Sentenza 26 novembre 1998
Massime • 2
In tema di corruzione, non v'è alcuna incompatibilità logica fra la sussistenza in capo ad un soggetto di un interesse privato ad un affare, e il ruolo dallo stesso rivestito di pubblico ufficiale corrotto (ad opera di altri cointeressati) nell'ambito della procedura amministrativa attinente alla relativa pratica. Invero, affinché, nella corruzione impropria antecedente ricorra il nesso penalmente rilevante fra la promessa corruttiva e l'attività amministrativa "contra legem", non è richiesto che la promessa si ponga come causa unica ed esclusiva di quell'attività, essendo all'uopo sufficiente che la promessa sia qualificata dalla finalizzazione a tale attività. Ciò, in quanto è la "motivazione" della promessa che integra il reato, e non la esclusiva dipendenza causale dell'attività (che, in sè, resta fuori della condotta criminosa) dalla promessa stessa.
In tema di concorso fra i reati di abuso di ufficio e di corruzione, poiché l'inciso "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", di cui alla nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. recata dalla legge n. 234 del 1997, impone di considerare detta ultima fattispecie come residuale, qualora la condotta di abuso d'ufficio sia compresa in quella di corruzione, parimenti contestata, il reato di abuso deve ritenersi assorbito in quello di corruzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/1998, n. 1680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1680 |
| Data del deposito : | 26 novembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. GI Tranfo Presidente del 26.11.1998
1. Dott. Bruno Oliva Consigliere SENTENZA
2. " Gian LI Ambrosini " N.1628
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N.21166/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
AR ON, n. 10.09.1947
BA AD, n. 20.03.1942
PI IO, n. 23.04.1946
EN IO, n. 05.01.1946
CI IA, n. 06.09.1956
AG OR, n. 22.02.1949
Avverso la sentenza emessa il giorno 12.11.1997 dalla Corte d'appello di Venezia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. IA Iadecola, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione dei reati per BA, PI, CI, EN e AG e, in ordine al capo b) anche per AR;
annullamento con rinvio sul capo a) per AR;
Udito il difensore della parte civile Comune di Verona, avv. Guardascione, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati, avv.ti De Luca (per PI), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio, NE e ZZ (per EN), che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio (o, in subordine, prescrizione del reato), NO (per AG), che ha chiesto l'annullamento senza rinvio, IO (per CI) e GA (per AR e BA), che si riportano ai rispettivi ricorsi, De UA (per AR e BA), che si associa alle richieste del P.G. chiedendo in principalità l'annullamento senza rinvio sul capo a) perché il fatto non sussiste o (per BA) per non aver commesso il fatto e, sul Capo b), l'accoglimento dei ricorsi con annullamento senza rinvio.
FATTO
Con sentenza del 12.01.1995 il Tribunale di Verona dichiarava la responsabiltà di AR ON e BA AD per concorso in corruzione propria antecedente aggravata (capo a della rubrica: artt. 110, 112 n. 1, 319 e 321 cp), di PI IO, EN IO e CI IA per concorso in corruzione propria susseguente aggravata (capo g: artt. 110, 112 n. 1, 319 e 321 cp.), e degli uni e degli altri per concorso in finanziamento illecito a partito politico (capi b, h: artt. 110, 112 n.1 cp., 7 L. 2-5-1974 n. 195 e 4 L. 18 - 11 - 1981 n. 659), in relazione ad una vicenda attinente all'approvazione di un progetto presentato dalla Soc. A.RE.A. S.r.l. per la realizzazione, nella VA IA, sita in località San Massimo del Comune di Verona, di una discarica di seconda categoria tipo A e B, atta a ricevere terre di fonderia e rifiuti inerti di demolizione. Per agevolare tale approvazione - secondo la ricostruzione operata in sentenza PA BE, agendo di concerto col figlio GI, con IN BE, BA AD e lo stesso AR, partecipi e/o interessati a vario titolo alla Soc. A.RE.A., aveva promesso un contributo per il partito e la partecipazione societaria in una delle imprese del Gruppo PA a SO