Sentenza 19 giugno 2000
Massime • 1
Al processo penale militare non si estendono - nel silenzio della legge di riforma ordinamentale e processuale sull'istituzione del giudice unico di primo grado - le novellate disposizioni contenute nel libro VIII del codice di procedura penale sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto dal principio di complementarità di cui all'art. 261 cod. pen. mil. pace non può impropriamente desumersi l'esistenza di un meccanismo di automatica operatività, nel processo militare, delle regole generali del diritto processuale comune, salvo che nell'ipotesi di palese e radicale incompatibilità della disposizione speciale derogatoria con le linee-guida del modello accusatorio e con l'opzione garantistica in tema di libertà personale, cui risulta ispirato il nuovo sistema processuale in riferimento ai valori fondamentali espressi nella Carta costituzionale. Ne consegue che il tribunale militare continua a giudicare, nella fase dibattimentale, in composizione collegiale mista, con l'intervento di due giudici togati e di un membro laico, ufficiale delle Forze armate di grado almeno pari a quello dell'imputato, il cui apporto qualificato nel ruolo di esperto della vita e dell'ambiente militare, quantunque non vincolato costituzionalmente, è stato ritenuto dal legislatore, con scelta discrezionale non irragionevole, opportuno e non altrimenti surrogabile nel giudizio. Conf. Sez. I, c.c. 19 giugno 2000 n. 4498, Petrillo, non massimata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2000, n. 4488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4488 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 19/06/2000
1. Dott. GEMELLI TORQUATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere N. 4488
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI Consigliere N. 11747/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare di Torino
nei confronti di:
OR AN nato il [...]
avverso l'ordinanza in data 09/02/2000 del g.i.p. presso il Tribunale di Torino;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Canzio;
sentite le conclusioni del P.G.M., nella persona del Sost. Proc. gen. mil., Dott. Francesco Gentile, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
In assenza del difensore dell'imputato;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Con ordinanza del 9.2.2000 il g.i.p. del tribunale militare di Torino, nell'udienza preliminare a carico di AN PO - imputato del reato di divulgazione di notizie riservate ex art. 127 comma 2 c.p.m.p. -, ritenuto che per tale reato dovesse procedersi con citazione diretta a giudizio davanti al tribunale militare in composizione monocratica, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del relativo decreto ai sensi dell'art. 33-sexies c.p.p. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il P.M., il quale, pur convenendo sull'astratta attribuzione della cognizione del reato al tribunale militare in composizione monocratica, ha denunziato l'abnorme regressione del procedimento conseguente alla violazione della disposizione transitoria di cui all'art. 220 d.lgs. n. 51 del 1998 - modif. dall'art.
3.1 d.l. n. 145/99 conv. in l. n.234/99 - per cui, essendo stata fissata l'udienza preliminare prima del 2.1.2000, "l'udienza è tenuta con l'applicazione delle disposizioni anteriormente vigenti" e "il giudice, se deve disporre il rinvio a giudizio emette decreto di citazione davanti al tribunale in composizione monocratica".
Il P.G.M. ha concluso nel senso dell'abnormità del provvedimento impugnato che avrebbe determinato un'indebita retrocessione del procedimento.
2. - Ritiene il Collegio che il ricorso del P.M. sia fondato sotto il profilo dell'abnormità dell'ordinanza impugnata, ma per ragioni affatto diverse da quelle prospettate dal ricorrente, secondo il quale dal principio di complementarità stabilito dall'art. 261 c.p.m.p. dovrebbe comunque desumersi - nell'assoluto silenzio del legislatore della riforma sull'istituzione del giudice unico (d.lgs. n. 51 del 1998 e l. n. 479 del 1999) - l'automatica estensione anche al processo penale militare delle novellate disposizioni di cui al libro VIII del codice di procedura penale sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica per i reati attribuiti alla cognizione di quest'ultimo, secondo la ripartizione degli affari penali dettata dagli artt. 33-bis e 33-ter c.p.p.: donde, a suo avviso, la conseguente applicabilità della disposizione transitoria dettata dal citato art. 220 d.lgs. n. 51/98. La tesi del ricorrente è argomentata, in realtà, sulla base di un'erronea interpretazione dell'effettiva portata della riforma sull'istituzione del giudice unico di primo grado e di un non equilibrato bilanciamento dei principi di specialità e complementarità nei rapporti tra codice di procedura penale e processo penale militare.
