessa (Sez. 5, n. 1631 del 11/11/1999, dep. 2000, Bonavota, Rv. 216263-01; Sez. 6, n. 35914 del 30/5/2001, Hsiang Khe, Rv. 221247- 01). 4.3. In particolare, quanto all'inquadramento dogmatico della condotta di partecipazione alla associazione camorristica ed in tema di dimensione probatoria, va ulteriormente affermato che, anche dopo l'intervento regolativo DA adottato dalle Sezioni Unite nel 2021, ad essere rilevante è, in chiave dimostrativa, la selezione di affidabili «indicatori» dell'avvenuto inserimento attivo del soggetto nel gruppo, il che tuttavia non comporta l'adozione piena del cd. modello causale. 12 Il cd. modello causale è ancorato alla dimensione del concorso esterno, che richiede la prova della condotta e di un percepibile evento di rafforzamento del gruppo in forza della medesima. Di contro, la dimostrazione della condotta partecipativa richiede - senza dubbio - la ricostruzione fattuale dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo ma, anche secondo l'arresto del 2021 DA, resta valido l'inquadramento teorico risalente a Sez. Unite Mannino del 2005 per cui la prova dell'inserimento può avvenire 'per indicatori logici'. Già l'intervento regolativo del 2005, attuato con la sentenza Mannino, scinde la questione processuale della verifica della condotta di partecipazione alla associazione mafiosa in due momenti di riconoscimento dei presupposti. La tipicità da un lato (ossia la esatta interpretazione della locuzione normativa secondo il suo significato corrente e secondo categorie concettuali di stretta aderenza al testo), la prova dall'altro (posto che ogni condotta descritta in termini elastici, come è la partecipazione, ha bisogno di parametri probatori rassicuranti e al tempo stesso esemplificativi, su cui il giudice possa esercitare N potere di fissazione del fatto). Quanto al primo aspetto, le Sez. U Mannino affermano con assoluta chiarezza che il 'fare parte' di una associazione mafiosa è espressione di sintesi che implica l'assunzione di un ruolo e lo svolgimento di compiti effettivi, sposando la visione cdinamica e funzionale» della condotta partecipativa, in aderenza al principio di materialità e offensività della condotta punibile. Prendere parte al fenomeno associativo non è uno stato d'animo, né una generica condivisione, ma è lo svolgimento di compiti funzionali e tendenzialmente stabili, coessenziali al raggiungimento dei fini del gruppo. A simile affermazione però non consegue una richiesta di necessaria percezione o ricostruzione 'diretta' di episodi storici integrativi del ruolo, ben potendo la ricostruzione essere indiziaria. E' il punto di maggior rilievo della decisione del 2005, nel cui ambito si afferma testualmente che: "sul piano della dimensione probatoria rilevano tutti gli indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso,, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipatíva e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di 'osservazione e prova', l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici facta condudentia) dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, nonché della duratura e sempre utilizzabile messa a disposizione della persona per ogni attività del sodalizio, con puntuale riferimento allo specifico periodo temporale considerato nella imputazione". 13 Ora, l'intervento regolativo del 2021 sorge su un tema specifico, rappresentato dalla rilevanza - quale affidabile indicatore logico della partecipazione - della semplice cerimonia rituale di affiliazione. Nella corposa motivazione della decisione, le Sezioni Unite Moda fta ri premettono, sulla scia della Mannino, di aderire al filone interpretativo che riconosce nella previsione incriminatrice di cui all'art.416-bis cod. pen. un 'reato a struttura mista', data la necessaria proiezione esterna del potere di intimidazione dei sodalizio. La capacità di intimidazione deve essere effettiva e deve essere attributo del 'sodalizio' in quanto tale. Ci si orienta, pertanto, verso una natura giuridica di reato di pericolo concreto, intendendo per tale il reato associativo di stampo mafioso e non già le singole condotte in cui si articola la fattispecie. Quanto alla nozione di partecipazione vengono enucleate - nel post Mannino - tre tendenze interpretative. La prima, che facendo leva sulle esemplificazioni della stessa MA (sul terreno della prova) identifica senz'altro l'affiliazione rituale come condotta in quanto tale punibile a titolo di partecipazione, sottolineandone la forza dimostrativa, in aderenza al cd. modello organizzatori° puro (l'adesione è vista come fenomeno di rafforzamento del gruppo, al di là del successivo svolgimento di compiti). La seconda, che ritiene insufficiente l'indicatore della mera affiliazione, non seguito dal censimento di condotte 'espressive del ruolo', in ossequio al profilo funzionalistico valorizzato nella Mannino nella parte dedicata alla tipicità. La terza, definita in termini di 'modello misto', nel cui ambito si richiede - in ogni caso - la identificazione di un sia pur minimo apporto causale alla vita dell'associazione. In simile contesto, le Sezioni Unite DA propongono una soluzione interpretativa che viene manifestata come ulteriore e originale. 