Sentenza 5 giugno 2012
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, costituisce reato - e non già mero illecito amministrativo - il rifiuto di sottoporsi a narcotest, stante il rinvio disposto dall'art. 187, comma ottavo, C.d.s. all'art. 186, comma settimo, c.d.s., per effetto del quale debbono applicarsi non solo le sanzioni penali ivi previste ma anche le sanzioni amministrative accessorie, inclusa la confisca del veicolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2012, n. 3270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3270 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2012 |
Testo completo
Aer 70 3270 / 1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 05/06/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 902/2012 Dott. FRANCESCO MARZANO - Consigliere - Dott. FELICETTA MARINELLI REGISTRO GENERALE N. 8029/2012 - Consigliere - Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Rel. Consigliere - Dott. LUCA VITELLI CASELLA - Consigliere - SALVATORE DOVERE Dott. ha pronunciato la seguente • SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di: 1) BO AN N. IL 10/06/1989 * C/ avverso la sentenza n. 301121/2011 TRIBUNALE di VENEZIA, del 28/06/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA VITELLI CASELLA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesco Mamno lacoviello che ha concluso per l'annllamento con remio. Udito, per la parte civile, l'Avv Uditoi difensore Avv. Marcelle BUCCI del four de forma che in riporta alla memoria deportata e ne chiede l'accoglimento. Ricorrente il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia nei confronti di BO AN Ritenuto in fatto Con sentenza in data 28 giugno 2011, il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, mandava assolto BO AN - con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato - dalla contravvenzione di cui all'art. 187, comma 8° cod. strada per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'uso di sostanze stupefacenti mentre, in Venezia - Marghera, il 25 gennaio 2009, si trovava alla guida dell'autovettura tg. DM 532 DE. Ha ritenuto il Tribunale che,per il mancato coordinamento tra l'art. 186, comma 7° e l'art. 187, comma 8° cod. strada ( che alla prima disposizione fa rinvio ) dovuto a mero disguido od a mera dimenticanza del legislatore, non sarebbe consentito, versandosi altrimenti in un'ipotesi di non consentita analogia o di interpretazione in malam partem, ritenere la penale rilevanza della condotta ascritta all'imputato attraverso l'estensione della sanzione penale prevista da altra norma laddove l'incipit della stessa: "salvo che il fatto costituisca reato" evidenzia come il legislatore non abbia aggiornato il rifiuto di accertamenti con previsione di sanzioni penali ". Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Venezia, deducendo un unico motivo per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente, l'approccio interpretativo del Giudice di prime cure condurrebbe a privare di qualsivoglia significato l'espresso ( ed incontestabile ) rinvio all'art. 186, comma 7° cod.strada, disposto dall'art. 187 comma 8° dello stesso codice in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità che ha interpretato tale rinvio come esteso a tutte le sanzioni previste dalla norma richiamata ivi compresa la confisca del veicolo. Con memoria depositata in cancelleria in data 18 maggio 2012, il difensore dell'imputato insiste per il rigetto del ricorso proposto avverso la sentenza di assoluzione. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1 1 In relazione al tempus commissi dedlicti ed alla formulazione letterale della norma richiamante e della norma richiamata deve escludersi che il rifiuto di sottoporsi a narcotest costituisse mero illecito amministrativo e non invece ipotesi contravvenzionale al pari dell'omologo rifiuto di sottoporsi al test alcoolimetrico. La formulazione parzialmente diversa delle clausole di riserva con cui esordiscono l'art. 187, comma 8° e l'art. 186, comma 7° (nel testo 11 attualmente in vigore) rispettivamente: "salvo che il fatto costituisca reato e "salvo che il fatto costituisca più grave reato di cui si è ampiamente dato atto " in narrativa ) non può condurre, come sostenuto dal ricorrente, a privare di qualsivoglia significato il rinvio ricettizio enunciato nella disposizione richiamante a quella contenente la disciplina della fattispecie di reato applicabile in caso di rifiuto di sottoporsi a narcotest. Ne discende che, al di là dell'irrilevante difetto di coordinamento tra le clausole di riserva delle due disposizioni normative ed attesa la previsione di reato della vigente norma richiamata, (donde la pleonastica apposizione o comunque il superamento della clausola di riserva ) per effetto di detto rinvio, non solo vanno applicate le sanzioni penali ivi previste, ma anche le sanzioni amministrative accessorie ivi inclusa la confisca del veicolo (cfr. Sez. 4 n.48576 del 2009 ) La sentenza impugnata deve quindi esser annullata con rinvio al Tribunale di Venezia per nuovo esame.
PQ M
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Venezia. Così deciso in Roma, lì 5 giugno 2012. Il Presidente Il Cons. est. ncesco MarzanoFrancesco Luca Vitelli Casella Med Vitelli Calla Mancesco Martan CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22 GEN. 2013 A DI CASS M E R P IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO U S O E S N A Z I T Ciulio Max PERIO R O C 2