3. - Il decreto legislativo 19.2.1998 n. 51, nel ristrutturare gli uffici giudiziari di primo grado secondo il modello del giudice unico giusta le direttive della legge delega 16.7.1997 n. 254, ha realizzato innanzi tutto, nei suoi aspetti essenziali, una riforma di tipo ordinamentale, poiché l'unificazione in un solo ufficio della giurisdizione ordinaria di primo grado ha comportato la contemporanea soppressione della figura del pretore e il trasferimento delle sue competenze al tribunale ordinario (art. 1 comma 1 d.lgs. n. 51/98). Altra è invece - rispetto al ruolo, alla qualificazione e al modulo organizzativo dell'ufficio come giudice unico di primo grado - la tematica riguardante la composizione dell'organo giudicante, che vede ampliarsi notevolmente e in via ormai prevalente il numero dei casi in cui esso è chiamato a giudicare in composizione monocratica, anziché collegiale: il nuovo art. 48 o.g., sost. dall'art. 14 d.lgs. n. 51/98, enuncia infatti la regola generale della composizione monocratica del tribunale, fuori dei casi in cui sia diversamente previsto dalla legge, e l'art.
7-bis comma 2-quater o.g., aggiunto dall'art. 57.1 l. 16.12.1999 n. 479, precisa che il tribunale in composizione monocratica è costituito da un magistrato che abbia esercitato la funzione giurisdizionale per non meno di tre anni. Altra ancora è la disciplina processuale delle puntuali riserve di collegialità (artt. 33-bis e 33-ter c.p.p., sost. dall'art. 10 l. n. 479/99) e dello specifico rito da osservare nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (libro VIII, art. 549 ss. c.p.p., sost. dall'art. 44 l. n. 479/99). A fronte di questo, complesso e per molti versi rivoluzionario, assetto degli uffici giudiziari della giurisdizione ordinaria di primo grado, mette conto di sottolineare, per contro, come il tribunale militare risulti già strutturato dall'ordinamento giudiziario militare di pace secondo il modello del giudice unico di primo grado, il quale giudica invariabilmente nella fase dibattimentale in composizione collegiale "mista", con l'intervento di due giudici togati e di un membro laico, ufficiale delle Forze Armate almeno parigrado rispetto all'imputato, il cui apporto qualificato nel ruolo di "esperto" della vita e dell'ambiente militare nel quale il fatto illecito è stato commesso è stato ritenuto dal legislatore opportuno e non altrimenti surrogabile nel giudizio per integrare le conoscenze prevalentemente tecnico- giuridiche dei giudici professionali. Fermi restando tuttavia i poteri di cognizione e di decisione, quale giudice militare monocratico, del giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nei procedimenti speciali di tipo negoziale e a definizione anticipata, quali l'applicazione concordata della pena e R giudizio abbreviato (C. costit., n. 460 del 1994; Cass., Sez. I, 19.1.1996, Pellacchia, rv. 203894; Cass., Sez. I, 3.7.1995, D'Avona, rv. 202300).
Deve dunque convenirsi che la tradizionale e peculiare presenza del militare non togato, con funzioni di giudice del tribunale militare accanto ai due magistrati togati, assicurata nella fase del giudizio ordinario dall'art. 2 l. n. 180/81 sull'ordinamento giudiziario militare di pace, espressamente richiamato, quanto alla composizione degli organi che esercitano la giurisdizione militare, dall'art. 271 c.p.m.p., sebbene non risponda a un contenuto normativo costituzionalmente vincolato, bensì ad una valutazione di pratica opportunità rimessa alle scelte discrezionali del legislatore circa la composizione dell'organo giudicante (C. costit., n. 25 del 1981, n. 49 del 1989 e n. 460 del 1994), non può tuttavia dirsi in stridente contrasto con il principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., sì che di essa debba postularsi l'automatica obliterazione - senza neppure passare attraverso lo scrutinio di legittimità costituzionale riservato alla Corte costituzionale - in forza dell'entrata in vigore delle riforme, ordinamentale e processuale, sul giudice unico di primo grado nella giurisdizione ordinaria.
4. - Un equilibrato e dinamico raccordo tra le due regole della specialità e della complementarità postula d'altra parte, in linea di principio, quando sia in discussione l'applicabilità al rito militare di meccanismi procedurali propri del diritto comune, che sia configurabile una vera e propria lacuna del codice penale militare di pace cui possano supplire - nel silenzio del legislatore - gli specifici istituti del codice di procedura penale, refluenti automaticamente sul primo nel regolare la materia in forza dell'art.261 c.p.m.p., paradigma normativo questo di indubbia e persistente centralità, che così recita: "Salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari ...".