TO, Segretario Provinciale della Democrazia Cristiana ed esponente di rilievo della corrente "dorotea", che aveva accettato, mettendone a parte il AR, assessore provinciale per l'ecologia e cave e Presidente della Commissione Tecnica per l'Ambiente, nonché esponente della medesima corrente politica, il quale, pur già partecipe diretto della Soc. A.RE.A., si era anche per questo adoperato per il buon esito della pratica, provvedendo in particolare (con commissione dell'abuso d'ufficio contestato al capo c della rubrica e ritenuto assorbito nel delitto di corruzione) a convocare, partecipare e presiedere con speciale interessamento le sedute, da cui si sarebbe dovuto astenere, della citata Commissione, concluse con il parere favorevole sul progetto del 4-5-1989, che aprì la strada alla successiva approvazione provinciale (poi annullata dal TAR). Dopo tale approvazione i soci della A.RE.A. vendettero la VA IA alla Soc. ECOCAL a r.l., appartenente alla Calcestruzzi S.p.A., a sua volta facente capo al Gruppo Ferruzzi, provvedendo ad "accollare" all'acquirente il "debito" contratto col SO, quantificato in L. 100.000.000. Per questo accollo trattarono per l'acquirente il PI, direttore della ECOCAL, il EN, capo servizio cave della Calcestruzzi, nonché il CI e DA RO, rappresentanti di fatto, e fu quest'ultimo che, unitamente a PA GI, erogò materialmente la somma al SO, prelevandola da fondi neri appositamente accantonati.
Con la stessa sentenza il AR veniva riconosciuto colpevole anche di un abuso d'ufficio (capo d della rubrica) relativo ad un altro progetto di discarica nel sito denominato Cà di Capri, e, inoltre, EN IO, AG OR e De ER AR AU vennero dichiarati responsabili di concorso in corruzione impropria (capo m: artt. 110, 112, 321 cp.) per la promessa di un contributo al partito fatta, con l'intermediazione del AG, da DA RO, tecnico responsabile della Calcestruzzi, e dal EN, capo servizio settore ecologia e cave della Calcestruzzi e Amministratore Unico della A.RE.A. S.r.l., ad SI Virgilio, Segretario Provinciale della D.C. e poi Assessore Provinciale, per ottenerne i buoni uffici al fine del rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della tipologia dei rifiuti da immettere nella discarica "VA IA": buoni uffici che trovavano riscontro nella condotta consenziente del De ER, assessore all'ecologia del Comune di Verona, adoperatosi per l'ottenimento del parere favorevole della Giunta comunale al recepimento nella discarica dei rifiuti derivanti da pulper e fanghi di cartiera.
Ritenuta la continuazione fra i vari reati contestati e riconosciute a tutti gli imputati le attenuanti generiche, equivalenti alla contestata aggravante per il AR e prevalenti per gli altri, si irrogavano le pene di legge e, inoltre, al AR e al De ER AR la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, rispettivamente, per anni cinque e anni uno. Il AR, il BA, il PI, il EN e il CI venivano altresì condannati in solido al risarcimento dei danni in favore della Provincia di Verona, liquidati equitativamente in L. 150.000.000, e il EN, il AG e il De ER AR venivano condannati in solido al risarcimento dei danni in favore del Comune di Verona, liquidati equitativamente in L. 80.000.000. Su appello degli imputati, la Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 12.11.1997, in parziale riforma della pronuncia di prime cure:
- assolveva il De ER AR dal reato di corruzione passiva impropria ex cpv. art. 530 cpp.;
- dichiarava estinto il reato di abuso d'ufficio ascritto al AR relativamente al progetto di discarica sul sito Cà di Capri (capo d della rubrica), rideterminando la pena per i restanti reati;
- assolveva il PI, il EN e il CI dal delitto di corruzione propria susseguente perché il fatto non costituisce reato, rideterminando le pene e revocando le statuizioni civili adottate nei loro confronti;
- ravvisava nel fatto, già ascritto al EN e al AG come corruzione nei confronti del De ER AR, il diverso reato di istigazione alla corruzione, escludendo l'aggravante ex art. 112 n.1 cp., rideterminando le pene e riducendo il danno liquidato in favore del Comune di Verona a L. 55.000.000.
