Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 2
Il reato di falsa perizia (art. 373 cod. pen.) non è ipotizzabile con riferimento all'attività dei consulenti di cui possono avvalersi sia il difensore sia il pubblico ministero. Ciò si desume non solo dal principio di stretta legalità sancito dall'art. 2 c.p., che inibisce il ricorso all'interpretazione analogica, ma, indirettamente, anche dal fatto che in occasione delle modificazioni apportate dall'art. 11, comma sesto, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356, in tema di subornazione, è stato incluso tra le persone verso le quali si dirige l'opera del subornatore proprio il consulente tecnico: il che contribuisce a far ritenere che l'omessa indicazione del consulente tecnico nella norma dell'art. 373 cod. pen. sia intenzionale.
Nei delitti contro l'amministrazione della giustizia deve essere considerata quale persona offesa del reato sia lo Stato, al quale la Costituzione attribuisce la funzione giurisdizionale come indefettibile componente della sovranità, sia quel soggetto la cui sfera giuridica risulti direttamente ed immediatamente lesa dalla descrizione della fattispecie astratta. Tale situazione ricorre anche nel reato di falsa perizia di cui all'art. 373 c.p. nel quale la persona offesa non sempre è soltanto lo Stato. La falsa perizia può, infatti, ledere in via diretta e immediata l'altrui sfera giuridica, potendo arrecare offesa all'onore, alla libertà personale o al patrimonio del privato, come è dato evincere dal chiaro dettato dell'art. 375 c.p. il quale prevede, quale circostanza aggravante specifica, un aumento modulato della pena "se dal fatto deriva una condanna".
Commentario • 1
- 1. Processo penale, consulente, Pubblico Ministero, denaro, offerta, penaAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/1999, n. 1096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1096 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 26 marzo 1999
1 Dott. EN FULGENZI Consigliere SENTENZA
2 Dott. Luciano DI NOTO Consigliere N. 1096
3 Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere REGISTRO GENERALE
4 Dott. Arturo CORTESE Consigliere N. 30964/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TT US, n. a Torino, il 22 luglio avverso le ordinanze pronunciate in data 28 gennaio, 3 - 4 febbraio
1998 dal G.I.P. del Tribunale di Torino.
Visti gli atti, le ordinanze denunciate ed i ricorsi. Udita camera di consiglio la relazione del Cons. Dott. Luciano Di Noto.
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso.
Osserva
Con le ordinanze indicate in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Torino estrometteva US PO ed il suo difensore dalla udienza del procedimento di opposizione alla richiesta di archiviazione del procedimento penale a carico di PA CI e TI EN, sottoposti ad indagine per il delitto di cui all'art.373 c.p. su denuncia dello stesso PO US, poiché privo della qualità di persona offesa dal reato;
dichiarava manifestamente infondata l'eccezione da questi sollevata di illegittimità costituzionale degli artt. 408, comma secondo, in relazione all'art.410, comma primo cod. proc. pen., anche in relazione agli artt. 185 cod. proc. pen. e 2043 cod. civ. per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. e del principio di ragionevolezza;
disponeva, quindi,
l'archiviazione del procedimento sopra indicato, ritenendo l'assoluta insussistenza del reato ipotizzato o di qualsivoglia altra fattispecie penalmente rilevante.
Ricorre per cassazione PO US e deduce a mezzo del difensore:
a) - violazione di legge con riferimento all'art. 606 lett. b), c), d) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 409, comma 6, 127 commi 1, 3, 4, 5, 178 lett. c), 408 comma secondo, 410, comma primo cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 185, 371 bis e 373 cod. pen. e 2043 cod. civ., con riferimento agli artt. 3, 24 e 25 Cost. ed al principio di ragionevolezza.
b) - manifesta illogicità e violazione dei principi tutti, normativi e giurisprudenziali, in tema di individuazione del bene giuridico protetto dalle norme penali applicabili alla fattispecie. c) - abnormità dei provvedimenti impugnati.
E ciò sul rilievo che il delitto di falsità in perizia ipotizzato nei confronti dei consulenti sottoposti ad indagine, pur essendo collocato nel capo I (delitti contro l'attività giudiziaria) del titolo III (delitti contro l'amministrazione della giustizia) del codice penale, è reato plurioffensivo. L'indagato, infatti, a seguito di una falsa perizia redatta da un consulente del giudice, ben potrebbe essere sottoposto a misure limitative della libertà personale o rinviato a giudizio o condannato, anche a pene gravissime. Sicché appare ben arduo, in tali evenienze, considerare e trattare quell'indagato alla stregua di un semplice danneggiato di riflesso dal reato.
