Sentenza 15 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/06/2001, n. 8138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8138 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O I 9 1 Z E / A 2 R 4 / R . A 6 T 2 N S L - . I R . G B P P E . . I R L D C L UBBLICA ITALIANA S L A I A E . NOM8 1 3 8 /0 1 D D D B I A E S T T N A E 1 N I S 3 E R I 1 S CORTE SU ENA DI CASSAZIONE A E E . T Oggetto N A Procedimento e sanzioni M SEZIONE TERZA CIVILE disciplinari: medico chirurgo Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 6496/00 Dott. Ugo Presidente FAVARA Dott. Roberto PREDEN Consigliere Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere .18791 Cron. Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Ud. 16/01/01 Dott. Donato CALABRESE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OT FI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 303, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CARBONE, difeso dall'avvocato GIOVANNI NICOLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro della Reusslice TRIBUNALEMIN. SANITA', PROCURATORE GENERALE PRESSO BOLOGNA;
ORD MEDICI CHIRURGHI ODONTOIATRI PROV B;
intimati - avversO la decisione n. 140/99 della Commissione 2001 Centrale per gli esercenti le profes. sanit. di ROMA, 56 emessa il 20/7/1999, depositata il 16/01/00; 1 зи udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 6.6.1988 la direzione dell'INPS comunicava all'Ordine dei Medici di Bologna nonché al Procuratore della Repubblica presso il tribunale della stessa città che il dott. Filippo OT, iscritto nelle liste dei medici di controllo, aveva effettuato visite fiscali in date ed ore diverse da quelle attestate nel referto. Alla comunicazione l'INPS allegava due dichiarazioni di pazienti con le copie delle attestazioni delle visite di controllo. Al presidente dell'Ordine dei medici, che in data 27.8.1988 provvedeva a sentirlo e lo informava che dei fatti era stata anche informata la magistratura ordina- ria, il dott. OT riconosceva di avere effettivamen- te svolto le visite di controllo fuori degli orari pre- visti, avendo dovuto egli conciliare gli impegni assun- ti con l'INPS e l'intensa attività ospedaliera, ed ag- giungeva di non avere ritenuto di commettere alcun il- lecito disciplinare. 2 u p In data 28.9.1988 il Consiglio dell'Ordine delibe- rava l'apertura di procedimento disciplinare a carico del dott. OT, cui veniva contestato l'addebito di avere effettuato visite fiscali affidategli dall'INPS di Bologna in data ed orari diversi da quelli risultan- ti nel referto. Il procedimento disciplinare era contestualmente sospeso per la pendenza a carico del professionista di procedimento penale in ordine al delitto di cui all'art. 479 c.p., dal quale l'imputato era assolto, perché il fatto non costituiva reato, con sentenza n. 444 depositata il 2.3.1995 di questa Corte di Cassazio- ne, che valutava le attestazioni non veritiere, concer- nenti le date e gli orari delle visite, come meri aspetti marginali della documentazione dell'attività svolta dal sanitario, inidonei, perciò, a rendere falso il contenuto essenziale dell'atto. A seguito della definizione del procedimento penale veniva proseguito, a carico del dott. OT, quello disciplinare e, con decisione resa all'esito della udienza del 21.1.1997, la Commissione Medici Chirurghi dell'Ordine di Bologna infliggeva al sanitario la san- zione disciplinare della censura ritenendo pienamente provati i fatti contestati e rilevante, sotto il profi- lo della contrarietà alla deontologia professionale, il 3 pur comportamento complessivamente tenuto, ancorchè per es- so fosse stata esclusa la diversa rilevanza penale. A seguito di impugnazione, la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con deci- sione depositata il 16.1.2000 e notificata il 29.1.2000, in parziale accoglimento del ricorso, sosti- tuiva alla censura la sanzione di minore afflittività dell'avvertimento, avuto riguardo alla accertata margi- nalità delle indicazioni del referto non conformi al vero, le quali, tuttavia, venivano considerate suscet- tibili di arrecare danno all'immagine della categoria dei medici e, perciò, disciplinarmente sanzionabili. Per la cassazione della decisione è stato proposto ricorso dal dott. Filippo OT, che affida la impu- gnazione a due mezzi di doglianza. Non si sono costituiti il Procuratore della Repub- blica presso il Tribunale di Bologna, il Ministero del- la Sanità e l'Ordine dei Medici della provincia di Bo- logna. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di doglianza il ricorrente, de- nunciando il difetto assoluto di motivazione della im- pugnata decisione, assume che la Commissione centrale, sulle specifiche ed argomentate censure da lui formula- te contro la decisione della commissione provinciale di 4 и р disciplina, si era limitata ad affermare, in modo del tutto apodittico, la correttezza delle valutazioni e delle conclusioni adottate, all'uopo argomentando sol- tanto che "la decisione dell'Ordine forniva ampia moti- vazione delle ragioni per le quali la condotta del ri- corrente è stata ritenuta deontologicamente scorretta". La censura non è fondata. Questo giudice di legittimità, in tema di sanzioni disciplinari a carico di esercenti la professione sani- taria, ha già precisato (da ultimo: Cass. 4160/99) che il ricorso per cassazione avverso le decisioni della Commissione centrale si inquadra, quando con la impu- gnazione non siano fatti valere motivi attinenti alla giurisdizione, in quello indicato dall'art. 111, 2° comma, Cost., per cui esso è consentito solo per viola- zione di legge, vizio nel quale può ricomprendersi an- che il profilo della inesistenza o della mera apparenza della motivazione, mentre la verifica della sufficienza e della razionalità della medesima resta estranea al controllo della Cassazione. Il suddetto indirizzo interpretativo che