Relativamente al reato di cui al capo a), la Corte Veneta identificava nell'aprile 1991 l'epoca di commissione del reato, ritenendo che dello stesso faceva parte anche la fase relativa alla consegna del denaro, ritenuta invece, in primo grado, per i correi della promessa corruttiva, come post factum non punibile. Propongono ricorso gli imputati.
Il AR denuncia:
1) travisamento delle dichiarazioni del SO in ordine alla collocazione temporale (rispetto alla seduta del 4-5-1989 della Commissione Tecnica Provinciale per l'Ambiente presieduta dal AR) del colloquio (avente ad oggetto la proposta corruttiva) fra lo stesso e PA BE;
2) vizio di motivazione sulla dipendenza causale della condotta illegittima del AR dalla profferta corruttiva fatta dal PA al SO;
3) illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese al P.M. dal SO, imputato di reato connesso;
4) illegittimo diniego di ricitazione di BE IN, imputato di reato connesso, già avvalsosi della facoltà di non rispondere;
5) inadeguatezza sostanziale e motivazionale, in relazione al reale contenuto del discorso fatto dal PA al SO, della sussunzione dei fatti nella figura della corruzione e, in particolare, della corruzione propria;
6) illegittima posticipazione - in mancanza di impugnativa sul punto - della data di consumazione del delitto di corruzione propria, già individuata in primo grado nella primavera del 1989, epoca di presunta accettazione della promessa da parte del AR, all'aprile '91, epoca di versamento della somma oggetto della promessa;
7) assenza di prova idonea, a norma del comma 3- dell'art.191 cpp., della partecipazione del AR al reato di finanziamento illecito;
8) mancanza dei presupposti giuridici di tale reato (in relazione all'intervenuta perdita, medio tempore, della carica di Segretario Provinciale della D.C. da parte del SO). Il BA, oltre a dedurre gli stessi motivi del AR, come riportati sopra sotto i numeri 1), 5), 6), 7) e 8), lamenta vizio di motivazione sull'affermazione della propria responsabilità per il delitto di corruzione in relazione:
a) all'individuazione del reale oggetto della promessa corruttiva del PA e alla prova del coinvolgimento in essa del AR;
b) all'indebita estensione della portata della contestazione;
c) alla corretta datazione del colloquio PA-SO;
d) al complessivo inquadramento cronologico della vicenda;
e) all'esatta interpretazione di quanto avvenuto nella seduta del 4-5-89 della CTPA;
f) alla sussistenza di riscontri e all'intrinseca logicità della chiamata in correità fatta da PA BE;
g) alle reali motivazioni del versamento fatto al SO;
h) alle comprovate ragioni di vendetta di PA BE nei confronti del BA;
i) al coinvolgimento di PA BE nell'accollo della promessa alla Calcestruzzi;
l) alla prova del coinvolgimento del BA nella dazione del denaro.
Il PI deduce:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del contestato delitto di finanziamento illecito, con riferimento in particolare:
a) alla società erogatrice della somma, non individuata ovvero individuata in - modo ambiguo e contraddittorio nell'impugnata sentenza;
b) alla qualifica personale del soggetto erogante;
c) alla qualifica del soggetto percipiente, non compresa fra quelle normativamente previste;
d) alla sussistenza o insussistenza degli adempimenti richiesti per la liceità del contributo;
2) violazione di legge e assenza di motivazione in ordine alla sussistenza della qualifica specificamente richiesta in capo ad alcuno dei soggetti concorrenti dal lato attivo nell'ascritta erogazione;
3) violazione delle regole probatorie (art. 192 cpp.) e vizio di motivazione in ordine al ritenuto concorse, e dolo del PI (in relazione anche al contrasto fra l'addebito di finanziamento illecito e la ritenuta estraneità soggettiva al delitto di corruzione) 4) illegittimo diniego della richiesta audizione dell'imputato di reato connesso NZ;
5) vizio di motivazione sulla misura della pena;
6) incompatibilità fra la contestata dazione corruttiva e il delitto di finanziamento illecito.