Il ricorso è inammissibile, ma per ragioni diverse da quelle indicate dal Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta.
Manifestamente infondata è, innanzi tutto, la questione di legittimità costituzionale sollevata, ben potendo il danneggiato del reato tutelare i propri interessi in sede di giudizio mediante la costituzione di parte civile.
Le restanti questioni dedotte sono, all'evidenza, assolutamente prive di pregio.
Gli artt. 408 e 410 cod. proc. pen., come è noto, limitano la partecipazione alle indagini preliminari (attraverso l'avviso della richiesta di archiviazione del pubblico ministero, l'eventuale opposizione e l'Intervento alla udienza in camera di consiglio) alla sola persona offesa che deve essere identificata nel titolare del bene giuridico immediatamente leso dal reato.
Nei delitti contro l'Amministrazione della giustizia deve essere considerata quale persona offesa del reato sia lo Stato, al quale la Costituzione attribuisce la funzione giurisdizionale come indefettibile componente della sovranità, sia quel soggetto la cui sfera giuridica, dalla descrizione della fattispecie astratta, risulti direttamente ed immediatamente lesa (sez. VI - 17.02.1998, Berrera).
Nel reato di cui all'art. 373 c.p. (falsa perizia), ipotizzato nel caso di specie, contrariamente a quanto affermato dal Procuratore Generale preso questa Corte, la persona offesa non sempre è soltanto lo Stato. La falsa perizia può, infatti, ledere in via diretta ed immediata l'altrui sfera giuridica, come è dato evincere dal chiaro dettato dell'art. 375 c.p. il quale prevede, quale circostanza aggravante specifica, in armonia con quanto disposto in tema di calunnia, un aumento modulato della pena "se dal fatto deriva una condanna". L'individuazione del bene protetto nel solo interesse alla corretta amministrazione della giustizia, si scontra, quindi con la realtà fattuale presa in considerazione dalla stessa norma incriminatrice.
E pertanto, nell'ipotesi in cui il soggetto sottoposto ad indagini si trovi esposto al pericolo di subire offesa al suo onore, alla sua libertà personale, al suo patrimonio, a causa proprio della falsa perizia, non vi è ragione per non considerarlo persona offesa dal reato, così come persona offesa dal reato è, nel delitto di calunnia, oltre allo Stato il soggetto falsamente incolpato. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente non riveste affatto la qualità di persona offesa dal reato.
Innanzi tutto perché non è configurabile l'ipotizzato delitto di falsa perizia con riferimento all'attività svolta dal consulente del pubblico ministero, poiché questi non riveste affatto la qualità di perito, espressamente indicata dall'art. 373 tale essendo, ex artt. 221, 224 cod. proc. pen., solo il soggetto nominato dal giudice, non anche i consulenti tecnici di cui possono avvalersi sia il difensore che il pubblico ministero a norma degli artt. 225, 359 e 360 cod. proc. pen. Di talché essendo insussistente in radice il reato ipotizzato non esiste neppure la persona offesa dal reato.
Nè vale a far ricondurre nella fattispecie descritta dall'art.373 c.p. la falsa consulenza tecnica attesa la sua sostanziale identità con la perizia e l'apparente incongruità logica della carenza di una tutela penale a presidio di una attività svolta su richiesta del pubblico ministero.
A parte il principio di stretta legalità sancito dall'art. 2 c.p. che inibisce in tema di fattispecie penali il ricorso all'interpretazione analogica, mette conto sottolineare che l'omesso riferimento, nella fattispecie in esame, al consulente tecnico non è dovuta ne' a mera dimenticanza ne' ad una imprecisione di carattere terminologico, emendabile in via interpretativa, tanto meno ad un difetto di coordinamento tra le disposizioni del codice penale e quelle del vigente codice di rito. Essa è invece intenzionale, come è dato evincere, tra l'atro, dalle modifiche apportate, in tema di subornazione, al comma primo dell'art. 377 c.p. dall'art. 11, comma sesto, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356 che ha incluso tra le persone verso le quali si dirige l'opera del subornatore proprio il consulente tecnico. In secondo luogo, difetta nella specie, in radice, il concreto pericolo di danno per il ricorrente, considerato che è stato già archiviato il procedimento penale a suo carico nel cui ambito venne disposta dal p.m. la consulenza tecnica oggetto di doglianza. E ricorso, pertanto, poiché proposto da persona non legittimata, poiché priva della qualità di persona offesa dal reato, ve dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue l'onere delle spese del procedimento nonché quello di versare una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa di giustizia fissare nella misura di lire un milione.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di costituzionalità.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999