Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2006, n. 22274
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Sentenza 5 giugno 2006

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Integra il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 cod. pen.) la condotta di colui che, nell'ambito di un'attività di ricerca e selezione del personale - previo incarico ricevuto dalla Regione sulla base di titoli di studio e professionali (nella specie laurea in medicina e chirurgia e titoli professionali specificamente riferiti alla qualifica di psicologo) rivelatisi falsi - svolga concretamente attività di valutazione del potenziale dei candidati, utilizzando, nella stesura di profili psicologici individuali, strumenti di indagine della psiche riservati alla professione di psicologo (art. 1 della legge n. 56 del 1989).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2006, n. 22274
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22274
    Data del deposito : 5 giugno 2006

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