Con motivi nuovi il PI deduce in via subordinata l'estinzione del reato di finanziamento illecito (consumato nell'aprile '91) per intervenuta prescrizione.
Il CI deduce:
1) violazione di legge e vizio di motivazione sul ritenuto concorso e dolo dell'imputato, in relazione, in particolare, al semplice ruolo di mediatore dallo stesso avuto nelle trattative per l'acquisto della discarica da parte della CA;
2) estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Il EN denuncia:
1) contraddittorieta' del ritenuto reato di istigazione alla corruzione con la disposta assoluzione del presunto corrotto De ER AR;
2) violazione delle regole processuali (art. 1921 cpp.) in ordine al ritenuto concorso dell'imputato nel reato ex art. 322 cp.;
3) incompatibilità del delitto di finanziamento illecito con la ritenuta finalità corruttiva della dazione;
4) mancata considerazione, nel trattamento sanzionatorio per il reato sub m), della esclusione dell'aggravante ex art. 112 cp. Con motivi nuovi il EN deduce l'estinzione di entrambi i reati (consumati non oltre l'aprile '91) per prescrizione. Il AG deduce:
1) mancanza di riscontri alla chiamata in correita' del DA e omessa considerazione delle dichiarazioni scagionanti dell'SI e del EN;
2) contraddittorietà del ritenuto reato di istigazione alla corruzione con la disposta assoluzione del presunto corrotto De ER AR;
3) inconfigurabilità del reato, che si sarebbe realizzato attraverso una doppia intermediazione (del AG e dell'SI);
4) erronea determinazione della già ritenuta corruzione impropria in istigazione a corruzione propria, pur se con il richiamo all'art. 322, comma 1, cp., attinente all'istigazione a corruzione propria;
5) immotivata esiguità della riduzione del danno liquidato in favore del Comune di Verona, comportante fra l'altro un onere economico, per l'imputato, superiore a quello derivante dalla pronuncia di primo grado;
6) estinzione del reato per intervenuta prescrizione. DIRITTO
Per tutti i reati ascritti, ad eccezione di quello sub a) relativamente all'imputato AR, è maturata la prescrizione. L'epoca di commissione dei reati deve, invero, alla luce della ricostruzione eseguita in sede di merito, essere così individuata:
- reati di cui ai capi b) e h): aprile 1991 (v. pagg. 50 e 81 della sent. di secondo grado);
- reato di cui al capo m) come derubricato: non oltre il marzo 1991 (pp. 156 ss. sent. di primo grado);
- reato di cui al capo a): non oltre il 4 maggio 1989 (v.
infra).
Considerate le pene previste per i reati suddetti e il riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, per tutti e di equivalenza per il solo AR, ne consegue, ex artt. 157, comma 1, n. 4, e 160, ult. comma, cp., che i reati stessi si sono estinti per prescrizione, fatta eccezione per il reato sub a) relativamente al AR (per il quale vale il termine di cui agli artt. 157, comma 1, n. 3, e 160, ult. comma, cp.).
Naturalmente la declaratoria di estinzione per prescrizione, da un lato, presuppone l'insussistenza di presupposti evidenti per un proscioglimento più favorevole e, dall'altro, non esime dall'esame delle impugnazioni agli eventuali effetti civilistici ex art. 578 cpp. Prima di affrontare questi aspetti, è utile per completezza precisare il criterio in base al quale va individuata l'epoca di commissione del reato di cui al capo a).
Al riguardo il primo giudice ebbe a ritenere che la consumazione dello stesso si perfezionò con l'accettazione della promessa corruttiva, avvenuta non oltre il 4 maggio 1989, e che la successiva attività di dazione, verificatasi nell'aprile 1991, fosse, per i partecipanti all'accordo corruttorio, un mero "post factum" non punibile. Indipendentemente dall'esattezza giuridica di tale ricostruzione, deve osservarsi che, in mancanza di impugnazione del P.M. sul punto, non poteva il giudice di secondo grado, stante il divieto della "reformatio in pejus", conferire nuovamente rilevanza penale a quell'attività di dazione già ritenuta penalmente indifferente, spostando così in avanti il momento consumativo del reato. Il periodo prescrizionale deve, quindi, considerarsi decorrente, a tutti gli effetti, per il reato in questione, da epoca non successiva al 4 maggio 1989.