Quando invece sia configurabile un insanabile conflitto tra la norma speciale preesistente e la norma generale sopravvenuta, entrambe contemporaneamente vigenti, esso non può essere risolto, in presenza della clausola di salvezza di cui all'inciso iniziale dell'art. 261 cit., dando comunque e automaticamente prevalenza all'applicabilità della disposizione generale secondo un improprio richiamo del principio di complementarità. Soltanto nell'ipotesi di palese e radicale incompatibilità della disposizione speciale derogatoria con le linee-guida del modello accusatorio e con l'opzione garantista in tema di libertà personale cui risulta ispirato il nuovo sistema processuale in riferimento ai valori fondamentali espressi dalla Carta costituzionale s'impone la necessaria risoluzione della divergenza a favore dell'espansione della norma generale anche nel rito militare. Beninteso però, non ritenendo erroneamente l'abrogazione tacita della relativa norma, bensì investendo della questione il giudice delle leggi il quale accerti, nel giudizio incidentale di costituzionalità, l'eventuale contrarietà della vecchia disposizione speciale al canone di ragionevolezza, elevata la nuova norma generale a tertium comparationis, e dichiari di conseguenza l'incostituzionalità della deroga irragionevole ex art. 3 Cost. (per l'esclusiva legittimità di questa operazione ermeneutica, cfr., da ultimo, C. costit. n. 60 e n. 188 del 1996; Cass., Sez. Un., 14.12.1994, Trombetta). 5. - Considerate la specialità della disposizione ordinamentale dell'art. 2 l. n. 180/81 - richiamata dall'art. 271 c.p.m.p. (v. anche gli artt. 371 e 374 stesso codice sui requisiti formali della sentenza e del processo verbale di dibattimento) - circa la composizione collegiale e mista del tribunale militare, caratterizzata dall'intervento nella fase del giudizio di un militare non togato, e le ragioni storiche e pratiche di siffatta qualificata presenza in vista della tutela di esigenze proprie dell'ordinamento e del processo penale militare, ritiene il Collegio che, da un lato, non vi è spazio per l'automatica trasposizione nel rito militare, secondo l'improprio richiamo del principio di complementarità, della disciplina ordinamentale e processuale dettata dal d.lgs. n. 51/98 e dalla l. n. 479/99 per il tribunale in composizione monocratica (nell'ambito della ristrutturazione degli uffici della giurisdizione ordinaria secondo il modello del giudice unico di primo grado), e, dall'altro, che la disposizione derogatoria de qua, sebbene costituzionalmente non vincolata, non appare tuttavia sprovvista di ogni fondamento giustificativo che, pure comparato con l'interesse del sistema ad una più celere definizione dei procedimenti penali, possa dirsi immeritevole di tutela e fare percio dubitare della sua conformità al canone della ragionevolezza.
La complessiva evoluzione dell'ordinamento giudiziario militare di pace è certamente diretta a perseguire la progressiva equiparazione della magistratura militare a quella ordinaria nell'ambito di un sistema processuale integrato, ma, in presenza di peculiari ragioni che giustifichino - non irragionevolmente - l'eccentricità della disciplina speciale rispetto a quella comune, resta tuttora riservato al legislatore il compito (finora invero eluso) di riformare i codici militari e di assicurare l'organico coordinamento tra processo penale militare e codice di rito di diritto comune.
La soluzione interpretativa prospettata dal Collegio trova infine coerente e significativo riscontro nelle linee di riforma disegnate dal recente disegno di legge n. 4591 "in materia di giustizia militare", presentato il 28.4.2000 dal Ministro della difesa di concerto con il Ministro della giustizia.
Come può leggersi nella relazione illustrativa, il disegno di legge de quo persegue, in primo luogo, "lo scopo di estendere in via legislativa al tribunale militare la possibilità di giudicare in composizione monocratica, previa espressa modifica dell'ordinamento giudiziario militare di pace di cui alla legge 7 maggio 1981 n. 180" (art. 1); "conseguentemente alla scelta ordinamentale mutuata dalla giurisdizione ordinaria si è provveduto ad individuare il riparto di competenze fra l'organo a composizione collegiale e quello a composizione monocratica" (art. 3) mediante l'inserimento di due nuovi articoli del codice penale militare di pace, gli artt. 272-bis e 272-ter; di talché, "in seguito a tali innovazioni di natura ordinamentale risulterà pacifica l'applicazione al giudizio dinanzi al tribunale militari della disciplina di cui al d.lgs. n. 51 del 1998, ciò in forza dell'art. 261 c.p.m.p. che estende ai procedimenti davanti ai tribunali militari le disposizioni recate dal codice di procedura penale".
6. - Il ricorso merita tuttavia accoglimento poiché l'ordinanza impugnata, con la quale il g.i.p. ha disposto la trasmissione degli atti al p.m., ha determinato un'indebita regressione del procedimento, già pervenuto all'udienza preliminare, in assenza di qualsiasi disposizione di legge che ne consentisse la retrocessione ad una fase antecedente al già avvenuto esercizio dell'azione penale: trattasi dunque di provvedimento abnorme che va annullato senza rinvio.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al g.u.p. del tribunale militare di Torino per l'udienza preliminare.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 19 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2000