conferma, un ben preciso pregresso orientamento nella materia della responsabilità disciplinare dei professionisti (ex plurimis: Cass. 11488/96; Cass. 6332/94) - deve, nella specie, essere ribadito a sostegno del rigetto fur 5 della avanzata censura, in quanto la decisione impugna- ta, con motivazione anche "per relationem" alle ragioni già esposte nel provvedimento, di contenuto analogo, adottato con delibera 21.1.1997 dell'Ordine dei Medici di Bologna, ha chiarito, sulla scorta dell'accertamento dei fatti compiuto nella sede penale e in virtù delle stesse ammissioni del professionista, che le attesta- zioni non veritiere inserite nel referto, ancorché non sanzionabili penalmente, non facevano venir meno la ri- levanza deontologica del comportamento complessivamente tenuto dal ricorrente sanitario, suscettibile di arre- care danno all'immagine della categoria medica e, per- ciò, censurabile disciplinarmente. Sussiste, pertanto, motivazione valida e non appa- rente, la quale, peraltro, è fornita anche dei requisi- ti della sufficienza e della razionalità, secondo quan- to emerge dall'ineccepibile “iter" logico del provvedi- mento applicativo della sanzione nella lettura congiun- ta e coordinata, che se ne deve fare, tra la narrativa del fatto e le considerazioni svolte in diritto. Inoltre, quanto all'argomentazione “per relationem" a quella del provvedimento dell'Ordine dei Medici di primo Bologna, devesi rilevare che la motivazione del provve- a pompletament af dimento ben può essere utilizzata ㄨ quella del provvedimento ben può essere utilizzata ил 6 з completamento di quella del provvedimento della Commis- sione centrale, quando siccome è avvenuto nella spe- cie- si affermi di condividere le osservazioni già svolte in ordine ad un determinato punto e sempre che possa desumersi che la censura proposta dall'interessato sia stata in concreto esaminata. Con il secondo mezzo di doglianza il ricorrente denunciando la violazione degli artt. 38 e seguenti del d. P. R. n. 221 del 1950 e dell'art. 3 del codice deonto- logico del 1978- assume che la Commissione avrebbe fon- dato la sua decisione su una erronea citazione del pre- detto art. 3, arbitrariamente trasformando detta norma in una clausola generale in virtù della quale verrebbe- ro ad esser sanzionati, oltre le fattispecie tipizzate dei successivi articoli dello stesso codice deontologi- CO, anche altri comportamenti di non meglio definiti fatti disdicevoli al decoro processionale. Anche detta censura non ha pregio. L'art. 38 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, il qua- le sanziona disciplinarmente per gli esercenti le pro- fessioni sanitarie "abusi о mancanze nell'esercizio della professione" e, comunque, i "fatti disdicevoli al decoro professionale", non descrive compiutamente, a differenza di quanto avviene per le norme penali in ap- plicazione del principio di stretta legalità, le azioni 7 зги о le omissioni vietate;
ma pone -secondo quanto questa Corte pure ha già ritenuto n.(Cass. 2844/89) delle essere inte-clausole generali, il cui contenuto deve grato dalle norme di etica professionale, la cui enun- ciazione è rimessa all'autonomia dell'ordine professio- nale, al quale spetta anche l'interpretazione e l'applicazione di esse, nell'esercizio dei relativi po- teri nei procedimenti disciplinari. Di conseguenza, nel caso di illecito disciplinare per violazione della dignità professionale della cate- goria dei sanitari, il riferimento agli abusi ed alle mancanze ovvero a fatti disdicevoli, di cui al predetto art. 38, è sufficiente ad integrare la contestazione di valido addebito, sempre che l'incolpato sia posto in grado di predisporre una valida sua difesa rispetto a circostanze determinate e specifiche poste a suo carico (Cass. 6332/94). Infatti, nel giudizio disciplinare l'indicazione delle regole della deontologia professionale e la loro applicazione alla valutazione degli addebiti attengono al merito del procedimento amministrativo e sono insin- dacabili in sede di legittimità se congruamente motiva- te, in quanto si riferiscono a precetti ovvero a regole interne della categoria, non già ad attività normativa, fa our normatival la cui inosservanza possa venire in 8 pur rilievo come violazione di legge ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (Cass. n. 11488/96). Nel caso di specie i fatti contestati al ricorrente -indicazione, cioè, nei referti di avere effettuato vi- site fiscali di controllo in orari diversi da quelli nei quali le visite stesse erano state effettuate e ciò allo scopo di potere conciliare la sua attività con al- tri impegni- sono stati precisi e puntuali e la valuta- zione che se ne è fatta in sede disciplinare, sotto il profilo della violazione dell'art. 38 del d. P. R. n. 221 del 1950, non può in questa sede essere riesaminata, Avendo la impugnata decisione fatto risaltare -contra- riamente a quanto il ricorrente pure assume con il mez- zo di doglianza- che la dignità professionale della ca- tegoria era stata pregiudicata dalla strumentalità del- le false attestazioni al conseguimento di un vantaggio personale del sanitario, senza che da parte della pub- blica amministrazione si fosse inteso attribuire al me- dico compiti difformi da quelli funzionalmente connessi all'incarico professionale. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato senza altra pronuncia in ordine alle spese del presente giu- dizio, non avendo gli intimati svolto alcuna difesa. P.T.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. 9 и р Roma, 16 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE EST. ли IL CANCELLIERE C1 Concetta Amendola 10 IL PRESIDENTEMy frien CancelleriaDepositary in Gaz Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta mmendola E N IO 36/4/1986 Z ISTRA 2 RE N. REG .P.R. IA A D L LL. D EL E TE A D B. IS SENSI N D A ESE T 131 I IA A . R N E T A M