Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/1998, n. 1680
CASS
Sentenza 26 novembre 1998

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In tema di corruzione, non v'è alcuna incompatibilità logica fra la sussistenza in capo ad un soggetto di un interesse privato ad un affare, e il ruolo dallo stesso rivestito di pubblico ufficiale corrotto (ad opera di altri cointeressati) nell'ambito della procedura amministrativa attinente alla relativa pratica. Invero, affinché, nella corruzione impropria antecedente ricorra il nesso penalmente rilevante fra la promessa corruttiva e l'attività amministrativa "contra legem", non è richiesto che la promessa si ponga come causa unica ed esclusiva di quell'attività, essendo all'uopo sufficiente che la promessa sia qualificata dalla finalizzazione a tale attività. Ciò, in quanto è la "motivazione" della promessa che integra il reato, e non la esclusiva dipendenza causale dell'attività (che, in sè, resta fuori della condotta criminosa) dalla promessa stessa.

In tema di concorso fra i reati di abuso di ufficio e di corruzione, poiché l'inciso "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", di cui alla nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. recata dalla legge n. 234 del 1997, impone di considerare detta ultima fattispecie come residuale, qualora la condotta di abuso d'ufficio sia compresa in quella di corruzione, parimenti contestata, il reato di abuso deve ritenersi assorbito in quello di corruzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/11/1998, n. 1680
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1680
    Data del deposito : 26 novembre 1998

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