Sentenza 2 ottobre 2002
Massime • 2
In tema di cosa giudicata, dalla lettura coordinata degli artt. 648, comma 2 e 591, comma 2 cod. proc. pen. emerge che, al di fuori dell'ipotesi della revisione, la sentenza diventa automaticamente irrevocabile soltanto nel caso in cui non sia stata affatto proposta impugnazione;invece, in presenza di una impugnazione, anche tardiva, il passaggio in giudicato si realizza soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che ne dichiari l'inammissibilità.
In caso d'impugnazione tardiva la declaratoria d'inammissibilità spetta al giudice dell'impugnazione in base all'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., giacché anche in tale caso la decisione è di competenza esclusiva del predetto giudice.(Fattispecie in cui il tribunale aveva affermato la competenza del giudice dell'esecuzione, in sede di incidente, a decidere sulla tardività dell'impugnazione in base all'equiparazione dell' omessa proposizione dell'impugnazione con quella della tardività della medesima e della ritenuta coincidenza temporale, in tali casi, del perfezionamento della condizione d'irrevocabilità del provvedimento).
Commentario • 1
- 1. Alle Sezioni unite la questione della rilevabilità di ufficioGioacchino Romeo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere l'ordinanza qui commentata, clicca sotto su download documento. 1. Non sarà semplice, per le Sezioni unite, il 25 giugno prossimo, data fissata per l'udienza di discussione del ricorso in proc. Butera, dare risposta nel merito al contrasto sottoposto alla loro cognizione dalla quinta sezione penale con l'ordinanza in rassegna. Vediamo perché. Converrà prendere le mosse dai fatti oggetto di giudizio. Due coniugi, cui si ascrivono lesioni personali in concorso e, per il solo marito, minacce, sono rispettivamente condannati alla pena condizionalmente sospesa di due e tre mesi di reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili. Sentenza confermata in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/10/2002, n. 37738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37738 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DERIU Luciano - Presidente - del 02/10/2002
1. Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 2229
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 8027/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BA SI n. a Moretta il 17.9.1950;
avverso l'ordinanza del tribunale di Torino, emessa in data 8.9.2.2000;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
- letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Il tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha respinto l'incidente di esecuzione formulato da SI BA e dal Pubblico Ministero avverso ordine di carcerazione relativo all'esecuzione della condanna a mesi 10 e giorni 20 di reclusione, inflitta al BA dal g.u.p. con sentenza 13.5.1999. L'istanza era motivata con riferimento alla non definitività della sentenza, appellata dall'imputato.
Il tribunale, pur dando atto che avverso tale sentenza era stato presentato appello, ritenne realizzata l'automatica irrevocabilità della sentenza per tardività dell'appello.
Ricorre per Cassazione il BA per violazione degli artt. 591 e 648 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Ha errato il giudice dell'esecuzione nel ritenere che l'irrevocabilità della sentenza si realizza automaticamente anche nel caso in cui sia stata presentata un'impugnazione tardiva. In sostanza il tribunale, citando una decisione di questa Corte (Cass. 1^ n. 3228/1990, Martino, ced 185586) ha inteso l'espressione dell'art. 648.2 c.p.p. "Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla..." nel senso "quando non è stata presentata alcuna impugnazione tempestiva".
Tale interpretazione non appare condivisibile, per le ragioni espresse nella requisitoria del Procuratore generale. Dalla lettura coordinata degli artt. 648.2 e 591.2 c.p.p. emerge che quando un'impugnazione diversa dalla revisione sia ammessa dall'ordinamento, la sentenza diventa automaticamente irrevocabile soltanto nel caso in cui non sia stata affatto proposta impugnazione, mentre in presenza d'impugnazione, anche se tardiva, il passaggio in giudicato si realizza soltanto allorché sia divenuto definitivo il provvedimento che dichiari inammissibile l'impugnazione. La declaratoria di inammissibilità spetta al giudice dell'impugnazione (art. 591.2 c.p.p.), giacché anche la pronuncia di tardività richiede una verifica e una decisione, di competenza esclusiva del predetto giudice.
La diversa interpretazione adottata dal tribunale implica che ogni questione sulla tempestività dell'impugnazione diventerebbe automaticamente materia di incidente di esecuzione, nel senso che quando l'impugnazione appare tardiva la competenza a decidere non spetterebbe mai al giudice ad quem, bensì sempre al giudice dell'esecuzione. In tal modo verrebbe in gran parte vanificata la previsione dell'art. 591, innovativa rispetto alla disciplina del vecchio codice.
Il provvedimento va perciò annullato, con rinvio al tribunale di Torino.
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato e rinvia al tribunale di Torino per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2002