4.4 Si evidenzia, in premessa, che non può aderirsi al modello organizzatorio puro. Sostenere, in particolare, che la prova del solo accordo di ingresso esaurisca il tema del giudizio significa non tener conto di possibili situazioni in cui il soggetto non realizzi alcuna concreta attività posteriore e ciò appare in contrasto con i principi di materialità e offensività. Al tempo stesso, si afferma, non bisogna scivolare nella adozione del cd. modello causale in senso stretto, pena la vanificazione della differenziazione tra la condotta di partecipazione e quella di concorso esterno. Si indica, pertanto, la necessità di individuare, sul terreno probatorio, un contributo - anche atipico - del partecipe, contributo che può essere tanto materiale che morale, ricostruibile anche in via indiziaria (tramite ricostruzione di condotte indicative) e che viene esemplificato in termini di messa a disposizione effettiva e consapevole. 14 Solo in tal caso può dirsi che il soggetto 'prende parte' alla associazione. In simile quadro, si ritiene che la investitura ottenuta tramite il rito di ingresso sia elemento non autosufficiente ma certamente indiziario (della effettiva messa a disposizione), elemento che se debitamente rafforzato dalla 'qualità' dell'adesione e 'serietà' del contesto ambientale in cui la stessa è maturata (con rafforzamento degli obblighi argomentativi del giudice in rapporto al caso concreto) / può determinare l'integrazione della fattispecie partecipativa. Si richiede pertanto - per stare al tema del contrasto di giurisprudenza oggetto della decisione - una sorta di ‘storicizzazione' dell'evento di affiliazione, tramite l'analisi del contesto relazionale in cui la stessa è maturata. Ciò che rileva, in definitiva, è che la 'messa a disposizione' abbia i caratteri della serietà e continuità, attraverso comportamenti (precedenti o successivi al rituale di affiliazione) capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria da parte del singolo e l'accettazione da parte del gruppo. La messa a disposizione, in tale chiave, indicherebbe non già una astratta attitudine (come il significato letterale della espressione pure potrebbe far intendere) ma la sintesi di un concreto attivismo tale da rientrare nel 'profilo dinamico' della partecipazione (in aderenza alla Mannino). In ciò può dirsi che le Sezioni Unite DA abbiano richiamato l'attenzione del giudice di merito, sulla scia dell'insegnamento fornito dalla Mannino, sulla effettiva valenza dimostrativa dei fatti storici selezionati come «indicatori logici» dell'effettivo inserimento del singolo nel gruppo, senza tuttavia aderire pienamente al cd. modello causale della partecipazione. Si è infatti ribadito in motivazione che: «[..] le stesse ricadute del principio di proporzionalità tra reato e sanzione, portando necessariamente a ritenere come doverosa la connotazione della condotta partecipativa in senso dinamico, impedisce decisamente scorciatoie interpretative correlate alla avvenuta dimostrazione del mero accordo di ingresso ovvero alla presenza di condizioni soggettive cui non si accompagni, in virtù della valenza dei dati di contesto quali interpretabili alla luce delle massime d'esperienza, un concreto connotato di effettiva agevolazione. Il comportamento - di volta in volta - elevato ad "indice rivelatore" del fatto punibile deve, pertanto, essere apprezzato nella sua oggettiva e concreta realtà e, in ogni caso, deve essere teso ad agevolare il perseguimento degli scopi associativi in modo riconoscibile e non puramente teorico, sì da potersi univocamente riconoscere ed interpretare come condotta indicativa dello stabile inserimento del soggetto nel gruppo [...]; ed ancora [...] nel compiere questa indagine ricostruttiva finalizzata a superare il dato, potenzialmente equivoco, della semplice adesione statica collocata in un determinato momento temporale ed avulsa da ogni ulteriore elemento storico-fattuale che dimostri la concreta attivazione del singolo a favore del sodalizio, il giudice, prescindendo da un'acritica adesione formale ad un certo modello ricostruttivo astratto, dovrà avere riguardo alla realtà criminale (anche esterna rispetto allo 15 specifico contesto di riferimento, se ciò si rende necessario al fine di un confronto) ed al materiale probatorio acquisito ed utilizzabile: in tal modo, conseguirà quegli elementi di prova comprovanti l'appartenenza sostanziale e la conseguente permanenza di condotta che il reato richiede per la sua configurabilità [...]». A tali principi di diritto il Collegio intende dare continuità nella valutazione degli atti di ricorso. 