Sentenza 6 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/02/2001, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
M 0 1 4 4 / 0 1 REPUBBLICA ITA IA NO E LE POI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Regolamento SEZIONE TERZA CIVILE di competenza Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 20017/99 SOMMELLA Dott. Francesco Presidente Dott. Ugo Consigliere FAVARA TRIFONE Rel. Consigliere 3500 bis Cron. Dott. Francesco 530 Rep. Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI Ud.06/07/00 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere - ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: dal Sig. per diritti L.3000 ALLEANZA ASSICURAZIONI SPA, in persona del dott. Marco il 6 FEB, 2001- IL CANCELLIERE Casu Direttore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE FLAUTI, che lo difende unitamente all'avvocato BRUNO M Richiesta copia studio GIORDANO, giusta delega in atti;
ricorrente dal Sig. 300------- --- 6 FEB. 2001 contro per diritti L il MUSCO MARINELLA, in proprio e nella qualità di madre IL CANCELLIERE esercente la potestà sul figlio minore UI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE RAUCCIO, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI UFFICIO COPIE Richiesta copia studio CASSAZIONE difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato dal Sig. per diritti 13000 2000 1 6 FEB. 2001- GIUSEPPE GRASSO e dall'avvocato LUCIA ORSI, con studio 1340 in 81013 CAIAZZO (Caserta) VIA CATTABENI 57 giusta IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. FLAUTI - resistente - per diritti ✓ 3000 || 1.9 APR. 2001 avverso la sentenza n. 2984/99 del Tribunale di SANTA JL. CANCELLIERE MARIA CAPUA VETERE, emessa il 10/9/99, depositata il LIRE 1000 CANCELLERIA 30/09/99; RG.727/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 06/07/00 dal Consigliere Dott. Francesco AU494208 TRIFONE;
AU494213 AU494218 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha chiesto si CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dichiari il ricorso inammissibile in subordine 10 Richiesta cópia studio dal Sig. ORSI respinga, con le conseguenze di legge. per diritti L. 8000 Svolgimento del processo || 1.6 MAG 2001.il IL CANCELLIERE Con citazione del giorno 1° marzo 1999 RI MU, in proprio e nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore UI CC, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Ve- €0.77 £1500 tere l'Alleanza Assicurazioni s.p.a. per ottenere la CANCELLERIA condanna al pagamento della somma di lire 80.000.000, oltre interessi e svalutazione, quale capitale assicu- rato dal defunto suo marito IO CC, in ca so di premorienza, a favore della moglie e del figlio in v ir- tù di contratto di assicurazione sulla vit a. Con il me- desimo atto introduttivo del giudizio la MU, nella predetta qualità, agiva, altresì, contro il medesimo и 2 зл istituto assicuratore per il riconoscimento della ulte- riore somma di lire 300.000.000- ovvero di quella mag- giore o minore da quantificarsi in caso di causa che assumeva essere dovuta a titolo di risarcimento dei danni, per avere l'agenzia di Caserta della società di assicurazione assunto iniziative che le avevano procu- rato grave danno all'immagine e che avevano accentuato in lei e nel figlio lo sconforto conseguente alla dolo- rosa perdita del congiunto. La società convenuta si costituiva e, preliminar- mente, eccepiva la incompetenza territoriale del giudi- ce adito in virtù della clausola contrattuale n.16 del- le condizioni di polizza, che stabiliva la competenza del giudice di Milano. Sulla eccezione, il Tribunale di S. Maria Capua Ve- tere in formazione monocratica, con sentenza deliberata il 10.9.1999 e depositata il 30.9.1999, dichiarava la sua competenza "ratione loci", ritenendo applicabile alla azione contrattuale, ancorché derivante da contratto anteriormente concluso, la sopravvenuta disciplina