Ciò chiarito, e cominciando ad esaminare i motivi di ricorso relativi ai reati di finanziamento illecito, la cui intervenuta prescrizione rende irrilevanti le doglianze comunque implicanti un rinvio al giudice di merito, si osserva che non si ravvisano al riguardo i presupposti per un immediato più favorevole proscioglimento ex art. 129 cpp. Anzitutto deve essere esclusa ogni incompatibilità fra il delitto de quo e il delitto corruttivo, non sussistendo fra i due reati rapporto di specialità ma possibilità di concorso formale (Cass. 24.10.1995, Ronchì e altri). L'autonomia fra i due reati rende poi, sotto altro profilo, irrilevante la circostanza che alcuni degli imputati del delitto di finanziamento illecito sono stati scagionati dal concorrente delitto corruttivo.
Infondate sono altresì le doglianze relative alla sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi del reato.
Dal lato attivo, invero, risulta ben chiarito dai giudici di merito che l'erogazione è riferibile alla Società CA, del gruppo Calcestruzzi, a sua volta facente capo al gruppo Ferruzzi. Ben individuate sono altresì le persone fisiche che, a vario livello, hanno curato l'erogazione medesima, così come ben argomentata è l'effettuazione completamente in nero dell'intera operazione. La illegalità del finanziamento è dunque pacifica, ne', com'è ovvio, a fronte della lettera e della "ratio" del comma 3 dell'art. 7 della L. 195/74, mette conto definire con precisione la qualificazione giuridica dei soggetti che concretamente hanno agito per la Società erogatrice, laddove, al contrario, la qualifica stessa, unitamente agli altri presupposti previsti, avrebbe potuto venire eventualmente in rilievo per l'esclusione della illiceità del contributo (Cass. 21.03.1994, Patanè). Sul lato passivo, non è in discussione che la erogazione fu promessa ed effettuata in favore di una corrente della D.C. locale, per il tramite di SO TO, esponente di rilievo di tale corrente, Segretario Provinciale della D.C. al momento della promessa e, dal giugno '90, consigliere regionale del Veneto. Appare dunque soddisfatto, sotto piu' profili, sub specie accipientis, il presupposto soggettivo di cui agli artt. 7 L. 195/74 e 4 L. 659/81. In ordine al reato sub a), sono infondati sia il ricorso del AR sia (ai soli effetti civilistici) quello del BA. La ricostruzione della vicenda e delle relative responsabilità appare, invero, correttamente svolta nella impugnata sentenza sia in fatto che in diritto.
Devono anzitutto essere respinte le eccezioni processuali sollevate nei ricorsi.
Per quanto concerne, invero, l'imputato di reato connesso OL TO, la Corte d'appello, a mente della norma transitoria dell'art. 6, comma 3, L. 267/97, ha provveduto a citarlo e, quindi, a fronte del confermato avvalimento della facoltà di non rispondere, ne ha utilizzato le dichiarazioni rese anteriormente al dibattimento in una ad altri elementi di prova non desunti da dichiarazioni lette a sensi del previgente testo dell'art. 513 cpp. Relativamente, invece, all'imputato di reato connesso IN BE, non essendone stata fatta richiesta di audizione a mente della succitata norma transitoria, la Corte del merito, facendo uso dei suoi poteri discrezionali ex art. 6032 cpp., ne ha ritenuto non necessaria la citazione. Nè i rilievi al riguardo mossi nel ricorso del AR mettono in evidenza un'illogicità di tale scelta, posto che l'addotta insorgenza di "intoppi" solo dopo la seduta del 4-5-89, lungi dallo smentire, conferma l'ipotizzata accelerazione "pilotata" della pratica prima della data suddetta.