5. Il ricorso proposto da AL LO è infondato, per le ragioni che seguono. 5.1 La doglianza di cui al primo motivo non può trovare accoglimento. Va precisato, sul punto, che la presenza - incontestata - di AL LO alla riunione tenutasi in data 3 aprile 2010 in Bovalino è stata analizzata e ricostruita senza alcun vizio logico in sede di merito ed ha rappresentato un indicatore cL 'intraneità associativa' particolarmente rilevante, secondo i criteri che si sono testè riassunti al paragrafo 4. Ciò in ragione di molteplici elementi di fatto esposti in modo del 1:utto logico - e pertanto insindacabile - nelle due decisioni di merito. Va infatti considerato che/ in modo del tutto inequivocol nei colloqui preliminari (tra cui quello intercettato tra LL PP e AR PP in data 1 aprile 2010) si fa riferimento al fatto che nella successiva riunione sarebbe stata attribuita a più soggetti la dote del 'trequartino'(v. pag. 21 della sentenza impugnata) e ciò - in rapporto alla valenza del fenomeno di attribuzione delle doti di 'ndrangheta riscontrato in più procedimenti conclusisi con decisioni definitive - attribuisce piena logicità alle valutazioni operate in sede di merito sul particolare 'valore' dell'incontro, testimoniato dalla meticolosa preparazione e dalla caratura mafiosa dei soggetti intervenuti. Non può dunque accogliersi la critica difensiva in punto di 'ridotta valenza' dell'episodio e in punto di incertezza circa le attività che ebbero a svolgersi, ricostruite sulla base delle captazioni e della attività di osservazione e identificazione dei partecipanti. Quanto alle restanti critiche, sempre formulate al primo motivo, a nulla rileva - come si è evidenziato in sede di merito - che AL LO in una precedente occasione abbia solo accompagnato il AG e ciò in ragione del fatto che : a) in questa occasione non risulta che AL LO sia rimasto all'esterno del luogo dell'incontro; b) la Corte di secondo grado ha escluso il ruolo direttivo in capo ad AL e pertanto l'indicatore storico qui in esame non va inteso come rappresentativo del ruolo direttivo ma del ruolo partecipativo, il che tollera una diversa modalità di coinvolgimento nelle attività mafiose, manifestatasi nelle due occasioni. 5.2 Secondo e terzo motivo sono da dichiararsi inammissibili perché versati in fatto. 16 5.2.1 Ed invero, il secondo motivo risulta essere una mera riproposizione delle doglianze proposte in secondo grado, cui è stata fornita congrua ed ampia risposta nella decisione impugnata. In particolare, va rilevato che in sede di merito si è dato atto di un precedente accertamento definitivo relativo alla locale di Sinopoli e della esistenza di una serie di captazioni (riportate e analizzate in sentenza) indicative del coinvolgimento attivo di AL LO in alcune occasioni significative (la visita di un rappresentante dei LL e l'incontro riservato con un politico locale durante il quale si discuteva della modalità di impiego di finanziamenti per lavori pubblici). La pretesa difensiva di diversa lettura del contenuto delle captazioni incontra il limite - evidenziato in apertura - della ristretta cognizione del giudice di legittimità, posto che non risultano vizi di logicità argomentativa o travisamento del contenuto delle conversazioni. Del resto, la esistenza di questi ulteriori dati probatori è stata apprezzata in sede di merito nell'ambito di una lettura congiunta con l'episodio avvenuto in data 3 aprile 2010 e, pertanto, non può addivenirsi ad una lettura parcellizzante delle emergenze istruttorie, idonee a raffigurare - secondo il modello della prova logica - l'inserimento stabile di AL LO nella associazione mafiosa. 5.2.2. Anche il terzo motivo risulta teso ad una - non consentita rivalutazione in fatto. Ed invero, in primo luogo va precisato che la disponibilità di armi è stata ritenuta - nelle decisioni di merito - in riferimento alla intera organizzazione denominata 'ndrangheta, in ragione della affermata natura unitaria del sodalizio, che non risulta smentita dalle emergenze istruttorie oggetto di valutazione in sede di merito. In simile contesto, l'attribuzione - sia pure indiziaria - al gruppo territoriale delle armi rinvenute nel gennaio 2016, non appare illogica - ed è dunque non rivalutabile in questa sede - risultando basata sulla particolare modalità di occultamento e conservazione delle medesime, evocata in una delle conversazioni oggetto di captazione. 