CASS
Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 7565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7565 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AN CO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/04/2022 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona, sull'appello del P.M., riformava parzialmente - quanto alla pena che rideterminava - la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 1° ottobre 2019 che aveva condannato l'imputato CO AN per più episodi di evasione commessi tra gennaio e luglio 2017. Penale Sent. Sez. 6 Num. 7565 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 30/11/2022 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 156 cod. proc. pen. La sentenza impugnata è nulla per l'omessa notifica all'imputato detenuto del decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello. L'imputato aveva eletto domicilio presso la C.T. "La Speranza" dove la Corte di appello aveva provveduto ad effettuare la notifica, risultando tuttavia alla data dell'accesso non più presente. Il difensore con le proprie conclusioni scritte aveva rappresentato lo stato di detenzione dell'imputato ma la Corte di appello ha ritenuto di non dover rinnovare la notifica effettuata all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti cli discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. La sentenza impugnata dà atto che la difesa aveva fatto presente che l'imputato "al quale era stato regolarmente notificato il decreto di citazione" si trovava ristretto in carcere e aveva chiesto rinvio per consentire la sua presenza. Rinvio non disposto dalla Corte di appello perché il rito era quello cartolare. Su tale punto la difesa nulla aveva eccepito. Come chiarito dalle Sezioni unite, le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio e tale disciplina deve trovare applicazione, qualora io stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa" (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S, Rv. 278869). Con tale arresto, le Sezioni unite hanno anche affermato che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. 2 Non avendo pertanto la difesa fiduciaria eccepito nulla nelle conclusioni rese davanti alla Corte di appello (ovvero che l'assistito non aveva avuto conoscenza del processo), la nullità a regime intermedio è stata sanata e non può essere eccepita in questa sede. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/11/2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo che la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona, sull'appello del P.M., riformava parzialmente - quanto alla pena che rideterminava - la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 1° ottobre 2019 che aveva condannato l'imputato CO AN per più episodi di evasione commessi tra gennaio e luglio 2017. Penale Sent. Sez. 6 Num. 7565 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 30/11/2022 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 156 cod. proc. pen. La sentenza impugnata è nulla per l'omessa notifica all'imputato detenuto del decreto di fissazione dell'udienza in grado di appello. L'imputato aveva eletto domicilio presso la C.T. "La Speranza" dove la Corte di appello aveva provveduto ad effettuare la notifica, risultando tuttavia alla data dell'accesso non più presente. Il difensore con le proprie conclusioni scritte aveva rappresentato lo stato di detenzione dell'imputato ma la Corte di appello ha ritenuto di non dover rinnovare la notifica effettuata all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4 cod. proc. pen. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti cli discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. La sentenza impugnata dà atto che la difesa aveva fatto presente che l'imputato "al quale era stato regolarmente notificato il decreto di citazione" si trovava ristretto in carcere e aveva chiesto rinvio per consentire la sua presenza. Rinvio non disposto dalla Corte di appello perché il rito era quello cartolare. Su tale punto la difesa nulla aveva eccepito. Come chiarito dalle Sezioni unite, le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio e tale disciplina deve trovare applicazione, qualora io stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa" (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S, Rv. 278869). Con tale arresto, le Sezioni unite hanno anche affermato che le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. 2 Non avendo pertanto la difesa fiduciaria eccepito nulla nelle conclusioni rese davanti alla Corte di appello (ovvero che l'assistito non aveva avuto conoscenza del processo), la nullità a regime intermedio è stata sanata e non può essere eccepita in questa sede. 3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/11/2022.