Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2001, n. 41646
CASS
Sentenza 4 ottobre 2001

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Non integra il reato di corruzione per un atto d'ufficio, previsto dall'art. 318 cod. pen., la condotta del medico, convenzionato con il servizio sanitario nazionale, il quale chieda ed ottenga il pagamento dell'onorario professionale per una visita domiciliare a un paziente che non sia ritenuto "intrasportabile" a norma dell'art. 33 dell'accordo collettivo nazionale approvato con il d.p.r. 22 luglio 1996, n. 484, condizione che può essere valutata dal medico solo dopo la visita e che sussiste quando lo spostamento dell'ammalato, sia pure effettuato con ogni possibile cautela e con l'uso dei mezzi più idonei, darebbe luogo alla rilevante probabilità di gravi rischi per la salute o anche di sofferenze particolarmente penose, tenendo anche conto di fattori complementari quali l'età e le condizioni generali del soggetto (nel caso di specie si trattava di paziente di anni sedici, con alterazione febbrile da stato influenzale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/2001, n. 41646
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41646
    Data del deposito : 4 ottobre 2001

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