6. Il ricorso proposto nell'interesse di AR PP è infondato. 6.1 Quanto al primo motivo, non può affermarsi - in premessa - che la decisione di secondo grado abbia omesso di valutare le doglianze in quella sede introdotte. Ed invero il dovere motivazionale del giudice di secondo grado concerne - essenzialmente - la necessità di fornire risposta adeguata alle censure formulate con i motivi di appello. Nell'assolvere tale compito, la decisione di secondo grado può, tuttavia, legittimamente servirsi dello sviluppo logico e ricostruttivo elaborato dal primo giudice - noto alle parti - purché non si limiti a riprodurre la decisione confermata dichiarando, in termini stereotipati e apodittici, di aderirvi senza dare conto degli specifici motivi che censurino in modo puntuale dette argomentazioni, con elaborazione autonoma delle ragioni per cui tali 17 doglianze non risultino accoglibili (in tal senso, tra le molte, v. Sez. 6, n.49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254102-01). Ove, pertanto, il giudice di appello condivida le valutazioni e le modalità ricostruttive contenute nella prima decisione può di certo richiamarle, spiegando le ragioni per cui dette valutazioni resistono alle critiche formulate. Ragionare diversamente significherebbe imporre al giudice di appello - violando canoni logici e di razionalità espressiva, snaturando lo stesso giudizio di secondo grado nonché determinando un inutile aggravio di tempi processuali - una ulteriore e autonoma attività di piena ricostruzione del fatto anche lì dove l'elaborazione già operata risulti a suo giudizio pienamente condivisibile, con la conseguenza di una inutile «riproduzione» dei contenuti espressivi della prima decisione. Ciò posto, nel caso in esame, la Corte territoriale, pur rievocando ampiamente i contenuti motivazionali del primo giudice, ha autonomamente argomentato circa l'incidenza e la rilevanza dei motivi proposti, il che esclude l'esistenza di un vizio argomentativo. 6.2 Anche nella sua proiezione giuridica, il primo motivo di ricorso - pur se ampiamente argomentato in fatto - è infondato. Le decisioni di merito hanno infatti illustrato come da diversi procedimenti - con indagini svolte tra il 2007 e il 2010 - sia emersa la figura del AR PP sul 'doppio fronte geografico' del Piemonte e della Calabria, quale soggetto di partic:olare influenza mafiosa, capace di orientare le scelte di attribuzione di doti e, conseguente, di determinare opzioni di rilevanza strategica in tema (ad es.) di individuazione del vertice della cellula piemontese di Natile di Careri. Come è stato spiegato nel testo delle decisioni, con logica e insindacabile valutazione dei contenuti delle conversazioni intercettate, la influenza in Calabria del AR era di tale rilevanza da determinare la 'progressione in carriera' di uno piuttosto che di un altro compente della cellula torinese di Natile di Careri. Da ciò la considerazione - avvalorata dalle modalità di preparazione dell'evento del 3 aprile 2010 in Bovalino, con conversazioni dirette tra LL PP e AR PP - non solo della esistenza di un elevato 'grado' del AR (si veda anche la conversazione registrata tra gli Oppedisano in carcere), ma soprattutto di una concreta manifestazione di capacità organizzative, manifestatasi in più occasioni, censite in sede di merito. Sotto tale profilo, va rilevato che l'inquadramento giuridico nella «funzione direttiva» è da ritenersi corretto, posto che, come è stato evidenziato in precedenti arresti di questa Corte di legittimità, la 'direzione' del sodalizio, o di una sua articolazione territoriale, è ravvisabile non soltanto in riferimento al soggetto che svolge il ruolo formale di 'capo' ma anche a coloro i quali realizzano di fatto un potere di iniziativa, comando o decisione su singole questioni di rilievo, tale da influire sugli assetti organizzativi del gruppo (in tal senso v. Sez. II n. 7839 del 2021, rv 280890). 