di cui alla legge n.52 del 1996, relativa alla inefficacia della clausola di deroga della competenza territoriale per un foro diverso da quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore (art.1469 bis, comma 3°, n.19 cod. civ.). м 3 и р La sentenza è stata impugnata con istanza per rego- lamento di competenza dall'Alleanza Assicurazioni s.p.a., la quale, in unico motivo, deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art.25 della legge n.52 del 1996, dell'art. 12 del d.lgv. n.50 del 1992, in re- lazione agli artt. 18 e 20 c.p.c. e all'art.11 delle di- sposizioni della legge in generale, a riguardo preci- sando che l'art.12 del d.lgv. n.50 del 1992, il quale competenza inderogabile del giudice delstabilisce la luogo di residenza o domicilio del consumatore, si ri- ferisce esclusivamente ai contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della norma stessa, onde, stante la validità della clausola contrattuale n.16 delle condi- zioni di polizza, il Tribunale adito avrebbe dovuto in- territorialmente competente il dicare quale giudice Tribunale di Milano. Alla impugnazione resiste con memoria difensiva Ma- rinella MU, la quale preliminarmente deduce la nul- lità ovvero la improcedibilità del ricorso, notificato a mezzo di ufficiale giudiziario incompetente e, comun- que, proposto tardivamente in violazione della norma di cui all'art.47, 2° comma, c.p.c. Motivi della decisione Osserva, innanzitutto, questa Corte che la impugna- zione, contrariamente a quanto assume la resistente Mu- и 4 р SCO, è stata tempestivamente proposta siccome avanzata con atto notificato in data 3.11.1999 rispetto a sen- tenza depositata il 30.9.1999, della quale non era sta- ta data la comunicazione, di cui all'art. 47, 2°co. c.p.c., né era stata effettuata la notificazione a cura della parte. Invero, del tutto pacifica è la giurisprudenza di legittimità (da ultimo: Cass., 16 novembre 1999, n. 12681) secondo cui qualora dagli atti di causa non risulti l'avvenuta comunicazione alle parti della sen- tenza che ha pronunciato sulla competenza (ovvero la sentenza medesima non sia stata neppure notificata), il regolamento di competenza ad istanza di parte deve con- siderarsi tempestivamente proposto nel termine di un anno di cui all'art.327 c.p.c. dal deposito di essa, senza che, ai fini della decorrenza del termine peren- torio di trenta giorni, di cui all'art. 47, 2° comma, stesso codice la eventuale conoscenza di fatto del provvedimento possa tenere luogo della conoscenza lega- le derivante dalla comunicazione ovvero dalla notifica- zione. Rileva, inoltre, questo giudizio di legittimità in ordine alla eccezione di improcedibilità del ricor- SO, avanzata dalla resistente in base a presunta incom- petenza dell'ufficiale giudiziario che ha proceduto al- к и 5 з la notificazione dell'atto che la dedotta nullità è sanabile sia in seguito alla costituzione in giudizio del destinatario;
sia in seguito al raggiungimento, in ogni altro modo, della prova dell'avvenuta comunicazio- ne dell'atto allo stesso destinatario (Cass. 28 gennaio 1999, n.770; Cass.1090/95), onde, nella specie, essen- dovi stata costituzione in giudizio della parte, la ec- cezione non è fondata. Per il resto premesso che in sede di regolamento di competenza la Corte di Cassazione può fondare la sua decisione sulla base di una propria valutazione delle risultanze processuali, non essendo vincolata alle af- fermazioni e alle qualificazioni giuridiche delle parti né ai giudizi espressi nella sentenza impugnata OS- serva questa Corte che il ricorso, esaminato sotto un profilo diverso da quello considerato dal giudice di merito e denunciato siccome erroneo dalla società ri- corrente, non può essere accolto, dovendosi comunque, riconfermare la competenza territoriale dell'adito Tri- bunale. In tema di competenza territoriale derogabile, la parte che eccepisce la incompetenza del