Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2000, n. 4488
CASS
Sentenza 19 giugno 2000

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Al processo penale militare non si estendono - nel silenzio della legge di riforma ordinamentale e processuale sull'istituzione del giudice unico di primo grado - le novellate disposizioni contenute nel libro VIII del codice di procedura penale sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica, in quanto dal principio di complementarità di cui all'art. 261 cod. pen. mil. pace non può impropriamente desumersi l'esistenza di un meccanismo di automatica operatività, nel processo militare, delle regole generali del diritto processuale comune, salvo che nell'ipotesi di palese e radicale incompatibilità della disposizione speciale derogatoria con le linee-guida del modello accusatorio e con l'opzione garantistica in tema di libertà personale, cui risulta ispirato il nuovo sistema processuale in riferimento ai valori fondamentali espressi nella Carta costituzionale. Ne consegue che il tribunale militare continua a giudicare, nella fase dibattimentale, in composizione collegiale mista, con l'intervento di due giudici togati e di un membro laico, ufficiale delle Forze armate di grado almeno pari a quello dell'imputato, il cui apporto qualificato nel ruolo di esperto della vita e dell'ambiente militare, quantunque non vincolato costituzionalmente, è stato ritenuto dal legislatore, con scelta discrezionale non irragionevole, opportuno e non altrimenti surrogabile nel giudizio. Conf. Sez. I, c.c. 19 giugno 2000 n. 4498, Petrillo, non massimata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2000, n. 4488
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4488
    Data del deposito : 19 giugno 2000

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