18 6.3 II secondo motivo di ricorso proposto dal Marvellí è inammissibile per manifesta infondatezza. Nella prima parte della decisione impugnata si è dato conto del tema, richiamando la motivazione del giudice di primo grado. La motivazione si estende alla posizione del AR, sul piano logico, posto che in detta parte della sentenza di merito si è sostenuto - senza vizi logici - che in rapporto alla accertata (quantomeno per gli anni cui si riferiscono i materiali probatori acquisiti) struttura unitaria della 'ndrangheta calabrese, la disponibilità di armi va riferita (al di là delle singole articolazioni territoriali) al sodalizio nel suoi insieme. Vi è, pertanto, congruo apparato argomentativo, sia in ragione dello storico modus operandi della consorteria criminosa che in riferimento al ruolo svolto, in tale ambito, dal Ma rvel li. 6.4 II terzo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte di secondo grado si esprime sul motivo di appello (in tema di circostanze attenuanti generiche) richiamando le argomentazioni già utilizzate per la posizione di AL LO. Inoltre, specifica che la gravità delle condotte si ricollega al particolare attivismo associativo mostrato dal AR anche al di fuori del territorio cli origine (vicenda della locale torinese). Il richiamo alla analisi della posizione di AL è del tutto congruo, posto che anche AL, così come il AR, risulta sostanzialmente incensurato. Da ciò si desume non soltanto che il punto è stato esaminato ma che - in modo del tutto conforme ai parametri di legge, espressi nel corpo dell'art.133 cod.pen. - i giudici del merito hanno espresso giudizio negativo sulla personalità (muovendo dall'esame delle caratteristiche del fatto) non contrastato da specifiche emergenze fattuali idonee a determinare la necessità di una attenuazione del trattamento sanzionatorio. Nessuna violazione di legge o incongruità argomentativa è pertanto rilevabile. 6.5 Il quarto e quinto motivo del ricorso proposto da AR PP sono infondati, per le ragioni che seguono. 6.5.1 Va premesso che la risposta fornita dalla Corte di merito al quesito introdotto dalla difesa - in termini di diversità dei beni giuridici tutelati dalle due norme incriminatrici - non è soddisfacente, ma da ciò non deriva l'accoglimento del ricorso. La ratio della clausola di esclusione contenuta nel testo dell'art. 390 cod.pen. risiede nella impossibilità di ritenere punibile il soggetto che in sostanza «favorisce se stesso» . Dunque nella ipotesi di concorso nel reato tra soggetto 'aiutato' a sottrarsi alla esecuzione della 19 pena e soggetto favoreggiatore anch'egli condannato per il medesimo reato, l'ordinamento rinuncia alla punizione del favoreggiatore. Altro profilo di possibile interferenza tra il reato di cui all'art.390 e quello di cui all'art.416 bis cod.pen. riguarda l'ipotesi di bis in idem sostanziale, lì dove la condotta di ausilio venga ritenuta un 'frammento' della più ampia condotta partecipativa (su tale ipotesi, lì dove vi sia trattazione congiunta delle contestazioni, v. Sez. VI n. 8657 del 12.12.2013, dep. 2014, rv 258798). 6.5.2 Ma sta di fatto che nel caso in esame - al di là di ogni questione circa la medesimezza del reato commesso dal AR rispetto a quello commesso dal LL - ad essere dirimente è la avvenuta formazione del giudicato per il delitto di cui all'art.390 cod.pen. . A fronte di un giudicato, non vi è attribuzione di possibile «revoca» del medesimo al giudice della cognizione di un diverso procedimento, posto che l'ordinamento prevede rimedi ad hoc, rappresentati: a) dalla revisione, lì dove si ritenga sussistente una ipotesi di inconciliabilità tra i due giudicati, ai sensi dell'art. 630 co.1 lett. a cod.proc.pen. ; b) dall'incidente di esecuzione teso al riconoscimento di un bis in idem, anche parziale, ai sensi dell'art.669 cod.proc.pen. . In nessun caso, dunque, il giudice della cognizione di un diverso procedimento avrebbe potuto disporre la 'revoca' della condanna definitiva del AR per il delitto di cui all'art.390 cod.pen. 6.5.3 Al contempo, non essendovi stata da parte del AR alcuna «richiesta» di riconoscimento della continuazione tra i due fatti (quello oggetto di giudizio e quello già giudicato), la parte della sentenza impugnata ove, in modo peraltro apodittico, la si esclude va considerata un obiter, non vincolante in riferimento ad eventuali determinazioni da assumersi in sede esecutiva ai sensi dell'art.671 cod.proc.pen. (v. Sez. I n. 10320 del 6.10.2022, rv 284242). 7. Al rigetto dei ricorsi proposti da AL LO e AR PP segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
20 Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti AL LO e AR PP al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre i predetti alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Città Metropolitana di Reggio Calabria che liquida in complessivi euro 4.800,00 oltre accessori cli legge. Così deciso in data 21 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente