Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 1
Nel delitto di falsa perizia (art. 373 cod. pen.) che tutela il bene giuridico dell'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamente lo Stato-collettività in quanto il privato danneggiato dalla falsa perizia non è, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice. Ne consegue l'inammissibilità dell'opposizione alla richiesta di archiviazione proposta ex art. 410 cod. proc. pen. dal denunciante quale danneggiato dal reato di cui all'art. 373 cod. pen..
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2002, n. 23767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23767 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FULGENZI Renato Presidente
Dott. CORTESE Arturo Consigliere
Dott. SERPICO Francesco Consigliere
Dott. IPPOLITO Francesco Consigliere
Dott. CONTI Giovanni Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN TE, quale persona offesa nel procedimento nei confronti di MO RV;
avverso il decreto in data 15 febbraio 2001 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mondovì;
Sentita la relazione fatta dal consigliere Dott. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con decreto in data 15 febbraio 2001, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mondovì, su richiesta del pubblico ministero, emetteva decreto di archiviazione relativamente al procedimento a carico di MO RV, persona sottoposta a indagini in ordine al reato di cui all'art. 373 c.p. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione quale persona offesa dal reato, a mezzo del difensore, MA TE, che aveva presentato denuncia a carico dell'AI per perizia infedele. La ricorrente lamenta: inosservanza dell'art. 410 c.p.p., per non avere il giudicante tenuto conto di quanto dedotto nell'atto di opposizione;
la mancata assunzione di una prova decisiva, in relazione alle richieste investigative formulate;
la mancata presa in esame della opposizione, nemmeno accennata nel provvedimento impugnato;
la mancanza di motivazione in ordine alle richieste dirette alla acquisizione della prova richiesta.
Nella imminenza della odierna udienza, la AN ha presentato memoria, producendo documentazione circa la dedotta falsità della consulenza tecnica d'ufficio.
Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile, in quanto, come affermato dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, alla quale qui si presta adesione, nel delitto di falsa perizia, che tutela il bene giuridico dell'ordinato svolgimento dell'attività giudiziaria, persona offesa è esclusivamnete lo
Stato-collettività, e ciò in base alla considerazione che la fattispecie descritta dall'art. 373 c.p. non contempla tipicamente altre vittime del reato cui potere riconoscere una posizione qualificata rispetto a qualsiasi danneggiato dal reato (Sez. VI, c.c. 26 marzo 1999, Gandolfo), ne' potendo il privato danneggiato dalla falsa perizia dirsi, sia pure implicitamente, titolare o contitolare dell'interesse preso in considerazione dalla norma incriminatrice, come sopra definito.
Ne consegue che, essendo la facoltà di proporre opposizione alla richiesta di archiviazione attribuita dall'art. 410 c.p.p. esclusivamente alla persona offesa, e non al semplice danneggiato dal reato, anche se denunciante, correttamente il giudicante ha provveduto de plano sulla richiesta di archiviazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condotta della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende che si ritiene equo determinare in euro 300 (trecento).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 300 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2002.
Depositato in cancelleria il 29 maggio 2003 .