Quanto all'oggetto della contestazione, l'impugnata sentenza non ne ha certo modificato il nucleo sostanziale, imperniato sulla condotta del AR nella seduta della Commissione Tecnica Provinciale del 4-5-89, allorché ha evidenziato che l'intento dei corruttori era quello di agevolare in qualunque modo e a qualunque livello l'iter . della pratica attinente alla trasformazione della VA IA in discarica, tale affermazione essendo invero funzionale in via preminente proprio a confermare l'inclusione della condotta anzidetta nel patto corruttorio.
Venendo ora al punto centrale, relativo all'oggetto e alla datazione del colloquio fra PA BE e SO TO e alle correlazioni del medesimo con il AR, l'impugnata sentenza, richiamando anche, per quanto di ragione, la motivazione della decisione di primo grado, illustra con logica chiarezza gli elementi che consentono di collegare causalmente il colloquio con la pratica relativa alla VA IA e con la previa informativa a tutti i soci della EA alla stessa interessati, di collocarlo temporalmente prima della seduta della CTPA del 4-5-89 e di individuare un preciso nesso fra il medesimo e la consapevole condotta del AR. Tali elementi sono costituiti:
- dalle dichiarazioni di PA BE e del SO relative alla datazione del colloquio (v. pp. 19, 30 sent. primo grado), al contenuto del medesimo (v. pp. 30 e 34 sent. primo grado), alla previa informativa dello stesso ai soci EA da parte del PA (v.p. 74 sent. sec. grado), alla successiva informativa dello stesso al AR da parte del SO (v. p. 34 sent. primo grado, p. 74 sent. sec. grado), al sostanziale assenso del AR (v. p. 84 sent. primo grado), alla consapevole correlazione fra la promessa del PA e la successiva dazione ad opera della subentrata CA (v. pp. 80 s. sent. sec. grado).
- dai collegamenti logici: a) del riferito coinvolgimento dell'interesse dei soci EA con la pratica della VA IA (v. p. 73 sent. sec. grado); b) della prossimità della scadenza del diritto di opzione sul sito (giugno '89) con l'epoca dell'incontro quale riferita dal PA e dal SO (v. p. 38 sent. primo grado);
c) della riferita previa informativa ai soci EA (tra cui in particolare il BA) da parte di PA BE con la necessita' di una reale copertura del non indifferente impegno economico che si andava ad assumere (v. pp. 106 S. sent. primo grado, 74 s. sent. sec. grado); d) dell'iniziativa del PA con le consuetudini "partitocratiche" dell'epoca (v. p. 38 sent. primo grado) e con gli intensi rapporti del medesimo con i vertici politici della D.C. ES (v. p. 74 sent. sec. grado); e) del rinvio del SO al AR col ruolo pregnante che lo stesso aveva in seno alla CTPA, chiamata di lì a poco a pronunciarsi (v. p. 78 sent. sec. grado); f) del colloquio riferito e dell'informativa dello stesso al AR con la smaccata abusività del comportamento da quest'ultimo tenuto in seno alla CTPA (v. pp. 84 s. sent. sec. grado).
L'impugnata sentenza prende altresì in adeguata considerazione le obiezioni sollevate dai ricorrenti circa i presunti elementi indicativi di un oggetto e di una datazione diversi del colloquio PA-SO, rispondendo in maniera congrua e logica alle stesse, col richiamo al ripetuto riferimento ai soci dell'EA, che aveva un senso solo in relazione alla pratica della VA IA, e con la spiegazione del cenno alla successiva rivendita della cava con la già maturata intenzione di rivendere, indipendentemente dalla circostanza (temporalmente successiva) delle concrete trattative in tal senso avviate con la CA-Calcestruzzi. Nè sul punto è dato riscontrare alcun travisamento delle dichiarazioni del SO, posto che l'intenzione di rivendere era di immediata collegabilità logica con una grande impresa e con un più proficuo utilizzo della discarica previa la trasformazione della stessa nelle forme più produttive consentite (tra cui quella di discarica per residui di cartiera), onde il dedotto richiamo a tali circostanze non postula affatto il concreto avvio delle anzidette trattative con la CA - Calcestruzzi.