giudice adito non solo deve formulare la sua stanza, a pena di deca- denza, con il primo atto difensivo del giudizio, con la indicazione, altresì, del giudice che essa ritiene com- 6 зии petente, in difetto dovendosi l'eccezione considerare come non proposta (art. 38, 2° comma, c. p. c.); ma ha an- che l'onere di giustificare la presunta incompetenza in relazione a tutti i criteri, assunti dalla legge per la determinazione dei vari fori concorrenti, ipoteticamen- te giustificativi della scelta operata dall'attore (Cass., sez.un.27 aprile 1993, n. 4912); con la conse- guenza che, nelle cause relative a diritti di obbliga- zione, il difetto di tale specifica contestazione de- termina secondo quanto questo giudice di legittimità ripete in costante indirizzo (da ultimo: Cass.,22 feb- braio 2000, n.1976; Cass., 1° marzo 2000, n.2301) 1 la competenza del giudice adito in base al profilo non contestato. Nel caso di specie, la MU nei confronti della società di assicurazioni aveva proposto unitamente alla domanda di natura contrattuale, in relazione alla polizza vita contratta dal defunto marito in favore della moglie e del figlio, beneficiari in caso di pre- morienza - altra domanda di natura extracontrattuale per danni (alla immagine ed ad altri diritti della per- sonalità), derivanti da comportamenti indipendenti dal- la esecuzione del contratto di assicurazione. La eccezione di incompetenza territoriale dal Tri- bunale di S.Maria Capua Vetere, ancorché tempestivamen- и и 7 з te formulata, non risulta che abbia contestato la com- petenza del giudice adito sotto tutti i profili ipotiz- zabili, con riferimento a ciascuno dei concorrenti cri- teri di collegamento previsti dalle norme di rito, avendo la eccezione medesima riguardato soltanto la do- manda di natura contrattuale, cui soltanto poteva esse- re riferita la clausola pattizia comportante la compe- tenza esclusiva del Foro milanese, senza, peraltro, va- lutare se la competenza del giudice adito restava ferma per effetto del cumulo oggettivo (art.104, 1 ° comma, c.p.c.) nella conseguente "vis" attrattiva del "forum destinatae solutionis" sulla domanda di natura extra- contrattuale. Questo giudice di legittimità, infatti, ha già af- Cass., 30 lu- fermato (Cass., 16 gennaio 1990, n.159; ro stabilito dalle partiфото glio 1996, n.6882) che il (convenzionale) dà luogo ad una ipotesi di competenza derogata di origine pattizia, e non già ad una compe- tenza inderogabile, ed anche quando sia stabilito come esclusivo, ai sensi dell'art.29 c.p.c., non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della com- petenza, che questa sia suscettibile di modificazioni per ragioni di connessione, con la conseguenza, nel ca- SO di cumulo soggettivo (art. 33 c.p.c.), che l'attore ha facoltà di adire il giudice del luogo di domicilio o ии 8 з perché decida in un di residenza di uno dei convenuti contro più persone unico processo sulle cause promosse e connesse per l'oggetto o per il titolo senza limi- tazioni derivanti da una deroga convenzionale della competenza territoriale, che sia stata pattuita con un altro convenuto. Allo stesso modo, trattandosi di connessione ex art.104, 1° comma, c.p.c. in ipotesi di pluralità di domande contro la stessa persona proposte nel medesimo processo, il cumulo oggettivo, purché sia osservata la norma dell'art. 10, 2° comma, stesso codice, incontra il limite soltanto della diversità dei criteri di compe- tenza inderogabile stabiliti per ciascuna delle doman- de, ma rende possibile il simultaneo processo in caso di prevista competenza derogata di origine pattizia per una delle domande. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese di questo giudizio di cassazione. 60000: Roma, 6 luglio 2000 310'000 Il Consigliere est. Į1 Presidente Mmillyреши зними ши Depositata in C - 6 FEB. 2001 IL CANCE RE C1 9 Oggi, Concetta Amendola 01 IL CARLA Concetta Ammendola