Anche di talune imprecisioni di riferimenti cronologici presenti nelle dichiarazioni del PA l'impugnata sentenza dà correttamente conto, ritenendoli peraltro ragionevolmente inidonei ad infirmare le conclusioni confortate dal complesso delle altre risultanze. In ordine poi ai punti essenziali inerenti al collegamento fra la promessa del PA al SO e la condotta (illegittima) del AR a alla (correlativa) configurazione di tale fattispecie, la Corte del merito mette bene in evidenza che il PA e i soci dell'EA erano ben consci del conflitto di interessi in cui si trovava il AR (compartecipe all'affare e istituzionalmente coinvolto nella procedura amministrativa ad esso relativa) e del suo stretto collegamento politico al SO. Secondo tale coerente ricostruzione, la promessa del PA - di cui lo stesso AR era stato previamente messo a parte - mirava dunque (anche) a consolidare, attraverso il coinvolgimento e la "copertura" dell'importante personaggio politico, il già chiaro proposito del AR di impegnare illegittimamente il suo ruolo di pubblico ufficiale nella pratica in cui era privatamente interessato. Se così non fosse stato, del resto, non ci sarebbe stato l'approccio del PA al SO, ne', da parte di quest'ultimo, la pronta compartecipazione al AR (di cui erano noti i compiti istituzionali nella procedura) del contenuto del colloquio. In fatto il AR, previamente informato dell'iniziativa del PA, lo ha lasciato operare e, quindi, ottenuto il riscontro dell'accordo del SO, ha confermato a quest'ultimo (così dando il suo suggello all'accordo) la sua (preesistente e ora rafforzata) "disponibilità", in concreto estrinsecatasi (in modo particolare) nell'esuberante e abusivo comportamento della seduta della CTPA del 4-5-1989. Sul piano giuridico va puntualizzato (in adesione a quanto precisato nell'impugnata sentenza) che non si dà alcuna incompatibilità logica fra la sussistenza in capo ad un soggetto di un interesse privato ad un affare e il ruolo dallo stesso rivestito di pubblico ufficiale corrotto (ad opera di altri cointeressati) nell'ambito, della procedura amministrativa attinente alla relativa pratica. Perché, invero, nella corruzione impropria antecedente ricorra il nesso penalmente rilevante fra la promessa corruttiva e l'attività amministrativa contra legem, non è richiesto che la promessa si ponga come causa unica ed esclusiva di quell'attività, essendo all'uopo sufficiente che la promessa sia qualificata dalla finalizzazione a tale attività: È cioè la "motivazione" della promessa (come sistematicamente confermato dalla parallela figura della corruzione susseguente) che integra il reato, e non la esclusiva dipendenza causale dell'attività (che, in sè, resta fuori della condotta criminosa) dalla promessa stessa.
Il discorso ovviamente non muta (anche se, in concreto, può essere di meno agevole lettura) se la promessa ha ad oggetto (come nel caso di specie) un beneficio per un terzo e sia altresì fatta per il tramite di quest'ultimo, occorrendo e bastando, anche qui, che il p.u. acconsenta alla stessa in quanto finalizzata all'attività contra-legem (il che, come sopra rilevato, è stato congruamente dimostrato in sede di merito).
In relazione, in particolare, alla posizione del BA, deve aggiungersi che l'impugnata sentenza ha dato una risposta logica ed esauriente alle obiezioni relative a presunte ragioni di vendetta del PA BE nei suoi confronti, evidenziando come, se così fosse stato, le accuse di coinvolgimento si sarebbero limitate ad esso BA, senza estendersi a tutti gli altri soci dell'EA, ivi compreso lo stesso figlio del PA (la cui versione "riduttiva" - ma, significativamente, non negatrice - del coinvolgimento dei soci dell'EA viene argomentatamente confutata nella stessa sentenza: v. p. 74).
Gli altri numerosi rilievi presenti nei due ricorsi e, in particolare, in quello del BA, si risolvono poi in una sostanziale (e improponibile) lettura alternativa delle risultanze processuali o in una irrilevante confutazione di non essenziali passaggi argomentativi della impugnata sentenza, senza il livello della di illogicita, attingere evidenziazione manifeste.
Per quanto concerne il AR, il trattamento sanzionatorio va ovviamente modificato, nel senso che va eliminata la pena (di mesi tre di reclusione), già applicata per il reato (ora estinto) di finanziamento illecito.
Passando ora all'esame (ai soli effetti civilistici) dei motivi (dei ricorsi del EN e del AG) relativi al reato (così come derubricato) di cui al capo m) della rubrica, si osserva quanto segue.
Anzitutto, non c'è alcuna contraddizione fra la disposta assoluzione del presunto corrotto De ER AR e il ritenuto reato di istigazione alla corruzione a carico del EN e del AG. Il proscioglimento del p.u., infatti, è avvenuto per incertezza della prova in ordine all'elemento soggettivo, e ciò, evidentemente, non ha alcun riflesso sulla posizione dei soggetti "attivi" dell'illecito; ne', ovviamente, può al riguardo esplicare rilievo alcuno il diverso percorso argomentativo seguito in primo grado in riferimento ad aspetti della medesima vicenda attinenti ad altri pubblici ufficiali.
Quanto al complesso delle prove d'accusa, l'impugnata sentenza, unitamente a quella di prime cure, offre una motivazione logica ed esauriente, basata sulle dichiarazioni del DA e dell'SI, nonché su quanto dichiarato anche dal De ER. I contrari rilievi dei ricorrenti si sostanziano in letture alternative del materiale Probatorio, senza assurgere a livello di censure evidenzianti vizi manifesti di logicità.
Nessuna giuridica incoerenza vi è poi nella configurazione della vicenda delittuosa in termini di fattispecie caratterizzata dall'opera essenziale di intermediari, anche se a duplice livello (SI e AG), questa altro non essendo che una mera modalità concreta attraverso cui può realizzarsi il necessario contatto fra il proponente e il destinatario finale della proposta corruttiva (Cass.sent. 10962 del 23.2.1998, rv. 179689) Quanto al rilievo attinente all'indebita derubricazione della già ritenuta corruzione impropria in istigazione a corruzione propria, esso è indubbiamente esatto, in relazione alla immodificabilità della configurazione giuridica del tipo di corruzione data dal primo giudice e non impugnata dall'accusa, ma è privo di riflessi concreti, posto che nell'impugnata sentenza, al di là dell'improprio e censurato passaggio motivazionale riportante la detta modifica, il concreto decisum in relazione al contenuto del dispositivo, alla norma del codice richiamata (art. 322, comma 1, cp.) e alla sanzione applicata, ha correttamente riguardo al reato di istigazione a corruzione impropria.
Un'ultima parola relativamente alla doglianza inerente al presunto aggravio dell'onere economico posto a carico del AG nei confronti della parte civile Comune di Verona. La doglianza è palesemente infondata. La Corte d'appello ha, invero, correttamente ridotto (in conseguenza della minor gravità del reato ritenuto) la quantificazione del danno in favore della detta p.c. La maggiore incidenza, in cifra assoluta, dell'onere per il AG, in esito al supposto riparto fra i responsabili solidali, è semplicemente una conseguenza indiretta e matematica della riduzione del numero (da tre a due) di tali responsabili, derivata dal proscioglimento del De ER AR.
Le spese in favore della costituita parte civile Comune di Verona vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
visti gli artt. 615, 620 e 578 cpp annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di BA AD, PI IO, EN IO, CI IA e AG OR, perché i reati loro rispettivamente ascritti sono estinti per prescrizione;
annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di AR ON limitatamente al reato di cui al capo B) della rubrica, perché lo stesso è estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso del AR;
rigetta i ricorsi del BA, del EN e del AG ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili;
condanna in solido il EN e il AG a rimborsare alla costituita parte civile Comune di Verona le spese sostenute, che liquida in L.
2.000.000 a titolo di onorario, oltre i.v.a. e c.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 1999